Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10588 del 23/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10588 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 23/05/2016

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Vibo Valentia con ordinanza n. R.G.798/2014 del 2/07/2015, nel
procedimento pendente tra:
CASATI SILVIO;
COMUNE di VIBO VALENTIA, MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 97439910585;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARIO FUSA
che, visto Part. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in
camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di
competenza d’ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
appello di Napoli si dichiarava, tra l’altro, incompetente per materia,

(A/

con riferimento alla domanda risarcitoria proposta, per quanto rileva in
questa sede, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e del Comune di Vibo Valentia, ritenendo competente il
Tribunale di Vibo Valentia.
2. Il predetto Tribunale, dinanzi al quale la causa era stata riassunta, ha

dell’art. 25 c.p.c., trattandosi di giudizio in cui è parte in causa
l’Amministrazione dello Stato, sussiste la competenza territoriale
inderogabile del Tribunale di Catanzaro, avendo in quest’ultima città
sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nel cui
distretto si trova il Tribunale di Vibo Valentia.
3. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Risulta dagli atti che l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia è
stata ritualmente comunicata alle parti costituite.
5. Questa Corte ha già affermato più volte che, à sensi dell’art. 45
c.p.c., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula
che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia
dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile
e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente,
quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e
sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio
inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice e che, invece,
“deve escludersi che il conflitto di competenza possa elevarsi se, di
fronte ad una declinatoria di competenza per materia o per territorio
inderogabile, il giudice ad peno reputi esistente sulla controversia solo il
criterio del valore o solo quello del territorio derogabile e ravvisi che,
alla stregua di esso, sia competente il giudice a quo o un terzo giudice”
(v. tra le altre, Cass., ord., n. 13364 del 26/07/2012; Cass. n. 19792 del
17/07/2008).
Ric. 2015 n. 19812 sez. M3 – ud. 14-04-2016
-2-

richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, rilevando che, ai sensi

6. Si rileva che, nella specie, il secondo giudice, indicato come
competente — evidentemente anche per territorio, come pure rimarcato
nell’ordinanza con cui è stata proposta l’istanza di regolamento
all’esame — dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di appello di Napoli e dinanzi al quale le parti hanno riassunto la

competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Catanzaro. Si
evidenzia, altresì, che la competenza del giudice del foro erariale,
disciplinata dall’art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611, è di natura generale e inderogabile, sottratta alla
disponibilità della stessa Amministrazione e, avuto riguardo alla natura
speciale di dette norme, prevale, salve le eccezioni contemplate dall’art.
7 del RD. n. 1611 del 1933 — fra le quali non è compreso il giudizio de

quo —, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (v. Cass., ord.,
3/09/2004, n. 17880).
Alla luce di quanto precede, il ricorso è ammissibile e fondato e va,
pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Catanzaro (v., con
riferimento ad analoga questione, Cass., ord., 29/01/2016, n. 1818).
7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento
di competenza richiesto d’ufficio.
P. Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio
proposta e dichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 aprile 2016.

causa, ha dichiarato la sua incompetenza, ritenendo sussistente la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA