Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10586 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29655-2019 proposto da:

A. C. SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9,

presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ASSIMOCO SPA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO, 26, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICO MALDERA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

P.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4435/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

AC Soluzioni S.R.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 4435/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 26 febbraio 2019, articolando un solo motive, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso S.P.A. Assimoco Assicurazioni.

AC Soluzioni S.r.L. deduce in premessa di fatto di aver ricevuto, per i servizi di noleggio di un’auto sostitutiva resi a favore di P.E., quale prestazione in luogo dell’adempimento, ex art. 1198 c.c., una cessione di credito, per Euro 708,00, avente la sua fonte nei danni spettanti ad P.E. per l’incidente stradale subito in data 21 dicembre 2008.

La Assimoco Assicurazioni S.p.a., tenuta a liquidare, ex art. 149 C.d.S., il risarcimento spettante a P.E., non avendo dato seguito alle richieste di pagamento, veniva citata in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, sez. distaccata di Ostia, dall’odierna ricorrente, per ottenere la somma oggetto di cessione e il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento. La domanda veniva proposta anche nei confronti di P.E., litisconsorte per connessione oggettiva impropria, vincolata a garantire la cessione pro solvendo, obbligata al pagamento contrattualmente convenuto e tenuta al risarcimento del danno.

Costituitasi in giudizio, P.E. chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, perchè il risarcimento maturato nei confronti della Assimoco era capiente in relazione alla cessione, forniva prova della propria legittimazione storica, quale proprietaria del veicolo danneggiato, chiedeva l’ammissione di mezzi istruttori per dimostrare che il credito vantato nei confronti della Assimoco era maggiore di quello ceduto, si associava alla domanda di AC soluzioni di condanna della Assimoco.

La Assimoco deduceva che il credito ceduto era solo quello relativo al risarcimento dei danni da fermo tecnico, ritenuti non dimostrati, confermava di aver corrisposto alla cedente Euro 1300,00, dopo la notificazione della cessione.

Il Giudice di Pace, ritenuto non provato il noleggio dell’auto a favore di P.E., con sentenza n. 702/2016, rigettava la domanda nei confronti di Assimoco, accoglieva parzialmente la domanda subordinata nei confronti della cedente, ma non si pronunciava sulla richiesta di risarcimento del danno conseguente all’inadempimento.

Sia AC Soluzioni sia P.E. impugnavano la decisione dinanzi al Tribunale di Roma che, riuniti i procedimenti, rilevava la mancata integrazione del contraddittorio, sin dal primo grado, nei confronti del responsabile civile del sinistro, annullava la pronuncia impugnata, rimetteva la causa innanzi al Giudice di Pace, compensava le spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.AC Soluzioni deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il giudice a quo compensato integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio in ragione della novità dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, in assenza di soccombenza reciproca, e senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese di lite.

2.Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni sollevate da Assimoco Assicurazioni:

a) quella di inammissibilità del ricorso per tardività;

b) quella di inammissibilità, ex art. 329 c.p.c., avendo AC Soluzioni dato spontaneamente esecuzione al decisum della sentenza oggetto del presente ricorso, riassumendo la causa;

c) quello derivante dall’aver erroneamente ricondotto alla categoria logica dell’art. 360 c.p.c., n. 4 la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

2.1.Quanto alla eccezione di cui alla lett. a), la tesi della impresa assicuratrice è la seguente: a seguito della riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di Pace, in conformità alla sentenza del Tribunale, avvenuta in data 29 maggio 2019, sarebbe cominciato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso, dovendosi equiparare la conoscenza legale conseguita per effetto della notificazione della sentenza a quella conseguita attraverso un atto non ad altro destinato che a provocare l’impugnazione o ad impugnarlo: atto rappresentato nel caso di specie per la AC Soluzioni dalla riassunzione. Dal 29 maggio 2019 sarebbe, dunque, cominciato a decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione: termine scaduto, dunque, il 29 luglio 2019. Il ricorso, notificato il 27 settembre 2019, dovrebbe pertanto considerarsi tardivo e quindi inammissibile.

L’eccezione non merita accoglimento.

Va ribadito che nel nostro ordinamento permane la facoltà di notificazione della sentenza impugnata a cura della parte interessata al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione: facoltà qualificata in termini di diritto potestativo – di circoscrivere, in funzione sollecitatoria e acceleratoria, l’esercizio del potere di impugnazione dell’altra parte (destinataria della notifica) entro il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c. – per chi se ne avvale, cui corrisponde la soggezione della controparte che subisce la modificazione unilaterale della propria sfera giuridica, atteggiandosi a soggetto passivo di una scelta di convenienza processuale altrui (Cass., Sez. Un., 09/06/2006, n. 6278).

E’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la conoscenza sostanziale dell’atto acquisita aliunde, cioè indipendentemente dalla notifica, non è idonea a creare le condizioni perchè sorga l’onere di impugnazione nel termine breve (Cass. 01/06/1990, n. 5133).

