Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10588 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 12/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10588
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
D.L., elettivamente domiciliato in Roma, via A. Farnese 7,
presso gli avv.ti BERLIRI Claudio e Alessandro Cogliati Dezza, che lo
rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
ESATRI – Esazione Tributi S.p.A., Concessionaria del Servizio di
Riscossione Tributi per la Provincia di Milano, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
e sul ricorso R.G. n. 30925/05 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in Roma, via A. Farnese 7,
presso gli avv.ti Claudio Berliri e Alessandro Cogliati Dezza, che lo
rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– intimata e ricorrente principale –
ESATRI – Esazione Tributi S.p.A., Concessionaria del Servizio di
Riscossione Tributi per la Provincia di Milano, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. 9, n. 74/9/04 del 20 ottobre 2004,
depositata il 18 novembre 2004, non notificata;
e sul ricorso R.G. n. 242/06 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in Roma, via A. Farnese 7,
presso gli avv.ti Claudio Berliri e Alessandro Cogliati Dezza, che lo
rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
Avverso il provvedimento di diniego di condono, L. n. 289 del 2002,
ex art. 16, Prot. n. (OMISSIS) del (OMISSIS), notificato il
24 novembre 2005;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 marzo 2010
dal Cons. Dr. Raffaele Botta;
Sentito l’avv. Claudio Berliri, per il controricorrente e ricorrente
incidentale, nonchè ricorrente avverso il provvedimento di diniego
di condono;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso R.G.
n. 242/06, assorbiti gli altri perchè inammissibili.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, relativamente alla dichiarazione dei redditi 1994 (presentata nel 1995), contestata perchè notificata il 18 gennaio 2002, oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. Nelle more del giudizio di appello, promosso dall’Ufficio e dal concessionario, il contribuente presentava, in data 21 aprile 2004, istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16: ciononostante la Commissione tributaria regionale, dichiarata la contumacia del contribuente, accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo dovuta l’imposta, ma intervenuta la decadenza per le sanzioni. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con unico articolato motivo, cui resiste il contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con due motivi. Il contribuente, a sua volta, ha proposto ricorso avverso il diniego di condono nelle more intervenuto, chiedendo la riunione dei ricorsi. Il contribuente ha depositato memorie, sia in relazione al ricorso avverso la sentenza d’appello, sia in relazione al ricorso avverso il diniego di condono.
Diritto
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, principale e incidentale, e del ricorso avverso il provvedimento di diniego di condono il cui esame è pregiudiziale per la soluzione della controversia.
Con il primo motivo del ricorso avverso il provvedimento di diniego di condono, il contribuente deduce, sotto il profilo della violazione di legge: alla tardiva notificazione del provvedimento impugnato avvenuta il 24 novembre 2005, oltre il termine del 31 dicembre 2004 fissato dal L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8; b) la tempestività della domanda di condono presentata il 21 aprile 2004 all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Monza 2, e poi pervenuta al competente Ufficio di Milano 3; c) la definibilità della lite, in quanto la cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, non è un mero atto di riscossione.
Mentre sono infondati i rilievi sub a), non prevedendo la legge alcuna nullità (o alcun effetto sostanziale o processuale) in conseguenza della tardiva notificazione del provvedimento di diniego (v. Cass. n. 24910 del 2008), e sub b), non essendo nel suddetto provvedimento lamentata dall’amministrazione la presentazione della domanda ad ufficio incompetente, è fondato il rilievo sub c), sulla base dell’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui “l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, da origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo” (Cass. n. 15548 del 2009; v. anche Cass. n. 6186 del 2006). Il ricorso avverso il provvedimento di diniego di condono deve essere, pertanto, accolto. Consequenzialmente, deve sospendersi la controversia relativa al merito, in attesa della dichiarazione dell’amministrazione sulla regolarità del condono ai fini della dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta definizione della lite pendente, con assorbimento dei ricorsi, principale e incidentale, avverso la sentenza d’appello. Trattandosi di definizione agevolata della lite è giustificata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
PQM
Riunisce al ricorso principale R.G. n. 25926/05, il ricorso incidentale R.G. n. 30925/05 e il ricorso avverso il provvedimento di diniego di condono R.G. n. 242/06. Accoglie il ricorso avverso il provvedimento di diniego di condono e compensa le spese. Sospende il processo relativamente ai ricorsi riuniti R.G. n. 25926/05 e R.G. n. 30925/05 con separata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010