Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10586 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/06/2020), n.10586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 17107-2019 proposto da:

H.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 19,

presso lo studio dell’avvocato CERUTTI GILBERTO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

L’ISOLA DEI SARDI DUE di M.L. & C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11632/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 11632/18, questa Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso proposto da H.E. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma e, decidendo nel merito, ha condannato la società controricorrente “L’Isola dei Sardi Due s.r.l. (già L’Isola dei Sardi di M.L. e C. s.n.c.)” al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull’importo di Euro 6.794,23;

2. H.E. ha proposto ricorso per la correzione di tale sentenza, chiedendo di correggere il duplice errore materiale in cui la stessa sarebbe incorsa per avere indicato, nell’intestazione della sentenza, quale controparte, “L’Isola dei Sardi Due s.r.l. (già L’Isola dei Sardi di M.L. e C. s.n.c.)” anzichè “L’Isola dei Sardi di M.L. e C. s.n.c.”; inoltre, per avere fatto riferimento a pag. 1, punto 2, alla Corte d’appello di Milano anzichè alla Corte d’appello di Roma;

3. l’attuale ricorrente ha dedotto di aver proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 9205/12 della Corte d’appello di Roma nei confronti de “L’Isola dei Sardi di M.L. e C. s.n.c.”, di aver notificato l’atto a quest’ultima società presso lo studio dell’avv. P.E.; di aver ricevuto la notifica del controricorso proposto da “L’Isola dei Sardi Due s.r.l.”, autodenominatasi come prosecuzione della società “L’Isola dei Sardi di M.L. e C. s.n.c.”; ha sostenuto come non fosse mai intervenuta alcuna modifica della ragione sociale, che le due società erano soggetti distinti e che la società costituitasi nel giudizio di cassazione era persona giuridica diversa da quella convenuta col ricorso;

4. la società “L’Isola dei Sardi di M.L. e C. s.n.c.” non ha svolto in questa sede attività difensiva;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. la domanda di correzione di errore materiale quanto alla indicazione della parte controricorrente non può trovare accoglimento;

7. deve darsi atto di come la sentenza di questa Corte n. 11632/18 abbia ritenuto “inammissibile la documentazione versata in atti relativa alla dedotta carenza di legittimazione passiva della società intimata. Il deposito di nuovi documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, in sede di giudizio di cassazione, indipendentemente da quello del ricorso, può avvenire prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, solo con notifica di apposito elenco alla controparte, notifica che non risulta essere stata nella specie effettuata”;

8. la domanda proposta in questa sede dal ricorrente ha ad oggetto non un errore materiale commesso nella intestazione della sentenza n. 11632/18 bensì la deduzione del difetto di legittimazione passiva della società costituitasi nel giudizio di cassazione; deduzione evidentemente svolta nel giudizio di cassazione e non accolta per inammissibilità della documentazione prodotta a sostegno della stessa;

9. tanto basta a far ritenere non integrati i presupposti di cui agli artt. 288 c.p.c. e ss.;

10. deve invece trovare accoglimento la domanda di correzione quanto alla indicazione, a pag. 1, punto 2, della sentenza n. 11632/18, della Corte d’appello di Milano anzichè di Roma; si tratta, all’evidenza, di un errore materiale desumibile dallo stesso testo della sentenza che fa riferimento, quale giudice di primo grado, al Tribunale di Roma;

11. questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. 12035/11; n. 2815/16) che il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile “ictu oculi”;

12. l’errore in oggetto non attiene al contenuto della decisione, non presuppone un’attività interpretativa del decisum ma è rilevabile dal tenore stesso della motivazione; si tratta di un errore che appare ictu oculi quale frutto di una disattenzione nella fase di stesura della motivazione, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c.;

13. deve pertanto accogliersi il ricorso limitatamente alla correzione, a pag. 1 punto 2 della motivazione della sentenza 11632/18, del riferimento alla Corte d’appello di Milano anzichè di Roma e dichiararsi inammissibile il residuo motivo di ricorso;

14. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura della procedura per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. e ss. e art. 391-bis, c.p.c. (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 6336 del 2018, cit.).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 11632 del 2018 dovendosi sostituire a pag. 1 punto 2 della motivazione alla locuzione “la Corte d’appello di Milano”, quella corretta di “la Corte d’appello di Roma”; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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