La notificazione, infatti, non ammette equipollenti, occorrendo, al fine di far decorrere il termine impugnatorio, “un atto non ad altro destinato, che a provocare l’impugnazione” (Cass. 26/02/2019, n. 5495).

Ai fini dell’operatività del termine breve, secondo l’insegnamento di questa Corte “è infatti necessario che la notificazione della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l’impugnazione nei confronti sia del notificato che del notificante: tale univoca manifestazione di volontà, nel caso di rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 353 c.p.c. o art. 354 c.p.c. – questa è l’ipotesi che si è verificata nel caso di specie – non è certamente desumibile dalla mera inclusione di copia della sentenza nell’atto di riassunzione, la cui notificazione, a meno che non sia accompagnata da specifiche indicazioni testuali, nella specie non sussistenti, non può ritenersi di per sè sintomatica di un intento acceleratorio, e risulta pertanto inidonea a segnare il dies a quo del termine in questione (cfr. Cass. 15/06/2016, n. 12290; Cass. 25/02/2011, n. 4690; Cass., Sez. Un., 27/01/2020, n. 1717).

2.2. Va rigettata anche la eccezione di cui alla lett. b). Trova applicazione, infatti, l’insegnamento di questa Corte, secondo cui in presenza di una sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l’impugnazione non può essere considerata acquiescenza tacita, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, e non preclude, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, l’esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima. Ove la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall’art. 353 c.p.c., comma 3, non rende irrituale la riassunzione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, ma comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell’art. 48 c.p.c. e, in mancanza di tale sospensione, la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate.

Per Cass. 12/03/2020, n. 7041, l’acquiescenza tacita, prevista dall’art. 329 c.p.c., è configurabile quando l’interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia e dai quali, perciò, si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l’intento di non avvalersi dell’impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita – rispetto alla sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. – la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l’impugnazione di detta statuizione, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, che, se proposto, non può essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Ne consegue che l’orientamento che risale a Cass. 15660/03 è in linea con l’art. 111 Cost. novellato e con il principio della ragionevole durata del processo, giacchè consente che non si discuta superfluamente di revocazione se la materia su cui deve cadere l’accertamento del giudice di rinvio include (espressamente o implicitamente) la materia che si pretende essere incisa dall’errore di fatto del giudice di legittimità (così Cass. 17/05/2018, n. 12046; Cass. 22/03/2019, n. 8259).

2.3. L’eccezione di cui alla lett. c va disattesa, perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, trovando applicazione il principio iura novit curia, recepito dalla disposizione di cui all’art. 384 c.p.c., secondo cui le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia comunque conforme allo stesso, non sono soggette a cassazione, dovendo la Corte in tali casi limitarsi a correggere la motivazione, sarebbe con essa inconciliabile l’indirizzo formalistico, cui si è ispirato parte controricorrente, che, enfatizzando il carattere di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione, che ritiene inammissibili i mezzi impugnatori caratterizzati da erroneo riferimento al tipo di vizio effettivamente riscontrabile nella fattispecie (Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931 e successiva giurisprudenza conforme).

3.Si può passare all’esame del motivo di ricorso.

Pur essendo pacifico che la parte che aveva dato causa alla nullità della sentenza era stata la società AC Soluzioni che aveva rinunciato ad integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile dell’incidente stradale, litisconsorte necessario, il giudice di appello ha ritenuto di compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto che la questione della partecipazione al giudizio del proprietario del veicolo responsabile del danno nel procedimento ex art. 149 C.d.S. è stata affrontata in maniera univoca soltanto dalla pronuncia n. 21896/2017. Nella motivazione della sentenza si legge, infatti, che mancava un esplicito pronunciamento, consistente nello stabilire se nella particolare procedura di risarcimento diretto introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 – che nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto che rappresenta, a tutti gli effetti, una novità rispetto al sistema previgente – continui a sussistere il litisconsorzio necessario del danneggiante; oppure se, come vorrebbe l’odierna società ricorrente, l’unico soggetto legittimato passivo sia l’assicuratore dello stesso danneggiato nei cui confronti quest’ultimo si rivolge. Non vi sono stati, come si diceva, pronunciamenti espliciti; tuttavia questa Corte ha già, in qualche modo, sfiorato l’argomento. Vanno richiamate, in proposito: le sentenze 2 dicembre 2014, n. 25421, e 22 novembre 2016, n. 23706, nelle quali si è detto che il litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell’art. 149 cit., senza tuttavia illustrarne le ragioni; nonchè le ordinanze 8 marzo 2017, n. 5805, e 11 aprile 2017, n. 9276, nelle quali il problema è stato solo marginalmente affrontato, anche perchè in quei giudizi il danneggiante era stato comunque chiamato in causa. Nella citata sentenza n. 25421 del 2014, in particolare, si è detto che il litisconsorzio necessario “ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo” (Cass. 08/04/2020, n. 7755).

Perciò è da ritenersi adeguatamente giustificata la decisione del Tribunale di compensare le spese di lite.

4.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidandole in Euro 6.000,00 (seicento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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