Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10588 del 07/05/2018

Cassazione civile, sez. III, 04/05/2018, (ud. 31/01/2018, dep.04/05/2018),  n. 10588

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.S., in proprio e in nome e per conto dei figli minori H.E. e K., agì nei confronti di P.M. e della RAS Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., per il risarcimento dei danni conseguiti alla morte di H.R. (rispettivamente, coniuge e padre degli attori) che era deceduto a seguito dell’urto fra il veicolo in cui era trasportato, di proprietà del P., e un autocarro in sosta.

Il Tribunale accolse la domanda, condannando entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patiti dagli attori.

Pronunciando sul gravame proposto dalla Allianz s.p.a. (già RAS), la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza, escludendo la legittimazione passiva dell’impresa designata dal F.G.V.S.; ha rilevato che gli attori non avevano provato la falsità del contrassegno assicurativo riferito alla Uni One Ass.ni (della cui presenza aveva dato atto il rapporto della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro) e, quindi, della inesistenza di una valida copertura assicurativa del veicolo del P..

Hanno proposto ricorso per cassazione H.S., K. ed E., affidandosi a due motivi; ha resistito la Allianz s.p.a. con controricorso.

Il PM. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127 (sostitutivo della L. n. 990 del 1969, art. 10) e dell’art. 1901 c.c., nonchè “motivazione insufficiente su circostanza decisiva della controversia”: i ricorrenti contestano la pertinenza del richiamo effettuato dalla Corte all’indirizzo di legittimità che riconosce rilevanza all’apparenza della validità del contrassegno a tutela della posizione del soggetto danneggiato, al quale la situazione di copertura assicurativa sia apparsa – senza sua colpa – esistente; rilevano che la compagnia Uni One – che era stata inizialmente richiesta del risarcimento ed era stata citata in giudizio-aveva negato l’esistenza della copertura assicurativa ed aveva corroborato la propria posizione di estraneità presentando anche una denuncia in merito alla falsità del contrassegno; aggiungono che l’ANIA aveva rilasciato certificazione attestante l’inesistenza, nell’archivio elettronico delle targhe assicurate, di coperture assicurative riferite al veicolo del P..

2. Col secondo motivo (che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 9 e dell’art. 2727 c.c.), i ricorrenti lamentano che la Corte non ha considerato che “la non copertura assicurativa si ha sia nel caso di falsificazione (inesistenza) che di mancata copertura” e che la prova “negativa” della mancanza di copertura era stata fornita dagli attori mediante “indizi plurimi e precisi”.

3. I motivi – da esaminare congiuntamente – sono fondati per quanto di ragione.

La Corte ha errato nel riconoscere rilevanza decisiva alla autenticità o meno del contrassegno o all’apparenza della sua autenticità, svolgendo considerazioni che ben si attagliano all’ipotesi in cui la domanda venga proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore che abbia rilasciato (o appaia aver rilasciato) il contrassegno; non ha considerato, invero, che ciò che rileva, in relazione alla diversa azione promossa nei confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S. è unicamente la circostanza della mancanza della copertura, L. n. 990 del 1969, ex art. 19, comma 1, lett. b) e successivamente – D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 283,comma 1, lett. b).

Ha errato, conseguentemente, quando ha affermato che è “l’autenticità del contrassegno che pertanto dev’essere sconfessata in giudizio con prove adeguate” e quando ha svolto le ulteriori considerazioni sulla inidoneità della prova della falsificazione del contrassegno; l’accertamento doveva attenere unicamente all’esistenza o meno della copertura e, in funzione di tale oggetto, avrebbe dovuto essere valutata l’idoneità degli elementi offerti dai ricorrenti a sostegno dell’operatività della copertura del F.G.V.S..

Va richiamata, al riguardo, una recente pronuncia di questa Corte che ha opportunamente rimarcato la distinzione fra la posizione del danneggiato che faccia valere la situazione di apparenza del contrassegno assicurativo e quella del danneggiato che agisca nei confronti del F.G.V.S. facendo valere un difetto di copertura assicurativa, affermando il principio secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l’affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l’azione diretta, L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144), nei confronti dell’assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l’azione risarcitoria, L. n. 990 del 1969, ex art. 19 (ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa” (Cass. n. 24069/2017); il tutto rilevando che “la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell’interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal FGVS per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla – accertata – mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante”.

La sentenza impugnata è dunque viziata – in radice – da un errore di impostazione giuridica che ha orientato la Corte a considerare rilevante una condizione di apparenza circa l’esistenza di una valida polizza assicurativa, che sarebbe stata dirimente nell’ambito di una domanda proposta nei confronti della assicuratrice “apparente” del responsabile, ma è invece priva di rilevanza in relazione alla domanda proposta nei confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S. sul presupposto della carenza della copertura: rispetto a quest’ultima, dovrà dunque accertarsi se gli elementi emersi dall’istruttoria siano idonei a dimostrare il difetto di copertura assicurativa quale presupposto per l’operatività della garanzia del Fondo.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà rivalutare la vicenda alla luce dei principi e criteri sopra indicati.

4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018

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