Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10588 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 04/06/2020), n.10588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.G.G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27661-2018 proposto da:

D.G.A.V., L.L.D., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CAVOUR 25, presso lo studio dell’avvocato

L.L.D., che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15,

presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TAVORMINA VALERIO;

– controricorrente –

e contro

FININI REVALUE SPA, in persona del Consigliere delegato pro tempore,

la quale agisce quale procuratrice speciale della SOCIETA’ PER LA

GESTIONE DI ATTIVITA’ – S.G.A. SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato

CARBONETTI FABRIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CIOFALO

COSTANTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 16/4/2018 la Corte di appello di Palermo ha rigettato, a spese compensate, l’appello principale, proposto da L.R.A. e L.C. (e proseguito, dopo il decesso di quest’ultimo, dalle sue eredi L.L.D. e D.G.A.V.) e quello incidentale, proposto da Banca Nuova s.p.a. avverso la sentenza definitiva di primo grado n. 157 del 14/11/2011 del Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo;

la sentenza di primo grado 157/2011, pronunciata sulla citazione promossa dalla s.n.c. L.C. e dai soci illimitatamente responsabili L.C. e L.R.A. nei confronti di Banca Nuova, aveva dichiarato la nullità della clausola del contratto di conto corrente che disponeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e aveva determinato il saldo contabile nella somma di Euro 17,557,99, a spese compensate;

in precedenza lo stesso Tribunale di Trapani- sezione distaccata di Alcamo, con sentenza non definitiva n. 125 del 26/9/2007 aveva rigettato le richieste degli attori in ordine alla determinazione del tasso soglia e della commissione di massimo scoperto e aveva determinato i criteri da seguire per l’elaborazione dei conteggi demandati ad apposita consulenza tecnica;

avverso la predetta sentenza 157/2011, notificata il 12/6/2018, hanno proposto ricorso per cassazione D.G.A.V. e L.L.D. svolgendo tre motivi, a cui ha resistito con controricorso Intesa SanPaolo s.p.a., società incorporante di Banca Nuova s.p.a., quale sostituto processuale dell’attuale titolare del credito controverso ex art. 111 c.p.c., chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto, mentre L.R.A., pure intimata, non si è costituita in giudizio;

si è costituita con controricorso anche Finint Revalue s.p.a., quale procuratrice speciale di S.G.A. Società per la Gestione di Attività s.p.a., anch’essa richiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e descrivendo una complessa vicenda relativa alla titolarità del credito controverso, dapprima ceduto quale credito deteriorato da Banca Nuova a Banca Popolare di Vicenza s.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa, trasferito a Intesa SanPaolo e poi oggetto di ritrasferimento ai sensi del D.L. 99 del 2017, art. 3, comma 2, e quindi ceduto a S.G.A. s.p.a. in data 11/4/2018 in conformità al D.M. adottato a norma del D.L. 25 giugno 2017, n.99, art. 5;

in data 7/1/2020 il Consigliere relatore ha proposto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata, previa delibazione dell’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che:

il ricorso debba essere ritenuto complessivamente inammissibile per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, che prescrive a pena di inammissibilità che il ricorso per cassazione contenga l’esposizione sommaria dei fatti della causa, ridotta a pagina 4 del ricorso ad alcune affermazioni sub “Fatto”, del tutto inidonee a consentire a questa Corte la comprensione della vicenda processuale e delle richieste e delle posizioni assunte dalle parti;

il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. Un., 28/11/2018, n. 30754; cfr anche Sez. Un., n. 22575 del 10/09/2019, Rv. 655112 – 01);

più specificamente per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla Cassazione un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Sez. 6 – 3, n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924 – 01);

il primo motivo, secondo cui vi sarebbe difetto di legittimazione passiva di Banca Nuova per violazione dell’art. 58 Testo Unico Bancario, sembra sostenere che Banca Nuova avrebbe perso la legittimazione passiva in conseguenza del trasferimento del credito litigioso in blocco, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;

esso, oltre che scarsamente comprensibile, è palesemente infondato perchè la cessione del credito configura una ipotesi di successione a titolo particolare nel rapporto controverso soggetta alla regola di cui all’art. 111 c.p.c., sicchè legittimamente la Corte di appello ha ritenuto che il processo proseguisse fra le parti originarie, in difetto di intervento) o di chiamata della cessionaria Banca Popolare di Vicenza in 1.c.a.;

con il secondo motivo le ricorrenti lamentano violazione della L. n. 108 del 1996 perchè la Corte di appello, pur essendo stata rilevata usura nel rapporto bancario, si era conformata a statuizione passata in giudicato, benchè l’usura possa essere rilevata in ogni stato e grado del processo;

il motivo è palesemente inammissibile, ancor prima che per difetto di specificità e autosufficienza, per la mancata individuazione del capo di sentenza impugnato e la mancata esposizione delle ragioni che condurrebbero a evidenziare la violazione di regole di diritto e comunque per la totale inconferenza che lo inficia rispetto alla ratio decidendi circa l’esistenza di un giudicato interno per effetto della mancata riserva di impugnazione e della mancata impugnazione avverso le statuizioni della sentenza non definitiva n. 125/2007 del 26/9/2007 del Tribunale di Trapani, Sezione Distaccata di Alcamo;

inoltre anche le eccezioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento debbono comunque scontare il rispetto del giudicato;

con il terzo motivo le ricorrenti lamentano omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti per aver la Corte ritenuto, contrariamente al vero, che gli appellanti non avessero censurato i criteri di calcolo seguiti dal consulente tecnico in primo grado;

il motivo, comunque esposto in modo del tutto generico, è inammissibile anche perchè proposto nonostante la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, avverso una sentenza di secondo grado puntualmente confermativa della decisione di primo grado, e perchè la sentenza della Corte di appello ha riconosciuto che le appellanti avevano contestato i criteri seguiti dal C.t.u., ma non i calcoli su di essi basati, osservando però che sul punto era sceso il giudicato;

ritenuto pertanto che:

il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

le spese debbano seguire la soccombenza a favore della controricorrente Intesa SanPaolo, liquidate come in dispositivo;

non sussistano i presupposti per la liquidazione delle spese a favore della ulteriore controricorrente Finint Revalue, procuratrice della S.G.A. s.p.a., a sua volta cessionaria de credito litigioso, il cui intervento deve essere dichiarato inammissibile;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. può intervenire nel giudizio di legittimità, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall’acquistata titolarità del diritto controverso, solo quando non sia costituito il dante causa, poichè altrimenti verrebbe a determinarsi un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Sez. 1, n. 11638 del 07/06/2016, Rv. 639906 – 01);

diversamente, vale il principio generale secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso – che pure può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito – non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Sez. 1, n. 5759 del 23/03/2016, Rv. 639273 – 01; Sez. 3, n. 11375 del 11/05/2010, Rv. 613348 – 01; Sez. L, n. 10215 del 04/05/2007, Rv. 597249 – 01);

tale disciplina processuale non vulnera il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., giacchè la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617335 – 01; Sez. 11, n. 1245 del 23/01/2004, Rv. 569647 – 01);

poichè nel caso di specie Intesa SanPaolo, società incorporante di Banca Nuova, società cedente e parte processuale formale, si è costituita nel giudizio di legittimità, resistendo al ricorso, l’intervento di Finint alue quale procuratrice e mandataria della cessionaria S.G.A. non era consentito.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile l’intervento di Finint Revalue, procuratrice di S.G.A. s.p.a.; dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente Intesa SanPaolo s.p.a., liquidate nella somma di Euro 2.100,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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