Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10588 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

V.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ANGELICO

12, presso lo studio dell’avvocato MARVASI TOMMASO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PLACANICA CESARE,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 13/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato MARVASI, che deposita in udienza

Proc. Not. di nomina come nuovo difensore Notaio Dott. STEFANIA

AGOSTINO in ROMA, rep. n. 45232 del 23/03/2011, l’Avvocato chiede il

rinvio essendo stato nominato il 23/03/2011, nel merito si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

non si oppone al rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Roma V.M.P. impugnava l’avviso di mora che la società Servizio della riscossione dei Tributi Concessione di Roma le aveva fatto notificare per il recupero della maggiore imposta Invim straordinaria, dovuta a seguito della elevazione del valore finale di alcuni fabbricati di proprietà della società Piavem sas. di Piavem srl. di cui era socia. Con l’opposizione la contribuente contestava la regolarità della notifica degli atti prodromici (avviso di accertamento e cartella di pagamento), e deduceva la carenza legittimazione passiva.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva a sua volta la mancanza di legittimazione passiva, oltre che l’infondatezza del ricorso. La commissione adita lo accoglieva. Avverso tale pronuncia l’agenzia interponeva appello principale, e l’appellata quello incidentale dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, la quale rigettava il primo, accogliendo implicitamente il secondo, ed osservando che gli atti, quello impositivo e l’altro esecutivo, andavano annullati per difetto di notifica, oltre che di legittimazione di V..

Contro questa decisione il Ministero e l’agenzia hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui la contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo le aa.ff. deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in quanto la CTR non indicava le ragioni, in virtù delle quali disattendeva le doglianze prospettate dall’appellante.

Il motivo è infondato, dal momento che il giudice di appello rilevava che gli atti prodromici non sarebbero stati regolarmente notificati, e che l’appellata non sarebbe la debitrice d’imposta, 2 che graverebbe piuttosto sulla società Piavem. Come è agevole notare, si tratta di osservazioni che, condivisibili o meno, comunque indicano le ragioni su cui la statuizione si basa.

2) Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge, e precisamente dell’art. 112 c.p.c., poichè il giudice di appello avrebbe pronunciato sulla carenza di legittimazione passiva in capo alla contribuente e condiviso la nullità dell’avviso di accertamento, nonostante V. avesse impugnato l’avviso di mora per difetto dei presupposti dell’imposizione, costituiti dalla notifica di quelli precedenti, peraltro andata a buon fine, essendo stata effettuata nei locali della società Piavem in via (OMISSIS), sede di essa, come risultava dalla visura del registro delle imprese presso la camera di commercio.

La censura non ha pregio, atteso che la commissione regionale delibava la doglianza proposta, anche se in modo sintetico, senza tuttavia statuire su questione diversa dalla domanda.

3) Col terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e segg., poichè la CTR non considerava che la legittimazione passiva spettava soltanto alla concessionaria della riscossione, trattandosi di atto, quello impugnato, e cioè l’avviso di mora, attinente alla fase esecutiva della riscossione, e che è prettamente di competenza dell’esattoria, senza che perciò l’ente impositore possa avere interesse nella relativa vertenza, che non attiene alle fasi di accertamento ed organizzazione della riscossione.

La doglianza va disattesa, dal momento che l’azione di V. rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora, che peraltro assumeva non preceduto dalla notificazione dell’accertamento e della prodromica cartella di pagamento, ben poteva essere esercitata indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzasse un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo semmai rimessa alla sola volontà del secondo, ove evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore, e cioè l’agenzia (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 2803 del 09/02/2010; Sezioni Unite: n. 16412 del 2007).

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio a favore della controricorrente, e che liquida in Euro 4.000,00(quattromila/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA