Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10585 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9427-2019 proposto da:

LE ANTINE SNC DI C.M. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

MORICHI, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO LANFRANCONI;

– ricorrente –

contro

CANOVA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4476/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Le Antine SNC di C.M. & C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 4476-2018 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 15 ottobre 2018, articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dalla intimata.

La ricorrente espone in fatto di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Canova Costruzioni S.r.l., al fine di ottenere il risarcimento del danno – Euro 80.000,00 a titolo di danno emergente ed Euro 20.000,00 a titolo di lucro cessante – causato dalle infiltrazioni d’acqua verificatesi all’interno di un box che quest’ultima le aveva venduto e che era stato utilizzato come magazzino per il deposito di sedie, ante per mobili e tavoli in legno, poi venduti al dettaglio all’interno del proprio negozio.

La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva l’avvenuta prescrizione del diritto risarcitorio e contestava nel merito la domanda.

Il Tribunale, respinta l’eccezione di prescrizione, liquidava equitativamente alla società attrice Euro 12.000,00, per danno emergente.

La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, la quale con la sentenza n. 2005-2015, dichiarava prescritto il diritto della società Le Antine, atteso che la lettera raccomandata inviata alla convenuta con preteso effetto interruttivo della prescrizione non si sarebbe rivelata tale, stante il suo tenore letterale non contenente nessuna pretesa esplicita e tanto meno una qualche intimazione definita nel suo oggetto.

Le Antine S.n.C. ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1891/2017, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la controversia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4476/2018, oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva parzialmente la domanda dell’attrice proposta in riassunzione, confermando le statuizioni del Tribunale di Milano di cui alla sentenza n. 2489/2013, giacchè riteneva che la società Le Antine avesse prodotto soltanto le fatture di acquisto dei beni rimasti danneggiati, senza fornire prova alcuna dei prezzi di rivendita dei medesimi, sebbene si trattasse di elementi d’arredo, il cui acquisto risaliva anche a dieci anni prima dei fatti di causa. Perciò, pur non escludendo che gli arredi sarebbero stati messi in vendita a prezzi non inferiori ai costi, non era stato dimostrato che fossero commercializzabili e, non essendo possibile individuare alcun parametro documentato, cui ancorare la liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., in alternativa a quella effettuata dal Tribunale di Milano, confermava la liquidazione di prime cure, anche in punto di spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5), per non avere la Corte d’Appello indagato la consistenza economica da attribuire alla merce rimasta danneggiata, omettendo, in particolare di esaminare, il punto 13 dell’atto di citazione del giudizio di primo grado ove si affermava che i beni contenuti all’interno del magazzino erano quelli risultanti dalle fatture di acquisto, al cui costo doveva aggiungersi un ricarico per la vendita al dettaglio di circa il 30%, e la pag. 3 della replica alla comparsa conclusionale che faceva riferimento alla corrispondenza tra la merce catalogata in quanto danneggiata e quella contrassegnata nelle bolle di trasporto dirette allo smaltitore.

Il motivo deve essere disatteso.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente la sentenza impugnata ha esaminato anche il danno emergente sulla scorta del valore risultante dalle fatture e ha considerato che non vi era prova che vi fosse un mercato disponibile a recepire la commercializzazione dei beni al valore di costo indicato in fattura; in mancanza di tale elemento ha confermato la valutazione del Tribunale, di analogo contenuto (il costo nella fattura di acquisto non era indicativo del valore della merce al momento del sinistro), ritenendo impossibile individuare alcun parametro documentato ed obiettivo, cui ancorare la liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., in alternativa alla liquidazione già effettuata dal Tribunale.

2.Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3), avendo la Corte d’Appello compensato le spese di lite dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio, senza che ricorresse la soccombenza reciproca, ma semmai un accoglimento parziale di una delle due domande, quella relativa al quantum.

Il motivo non può essere accolto.

Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi. Peraltro la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado anche relativamente alla condanna alle spese, sicchè deve ritenersi, in applicazione di un insegnamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 14916/2020), che, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.

3.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve essere liquidato per le spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

4. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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