Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10588 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36862-2019 proposto da:

O.W., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato OTTAVIO PANNONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto N. R.G. 8329/2019

del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PATRONE IGNAZIO, che chiede

alla CORTE di dichiarare la competenza del Tribunale di Napoli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.W. impugnava il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari con cui veniva rigettata la domanda di protezione internazionale e negata ogni altra forma di protezione umanitaria.

Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 8980/2017 del 12 ottobre 2017, respingeva nel merito le domande del ricorrente, dichiarando l’insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale e umanitaria.

O.W. ricorreva per la cassazione di detto decreto, per avere il Tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione, per omessa valutazione circa la situazione sociopolitica del paese e/o del villaggio del richiedente, per motivazione contraddittoria su un fatto deciso, avendo omesso di assumere informazioni ufficiali sulla situazione sociopolitica del paese di provenienza.

Questa Corte, con pronuncia n. 29731/2018, accoglieva il primo motivo, cassava il provvedimento impugnato e rinviava la controversia al Tribunale di Napoli.

Il ricorrente, con atto del 15 gennaio 2019, riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli.

Il Tribunale di Napoli, ritenuto che la controversia ricadesse ratione temporis nella previsione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2005, art. 35 bis come modificato dal D.L. n. 13 del 2017 convertito in L. n. 46 del 2017, a mente del quale le controversie aventi ad oggetto le impugnazioni dei provvedimenti di cui all’art. 35, sono regolate dagli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto, accoglieva la questione preliminare di incompetenza sollevata dal PM, per non avere il ricorrente provato di essere stato presente, al momento della proposizione del ricorso, in una struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione ubicato nel distretto della Corte d’Appello del Tribunale adito, con la conseguente applicazione, per l’individuazione del giudice competente, del criterio generale, di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1 (secondo cui è competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato).

In ragione della circostanza che la Commissione territoriale che aveva emesso il provvedimento era quella di Bari, il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza e la competenza territoriale del Tribunale di Bari.

Letta la relazione del Sostituto Procuratore, in persona del Dott. Ignazio Patrone, che si è espresso per l’accoglimento del ricorso e per la rimessione della controversia al Tribunale di Napoli, “tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “…la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza di cassazione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., determina una competenza del giudice designato che non è suscettibile di successive contestazioni, neanche in riferimento alla sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza: v. Sez. L, ordinanza n. 3288 del 05/03/2003 e successive conformi”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – per omessa valutazione del giudicato.

Secondo il ricorrente il Tribunale di Napoli avrebbe omesso di valutare la circostanza che sulla questione della competenza si era formato il giudicato, dato che la controparte non aveva impugnato il provvedimento dichiarativo della competenza territoriale, costituito dal decreto n. 10166/2017 del 17 novembre 2017, reso nel giudizio iscritto al n. 25927 R.G. del Tribunale di Napoli. Attraverso detto decreto la controversia veniva decisa nel merito e l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal PM veniva disattesa.

La pronuncia di merito veniva cassata con ordinanza n. 29731/18, indicando, quale giudice del rinvio, il Tribunale di Napoli in diversa composizione.

2.Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e nuovamente dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del giudicato implicito formatosi sulla questione di competenza.

Il giudice del rinvio, dichiarando la propria incompetenza, avrebbe violato il giudicato, già formatosi implicitamente al momento dell’impugnazione del decreto del Tribunale di Napoli n. 10166/2017 in quanto tale provvedimento aveva deciso nel merito e non veniva impugnato in punto di competenza.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., comma e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per non essersi il giudice attenuto ai limiti del giudicato rescissorio delimitata dall’ordinanza rescindente che aveva rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo esame della domanda di protezione internazionale e umanitaria. Ai sensi degli artt. 383 e 384 c.p.c. il giudizio di rinvio deve svolgersi nei limiti segnati dalla pronuncia rescindente e presso il giudice indicato, senza esaminare questioni che, pur non esaminate specificamente, costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza.

4. Con il quarto motivo il ricorrente rimprovera al Tribunale di Napoli la violazione dell’art. 383 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere pronunciato in aperta violazione del principio di incontestabilità della designazione del giudice del rinvio effettuata dalla Suprema Corte.

5. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondato il motivo numero quattro.

La designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza di cassazione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., determina una competenza del giudice designato che non è suscettibile di successive contestazioni, neanche in riferimento alla sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza, giacchè in tal caso si determina una competenza funzionale del Giudice designato (Cass. 14/05/2007, n. 11020; Cass. 09/02/2005, n. 2591; Cass. 05/03/2003, n. 3288; Cass. 19/06/2002 n. 8941; Cass. 23/01/1998, n. 628).

6. L’accoglimento del motivo n. 4 comporta l’assorbimento dei restanti.

7. Le spese sono compensate per mancata resistenza della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in diversa composizione dispone la compensazione delle spese per mancata resistenza della controparte.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA