Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10587 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ PALMERI COSTRUZIONI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CASETTA MATTEI 239 presso lo studio dell’avvocato TROPEA SERGIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MIRONE GIUSEPPE, ZANGARA

ANTONINO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 11/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA LETIZIA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato FONDACARO GIOVANNA per delega Avv.

MIRONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In seguito a verifica disposta dalla Guardia di Finanza l’Ufficio Distrettuale II.DD. di Catania ha emesso nei confronti di Palmeri Costruzioni s.p.a. avviso di accertamento, motivato per relationem al PVC redatto dai militari, relativo a maggiori redditi per complessive L. 1.424.758.937 recuperati ad imponibile IRPEG ed ILOR per l’anno 1994.

L’avviso di accertamento, impugnato dalla società, veniva annullato con sentenza della sez. 1^ CTP di Catania in data 18.1.2002 n. 1197, sia alla luce della precedente sentenza n. 346/2001 emessa dalla stessa CTP tra le stesse parti avente ad oggetto il riconoscimento a favore della società, anche per il periodo di imposta dell’anno 1994, delle esenzioni decennali IRPEG ed ILOR previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e negate dalla Amministrazione; sia in considerazione -almeno così sembra doversi comprendere- della inidoneità dell’acritico recepimento degli elementi di indagine raccolti nel PVC cui l’avviso rinviava ad assolvere al requisito motivazionale dell’atto di accertamento.

L’appello proposto dall’Ufficio (con atto notificato in data 2.4.2003 -secondo quanto risulta dalla lettura della sentenza della CTR-, in data 26.3.2003 secondo quanto allegato nel ricorso) era rigettato, con sentenza della CTR di Palermo sez. staccata di Catania in data 11.10.2005 n. 202, per mancanza di una autonoma ed adeguata motivazione dell’avviso di accertamento. I Giudici territoriali, in parte motiva, dichiaravano anche la inammissibilità dell’appello per tardività, nonchè “l’intervenuto giudicato sull’ILOR” in difetto di specifico motivo di impugnazione concernente tale punto della decisione.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate affidando la impugnazione a cinque mezzi di censura.

Ha resistito la società intimata con controricorso, depositando memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. alla quale risulta allegata la sentenza della CTR sez. staccata di Catania in data 23.4.2007 n. 74, priva di attestazione della Segreteria del passaggio in giudicato, pronunciata tra le stesse parti nei giudizi riuniti introdotti in primo grado con ricorsi per l’annullamento del provvedimento di diniego del diritto alla esenzione IRPEG e degli avvisi di accertamento IRPEG anni 1990, 1991 nonchè IRPEG ed ILOR anni 1992 e 1993.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza di appello ha condiviso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la illegittimità dell’avviso di accertamento per “mancata autonoma ed adeguata motivazione” e riconosciuto il diritto alla esenzione Irpeg; ha ritenuta fondata la eccezione di giudicato esterno proposta dalla società, con riferimento alla sentenza della CTP sez. staccata di Catania n. 346/1/2001 in ordine alla esenzione decennale Ilor; ha ritenuto fondata la eccezione di inammissibilità del ricorso in appello dell’Ufficio finanziario.

Tanto premesso, i Giudici territoriali, in parte motiva, hanno statuito che “l’appello va dichiarato inammissibile per tardività, va dichiarato l’intervenuto giudicato sull’ILOR e, pertanto, la decisione appellata va confermata”, ed in dispositivo hanno rigettato l’appello e confermata la decisione di primo grado.

2. La Agenzia delle Entrate censura la sentenza di secondo grado con i seguenti mezzi;

1 – violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, non avendo i Giudici di merito tenuto conto ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, della sospensione dei termini disposta dalle norme invocate;

2 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto la sentenza della CTP n. 346/1/2001 aveva riconosciuto il diritto della società alla esenzione IRPEG mentre era rimasta estranea a tale giudizio la questione della esenzione decennale dall’ILOR. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto i Giudici territoriali preso atto della pendenza del giudizio pregiudiziale sul riconoscimento del diritto alle esenzioni avrebbero dovuto sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio relativo alla causa pregiudicata (avente ad oggetto l’avviso di rettifica).

4 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 1, lett. d) e art. 42 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, potendo avvalersi l’Amministrazione finanziaria in base alle norme richiamate delle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza.

5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, avendo omesso i Giudici di merito di pronunciarsi “”sulle questioni di merito ampiamente esposte dall’Ufficio nel proprio appello” e non avendo motivato la sentenza in ordine alle ragioni della inadeguatezza della motivazione dell’avviso effettuata “per relationem” ai rilievi formulati dagli organi verificatori.

