Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10585 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29539-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE, BECCARIA 29, presso

la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAIDINIEVOLE,

11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5233/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata delr8/03/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, decidendo sul gravame dell’assistita (soccombente in primo grado sul beneficio richiesto e condannata alla rifusione delle spese in favore dell’INPS) proposto soltanto per la regolazione delle spese, ha preso atto della dichiarazione reddituale tempestivamente introdotta nel primo grado di giudizio per beneficiare dell’esonero, ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio di primo grado da parte dell’INPS e ha condannato l’INPS al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio;

2. l’INPS, con ricorso ulteriormente illustrato da memoria, ricorre avverso la sentenza e denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., per essere la ricorrente risultata soccombente in giudizio quanto alla maggiorazione della pensione pretesa, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte condannato l’istituto al pagamento delle spese del doppio grado, benchè la ricorrente avesse chiesto, espressamente, con il gravarne la compensazione delle spese del primo grado e non avesse chiesto affatto la condanna dell’istituto per le spese del giudizio di gravame;

3. l’intimata ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. la sentenza impugnata è affetta da nullità per essere la decisione enunciata e cristallizzata nel dispositivo, recante plurime e sovrapposte statuizioni in ordine alla regolazione delle spese del primo grado di giudizio, non sorretta da alcuna motivazione, nonostante le puntuali indicazioni fornite dalla parte ricorrente nel ricorso per cassazione anche quanto al thema decidendum devoluto alla Corte di merito (come premesso nel paragrafo 2 che precede);

6. la sentenza impugnata va in conseguenza cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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