Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10585 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32415-2005 proposto da:

D.S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 2

presso lo studio dell’avvocato MERLINI MARCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHIELI GIOVANNI, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 37/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 10/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MERLINI MARCO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

D.S.R., esercente la professione di geometra, presentava istanze di rimborso all’Agenzia delle entrate di Treviso per l’I.R.A.P., ritenuta indebitamente versata, per gli anni dal 1998 al 2001.Maturatosi il silenzio rifiuto dell’A.F., il contribuente in data 29.4.2003 adiva la C.T.P. di quella città, sostenendo che non sussistessero i presupposti per l’applicazione di quell’imposta.

Nelle more del giudizio di primo grado essendo intervenuta la 1. n. 289/2002, il contribuente aderiva in data 6.6.2003 alla definizione agevolata delle liti fiscali.

Si costituiva l’Ufficio il 9.6.2003, resistendo alla domanda La C.T.P si pronunciava sul merito, in data 29.9.2003, accogliendo il ricorso del contribuente, dato che la professione era svolta dal De Sie senza alcuna autonoma organizzazione e senza l’ausilio di dipendenti e/o collaboratori.

Appellava il solo Ufficio, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuto condono.

Si costituiva il contribuente chiedendo l’inammissibilità della proposta eccezione di cessazione della materia del contendere, perchè proposta in dispregio del divieto di proporre in appello nuove domande o eccezioni e sostenendo che l’adesione al condono non implicava rinuncia alle richieste di rimborso.

La C.T.R. del Veneto accoglieva l’appello, sostenendo che i rimborsi dovevano ritenersi esclusi dal condono; conseguentemente non si pronunciava sul merito.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione D.S. R. sulla base di tre motivi, integrati da memorie.

E’ presente in giudizio l’Agenzia delle entrate con semplice atto di costituzione, al solo fine di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La causa veniva fissata per la camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. in data 20.3.2008 e da questa rinviata a nuovo ruolo.

Diritto

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 32 e artt. 277 e 112 c.p.c., per avere la C.T.R. accolto la nuova domanda avanzata dall’Ufficio, disattendendo l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’appellato.

Con la seconda censura si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la C.T.R. ritenuto che l’adesione al condono implicasse necessariamente la rinuncia da parte del contribuente al rimborso di quanto pagato a titolo d’I.R.A.P..

Con l’ultima doglianza si lamenta l’omessa, insufficiente motivazione per non essersi la C.T.R. pronunciata in merito alla non debenza dell’I.R.A.P..

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Quanto al primo motivo relativo al profilo della tardività dell’eccezione processuale riguardante l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7 come questa Corte ha avuto già modo di precisare, le questioni relative all’applicazione del condono, pur non risolvendosi interamente nei problemi processuali, partecipano anche di tale natura e sono, perciò, rilevabili d’ufficio, senza che occorra una specifica proposizione ad opera della parte interessata a farle valere; a tale proposito, le sentenze di questa Corte nn. 15995 del 2000 e 25239 del 2007 hanno già avuto modo di chiarire che la facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio sicchè si realizza, come riflesso processuale, l’estinzione dello stesso, anche se esso non si esaurisce in un evento del processo, perchè configura vicenda più complessa che elide la pretesa impositiva unitamente all’impugnazione del contribuente, nel concorso di condizioni ed adempimenti prestabiliti.

Tale principio, in sostanza, realizza un effetto latamente estintivo delle opposte pretese e quindi, di riflesso, anche del processo, palesandosi come questione ufficiosa, di ordine pubblico, che s’impone al giudice, ove rilevata o rilevabile in via ufficiosa, prima di ogni altra.

Infatti, il perfezionamento di tale procedura, ha una pluralità di effetti, per quanto differenziati nell’ambito delle diverse fattispecie, tra i quali quello (art. 9, comma 10) di precludere gli accertamenti tributari (a), di estinguere le sanzioni (b), di escludere la punibilità per i reati tributari (c), e di (art. 7, comma 11) inibire l’esercizio di alcuni poteri stabiliti nel D.P.R. n. 600 del 1973 e D.P.R. n. 633 del 1972 o l’operare di alcune presunzioni.

Tale regime di inderogabilità ne rende rilevabile d’ufficio la sua operatività; esso, pertanto, opera non solo riguardo alle liti relative agli accertamenti dell’obbligazione tributaria ed alla debenza dell’imposta, quale che sia, così giovando alla parte privata (in ogni fase e grado della lite), ma anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta, siccome afferenti alla nascita dell’obbligazione di rimborso per l’indebito versamento di somme non dovute da parte del contribuente, in tali casi giovando all’ente impostore.

Il suo operare officioso, pertanto, si estende anche alle liti da rimborso, pur non realizzandosi lo stesso tipo di effetto estintivo del processo, che caratterizza l’altro tipo di lite, incentrato sull’accertamento dell’obbligazione tributaria (sent. n. 6216 del 2006); in entrambi i tipi di giudizi, tuttavia, l’operare officioso si connette ai riflessi di ordine pubblico nascenti dall’elisione della pretesa impositiva, realizzata in virtù dall’adesione al condono (nell’ambito delle cui condizioni ed adempimenti vanno, ovviamente, regolati i residui rapporti di dare ed avere tra l’ente impositore ed il contribuente, il quale abbia versato l’imposta – che si assume non dovuta – ove questa, in ipotesi, corrisponda a più del dovuto secondo le prescrizioni solutorie della specifica legge di condono).

Quanto al merito delle condizioni ostative o preclusive del condono, alla presunta violazione della L. n. 289 del 2002, questa Corte ha stabilito (cfr., sentt. nn. 3682 e 25239 del 2007) il principio a termini del quale, con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie. IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.

Detto principio è stato recentemente anche ribadito dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 14828 del 2008.

Peraltro la L. n. 289 del 2002, art. 13 che, con riferimento ai tributi locali, attribuisce la facoltà agli enti territoriali di stabilire la riduzione dell’ammontare delle imposte e delle tasse loro dovute, prevede espressamente al secondo comma che:

“la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall’ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall’ente locale, determina l’estinzione del giudizio”.

Conseguentemente la C.T.R. nell’emettere la pronuncia di cessazione della materia del contendere, senza entrare nel merito della questione, si è adeguata alle disposizioni di legge ed alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Tutto ciò premesso, dichiarato assorbito il terzo motivo ed ogni altra eventuale censura, il ricorso deve essere respinto senza che sia necessario provvedere sulle spese di questa fase atteso che l’Agenzia non ha svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione tributaria, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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