Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10586 del 28/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 49-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore in

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SCCI SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESERE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, EMANULLE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO e GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA VIGILANZA PRIVATA TERRA DI LAVORO SRL, in LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7973/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di riassunzione da Cass. n. 7586 del 2011, ha rigettato il gravame interposto dall’INPS e accolto l’appello incidentale svolto dalla cooperativa vigilanza privata Terra di lavoco s.r.l., condannando l’INPS, all’esito della disposta consulenza tecnico-contabile, al pagamento della somma di Euro 280.133,85;

2. ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria;

3. la società è rimasta intimata;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con unico motivo, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’INPS deduce che la Corte territoriale è incorsa in errore per non aver preso in considerazione l’avvenuto versamento, da parte dell’istituto medesimo, della somma di Euro 305.342, 65;

6. assume l’istituto di previdenza, richiamando gli atti della lunga vicenda processuale, che detta somma è stata versata in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione delle somme, disposta nel procedimento di pignoramento presso terzi intrapreso dalla società cooperativa sulla scorta della sentenza di primo grado – del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, all’esito di c.t.u., dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla somma capitale, accoglieva parzialmente la domanda condannando l’Istituto al pagamento degli interessi maturati dal 3 maggio 1988, data della istanza di restituzione, pari ad Euro 300.674,19 – e che la circostanza dell’avvenuto pagamento era risultata dagli atti mai contestata dalla controparte che, peraltro, aveva ammesso l’avvenuta riscossione costituendosi nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione proposto all’INPS;

7. la questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. posta dall’INPS è fondata, per essere risultato, sulla base degli atti, che il giudice di merito, al cui prudente apprezzamento (salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale) è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, nell’indicare gli elementi fondanti il suo convincimento ha del tutto pretermesso qualsivoglia apprezzamento del predetto pagamento, puntualmente introdotto dinanzi alla Corte del gravame;

8. vale solo la pena di accennare, con Cass., sez. sesta-1, 7 giugno 2016, n. 11660 (ed altri precedenti conformi), che l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonchè il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi, senza che, a tal fine, rilevi il disposto dell’art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, che non ha l’effetto di perpetuare la procedura esecutiva ma solo effetti sostanziali a maggior tutela del creditore, sì da consentirgli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo;

9. all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per essere necessari ulteriori accertamenti, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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