Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10586 del 23/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10586 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Vibo Valentia con ordinanza n. RG. 856/2014 del 2/07/2015, nel
procedimento pendente tra:
MUSUMECI ALESSANDRO;
COMUNE DI VIBO VALENTIA, MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA
che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in
camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di
competenza d’ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIE 11 A SCRIMA.
FATTO E DIRITTO
1, Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
appello di Napoli si dichiarava, tra l’altro, incompetente per materia,

Data pubblicazione: 23/05/2016

con riferimento alla domanda risarcitoria proposta nei confronti di
alcuni dei convenuti (tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti), ritenendo competente il Tribunale di Vibo Valentia.
2. Il predetto Tribunale, dinanzi al quale la causa era stata riassunta, ha
richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, rilevando che, ai sensi

l’Amministrazione dello Stato, sussiste la competenza territoriale
inderogabile del Tribunale di Catanzaro, avendo in quest’ultima città
sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nel cui
distretto si trova il Tribunale di Vibo Valentia.
3. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4. Risulta dagli atti che l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia è
stata ritualmente comunicata alle parti costituite.
5. Questa Corte ha già affermato più volte che, ai sensi dell’art. 45
c.p.c., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula
che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia
dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile
e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente,
quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e
sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio
inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice e che, invece,
“deve escludersi che il conflitto dì competenza possa elevarsi se, di
fronte ad una declinatoria di competenza per materia o per territorio
inderogabile, il giudice ad quem reputi esistente sulla controversia solo il
criterio del valore o solo quello del territorio derogabile e ravvisi che,
alla stregua di esso, sia competente il giudice a quo o un terzo giudice”
(v. tra le altre, Cass., ord., n. 13364 del 26/07/2012; Cass. n. 19792 del
17/07/2008).

Ric. 2015 n. 19810 sez. M3 – ud. 14-04-2016
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dell’art. 25 c.p.c., trattandosi di giudizio in cui è parte in causa

6. Si rileva che, nella specie, il secondo giudice, indicato come
competente — evidentemente anche per territorio, come pure rimarcato
nell’ordinanza con cui è stata proposta l’istanza di regolamento
all’esame — dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte di appello di Napoli e dinanzi al quale le parti hanno riassunto la

competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Catanzaro. Si
evidenzia, altresì, che la competenza del giudice del foro erariale,
disciplinata dall’art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611, è di natura generale e inderogabile, sottratta alla
disponibilità della stessa Amministrazione e, avuto riguardo alla natura
speciale di dette norme, prevale, salve le eccezioni contemplate dall’art.
7 del R.D. n. 1611 del 1933 — fra le quali non è compreso il giudizio de

quo —, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (v. Cass., ord.,
3/09/2004, n. 17880).
Alla luce di quanto precede, il ricorso è ammissibile e fondato e va,
pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Catanzaro (v., con
riferimento ad analoga questione, Cass., ord., 29/01/2016, n. 1818).
7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento
di competenza richiesto d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio
proposta e dichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 aprile 2016.

causa, ha dichiarato la sua incompetenza, ritenendo sussistente la

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