Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10587 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 04/06/2020), n.10587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16193-2017 proposto da:

L.D., L.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato BERTON DEBORAH;

– ricorrenti –

contro

P.M. in persona del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

TRIESTE;

– intimato

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 23/2017 cron. della CORTE D’APPELLO di TRIESTE

Sezione minorenni, depositato il 14/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trieste, con decreto del 14 aprile 2017, ha rigettato il gravame di L.D. e L.D., cittadini serbi, avverso l’impugnata sentenza del Tribunale dei minorenni della stessa città, che aveva rigettato la loro istanza di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia nell’interesse delle figlie minori T. (nata nel (OMISSIS)), T. (nata nel (OMISSIS)) e J. (nata nel (OMISSIS)), a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.

La Corte ha ritenuto insussistenti i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico delle minori, le quali hanno risorse sufficienti per adattarsi alla nuova situazione imposta dal reimpatrio dei loro genitori, tenuto conto che L.D. già aveva goduto di un’autorizzazione temporanea a permanere in Italia per due anni, scaduta nel giugno 2016, e che l’istituto di cui al citato art. 31 è previsto come strumento temporaneo a tutela dei minori, ma non può essere utilizzato dai genitori allo scopo di sanare situazioni di presenza irregolare sul territorio nazionale; le bambine hanno uno sviluppo psicofisico regolare e possono integrarsi in Serbia, dove L.D. è comproprietario di un piccolo appartamento e la famiglia può fare affidamento su una rete parentale.

L.D. e L.D. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato al PG presso la Corte d’appello di Trieste e al Ministero dell’interno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno denunciato violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, evidenziando il grave e concreto danno per le figlie minori in caso di forzato rientro in Serbia al seguito dei genitori, trattandosi di bambine in tenera età (undici, sei e tre anni), radicate nel tessuto sociale in Italia dove frequentano la scuola; le figlie non conoscono la lingua serba e ciò rende molto problematico il loro inserimento nel nuovo ambiente scolastico; la madre lavora stabilmente in Italia con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il padre lavora irregolarmente ma è in cerca di stabile occupazione; l’appartamento del marito non è disponibile perchè locato e in comproprietà con altra persona.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Il decreto impugnato ha minimizzato il danno potenziale che i figli minori potrebbero subire in caso di sradicamento dal tessuto sociale italiano in cui vivono da anni e dove frequentano la scuola, costringendole ad intraprendere un arduo percorso di inserimento in un tessuto sociale diverso, con difficoltà anche di tipo linguistico, falsamente applicando la norma che, contrariamente a quanto implicitamente sostenuto dai giudici di merito, non vieta la possibilità di una reiterazione dell’autorizzazione alla permanenza in Italia, seppur in via temporanea, come si evince dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 6, dove è espressamente previsto che sia rinnovabile.

Si tratta di una misura a tutela del diritto fondamentale dei minori a vivere con i genitori che, sebbene non assoluto, è considerato dal legislatore “anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”, quindi come prevalente sugli altri valori che vengono in rilievo in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri, tenuto conto della loro età, delle loro condizioni di salute e del loro sviluppo psicofisico.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è da ultimo precisato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass. n. 4197 del 2018).

Nel decreto impugnato non è stato esaminato il profilo della perdita dell’occupazione lavorativa della madre (che in Italia lavora con contratto a tempo indeterminato) in caso di rientro forzato in Serbia e delle eventuali ripercussioni negative sulla possibilità di garantire alle figlie minori un sostentamento adeguato. Si è anche precisato che costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psicofisico del minore l’allontanamento dallo Stato del genitore, straniero e privo di permesso di soggiorno, che si occupa in prevalenza della cura del bambino a causa dell’impedimento dell’altro genitore (Cass. n. 25508/2014).

Spette al giudice di rinvio valutare se ricorra una situazione oggettivamente grave, comportante una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa (Cass. n. 9391 del 2018).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Trieste, anche per le spese della presente fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese. (1)

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

(1) Omette l’indicazione dei dati personali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA