Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10587 del 07/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10587 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappreRicorrente

senta e difende per legge
Contro

Intimato

Basile Saverio

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.153/2010/26 depositata il 28/5/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11/4/2013
dal Doti. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Pratis;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 07/05/2013

La controversia promossa da Basile Saverio

contro l’Agenzia delle Entrate è

stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Foggia n. 114/7/2008 che aveva
parzialmente accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso

del Banco di Napoli al momento dell’erogazione di un capitale corrisposto una tantum.
La CTR riteneva che sull’importo in questione dovesse essere applicata la ritenuta
del 12,5 %. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza dell’ 11/4/2013
per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla
relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 48, 16 e 17 del TUIR in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha escluso che le somme dovessero inquadrarsi tra le
indennità percepite in dipendenza del rapporto di lavoro.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 11156 del 07/05/2010; Sentenza n. 868 del 20/01/2010; Sentenza n. 17568 del
2011) secondo cui, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza
complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo
e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo
di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del
1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha
rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata
sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’impo-

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della trattenuta effettuata dal Fondo di previdenza complementare per il personale

sta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare
da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art. 48 del d.P.R. n.
917 del 1986 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Basile.
La natura della controversia e le divergenti interpretazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso proposto dal Basile; compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 11/4/2013

Funzionario Giudiziario

in ottemperanza a disposizioni di legge.

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