Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10588 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2569-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

D.L.G., PROVINCIA DI FERRARA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1024/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Bologna respingeva il gravame svolto dall’INPS e, per non avere l’assistita proposto appello incidentale, riteneva di non poter pronunciare sul diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, implicitamente negata dal primo giudice, e, pur ritenendo inammissibile la domanda di mero accertamento del requisito sanitario, riteneva non esservi spazio per una declaratoria di inammissibilità della domanda per avere l’assistita proposto, con il ricorso introduttivo, domanda di accertamento di un diritto, e non di uno status, all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio;

2. per la cassazione di tale sentenza l’Inps propone ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale, denunciando plurime violazioni di legge, si duole che la Corte territoriale dato atto che il primo giudice aveva interpretato la domanda come unicamente diretta ad ottenere l’accertamento dello stato di invalidità – non abbia, in accoglimento del motivo di appello dell’istituto, dichiarato inammissibile la domanda dell’interessata, una volta condivisa la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità della domanda di mero accertamento dello stato sanitario;

3. l’INPS critica, inoltre, le conseguenti statuizioni in ordine alle spese, poste a carico dell’Istituto pur essendo le conseguenze sfavorevoli del giudizio attribuibili solo all’assistita che, promossa azione per il riconoscimento di un diritto non riconosciuto, aveva prestato acquiescenza alla sentenza che le aveva riconosciuto un semplice status;

4. D.L.G. e la Provincia di Ferrara sono rimaste intimate;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, espressa, da ultimo, da Cass. 6 marzo 2017, n. 5536;

7. la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica dei diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. Sez. U. 20 dicembre 2006, n. 27187; v. pure Cass. 23 dicembre 2009, n. 27151; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27691; Cass., ord. 27 gennaio 2011, n. 2051);

8. sulla base di tale condivisibile giurisprudenza, questa Corte ha ripetutamente escluso l’ammissibilità di un’azione di mero accertamento in tema di invalidità (su cui, da ultimo, Cass. ord. 5 maggio 2016, n. 9013; Cass. ord. 4 febbraio 2015, n. 2011; Cass., ord. 29 maggio 2013, n. 13491);

9. deve, pertanto, ritenersi inammissibile una domanda diretta ad ottenere il mero accertamento dello stato di invalidità senza che sia specificato il diritto che in concreto si vuole conseguire con l’accertamento;

10. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti, la Corte, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria domanda;

11. l’esito alterno dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di lite;

12. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria domanda; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata D.L.G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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