3. La società resistente con il controricorso ha contestato che la CTR avesse accertato la inammissibilità dell’appello; ha ribadito la formazione del giudicato sul diritto della società alla esenzione decennale dall’ILOR, depositando in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. copia della sentenza pronunciata in grado di appello dalla CTR sez. staccata Catania in data 23.4.2007 n. 74; ha ritenuto infondato il motivo concernente la violazione da parte dei Giudici dei merito dell’art. 295 c.p.c. non essendo stata proposta dall’Ufficio istanza di sospensione nel corso del giudizio; ha sostenuto la correttezza logica della motivazione dei Giudici territoriali nella parte in cui era stata dichiarata la inadeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento in quanto, se pure doveva ritenersi legittima la motivazione per relationem, tuttavia nella specie l’Ufficio era decaduto dalla prova documentale avendo prodotto in giudizio tardivamente il PVC al quale si richiamava l’avviso; ha rilevato la infondatezza del vizio di omessa pronuncia dovendo ritenersi assorbite nella pronuncia della CTR le altre questioni sollevate dall’Ufficio con l’atto di appello.

4. Il ricorso trova accoglimento in relazione al primo motivo che investe questione di carattere pregiudiziale con conseguente assorbimento degli altri quattro motivi.

4.1 La sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia contiene una apparente discrasia tra le enunciazioni della motivazione -che fondano le “rationes decidendi”- ed il dispositivo, risultando dalle prime che i Giudici di appello hanno esaminato e risolto la questione pregiudiziale relativa alla ammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio finanziario, statuendo la inammissibilità dello stesso in quanto proposto oltre il termine lungo di decadenza previsto per la impugnazione della sentenza di primo grado non notificata D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 51 e 38, comma 3 in relazione all’art. 327 c.p.c., comma 1; mentre dal dispositivo risulta una pronuncia di rigetto dell’appello e di conferma della sentenza di primo grado.

4.2 Diversamente da quanto apoditticamente allegato dalla parte resistente che si è limitata ad un esame meramente letterale delle parti della sentenza sopra evidenziate, non si verte nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo (cfr. Corte cass. 3^ sez. 13.5.1999 n. 4754; id. 3^ sez. 8.7.210 n. 16152 – con riferimento alla mancanza nella sentenza della parte dispositiva -), ipotesi che ricorre nel caso in cui la statuizione contenuta nel dispositivo (non esaurendosi in una mea irregolarità formale per uso improprio delle formule definitorie o terminative del giudizio: Corte cass. 3^ sez. 6.12.2005 n. 26687 con riferimento alla pronuncia di improcedibilità anzichè di inammissibilità) riveli in modo inequivoco una “ratio decidendo assolutamente in contrasto con quella evidenziata dalla motivazione, come si verifica nell’alternativa incompatibile tra opposte confliggenti soluzioni attinenti alla medesima questione di rito (accertata in motivazione la ammissibilità dell’atto introduttivo, nel dispositivo viene pronunciata la inammissibilità della domanda/impugnazione) o di merito (motivata la fondatezza della pretesa, il dispositivo reca la pronuncia di rigetto nel merito della pretesa).

Nella specie, infatti, risulta in modo inequivoco che, in motivazione, il Giudice territoriale ha acclarato la fondatezza della eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello, passando poi anche all’esame -ultroneo-delle altre questioni concernenti l’accertamento del contenuto della sentenza pronunciata in altro giudizio tra le stesse parti – ai fini della verifica della formazione del giudicalo esterno in ordine al diritto della società alla esenzione decennale dall’ILOR ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101 – ed il merito della controversia (vizi di invalidità dell’avviso di accertamento). Nel dispositivo ha – sinteticamente- ricondotto nella formula del rigetto della impugnazione, l’accoglimento della eccezione pregiudiziale -proposta in grado di appello dalla società- e la statuizione sul merito favorevole alla società appellata, non emergendo pertanto dal mero dato letterale-semantico della pronuncia di rigetto una “ratio decidendi” assolutamente difforme da quelle enunciate in motivazione.

Trova, pertanto, applicazione nel caso di specie il principio giurisprudenziale costantemente affermata da questa Corte -e che deve essere confermato anche in questa sede, non essendo stati forniti dalla parte resistente argomenti volti a sollecitare una diversa rivisitazione- secondo cui “nell’ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, cosicchè, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene” (cfr. Corte cass. 1^ sez. 11.1.1979 n. 193; id. 3^ sez. 18.7.2002 n. 10409; id. 2^ sez. 26.1.2004 n. 1323; id. 1^ sez. 14.2.2007 n. 3336; id. 3^ sez. 18.4.2007 n. 924; id. 2^ sez. 11.7.2007 n 15585), con la conseguenza che la pronuncia della CTR siciliana va esattamente integrata con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di appello proposto dall’Ufficio finanziario per tardività, e dunque la Agenzia delle Entrate era certamente legittimata a censurare la sentenza impugnata anche sotto tale profilo (“error in procedendo” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

4.3 Il motivo è fondato. La L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 3, lett. a), definisce “lite pendente” la controversia in cui è parte l’Amministrazione finanziaria avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti irrogativi di sanzioni od altri atti impositivi, non ancora definita alla data del 29.9.2002 con sentenza passata in giudicato; il comma 6 del medesimo articolo di legge dispone che per le liti fiscali pendenti sono sospesi sino al 30 giugno 2003 (termine successivamente prorogato fino al 1 giugno 2004), tra l’altro, i termini per la proposizione degli appelli.

Orbene come riportato anche nella sentenza della CTR, la decisione di primo grado n. 1197/1/2001 emessa dalla CTP risulta depositata in data 18.1.2002, e dunque, in difetto di notifica di tale sentenza, il termine di decadenza per la proposizione dell’appello -da individuarsi nel termine “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c. cui rinviano il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e art. 51 -, non era ancora decorso alla predetta data del 29.9.2002.

In conseguenza i Giudici territoriali hanno omesso di considerare che la controversia definita in primo grado rientrava tra le “liti fiscali pendenti” di cui alla Lege n. 289 del 2002 e l’appellante beneficiava, pertanto, della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 16, comma 6 della citata legge.

Ne consegue che deve ritenersi tempestivo il ricorso in appello proposto dall’Ufficio giudiziario con atto notificato in data 22.4.2003.

4.4. L’accoglimento del motivo concernente il vizio processuale accertato non consente alla Corte di procedere all’esame degli ulteriori motivi dedotti dalla ricorrente che rimangono assorbiti nella pronuncia di cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale siciliana che dovrà procedere all’esame dei motivi di appello, non potendo essendo investita la Corte neppure della indagine sull’accertamento e la interpretazione del contenuto sostanziale del giudicato esterno, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento in fatto, è demandata in via esclusiva al Giudice di merito, la cui statuizione al riguardo è sottratta al sindacato di legittimità se resa nel rispetto dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. e se correttamente motivata (cfr. Corte cass. 1^ sez. 21.3.2000 n. 3325; id. sez. lav. 19.4.2001 n. 5736; id. 3^ sez. 3.4.2003 n. 5140; id. sez. lav. 26.1.2004 n. 1356; id. 3^ sez. 15.2.2005 n. 2976; id. 3^ sez. 12.12.2006 n. 26523).

Ed infatti la indicata sequenza motivazionale della sentenza impugnata (inammissibilità dell’appello; accertamento del giudicato parziale; pronuncia sul merito del gravame) è affetta da un vizio di “eccedenza” in quanto l’enunciato motivazionale inerente l’accertamento della inammissibilità dell’appello deve ritenersi “ex se” idoneo a definire il giudizio (producendo tale accertamento, da un lato, l’effetto impeditivo dello svolgimento del processo, e del conseguente esame de merito; dall’altro l’effetto della definitiva stabilizzazione della regula iuris del caso concreto statuita nella sentenza di primo grado), con la conseguenza che rimaneva precluso al Giudice di pronunciare su ulteriori questioni in ordine alle quali difettava ormai di “potestas judicandi” (cfr. Corte cass. 1^ sez. 16.8.2006 n. 18170 “qualora nel giudizio di appello una domanda o un’eccezione della quale sia stata dichiarala la inammissibilità venga anche esaminata nel merito, per affermarne l’infondatezza, tale esame costituisce attività giurisdizionale svolta in carenza di potere”: la parte soccombente “non ha nè l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile la impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile , per difetto di interesse , l’impugnazione e nella parte in cui pretenda un sindacalo anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” Corte cass. SU 20.2.2007 n. 3840; id. SU 24.2007 n. 8087; id. sez. lav. 15.6.2007 n. 13997; id. 3^ sez. 5.7.2007 n. 15234; id sez. lav. 22.11.2010 n. 23635).

Le ulteriori statuizioni (sulla estensione del giudicato e sul merito del gravame) debbono in conseguenza ritenersi “inutiliter datae” non integrando valido esercizio della funzione giurisdizionale ed in quanto tali essendo del tutto inidonee a produrre effetti giuridici sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio od effetti di natura processuale (onere di impugnazione per la parte soccombente in rito).

5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri quattro motivi, deve pertanto disporsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della medesima CTR siciliana per l’esame dei motivi di appello e delle altre domande ed eccezioni eventualmente riproposte ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Il Giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale siciliana per nuovo esame, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2011 Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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