Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10585 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/06/2020), n.10585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24229-2018 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 23 pubblicata il 29.1.2018 la Corte d’appello di Genova ha respinto l’appello di G.R., confermando la pronuncia di primo grado, di rigetto della domanda proposta dal predetto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni per la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dell’iscrizione ipotecaria su alcuni immobili di sua proprietà, a seguito del mancato pagamento di cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria e previdenziale;

2. la Corte territoriale ha ritenuto legittima la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall’agente di riscossione e di conseguenza irrilevante la mancanza della relata di notifica; parimenti legittima ha giudicato la notifica degli avvisi d’addebito da parte dell’Inps con le medesime modalità;

3. ha escluso la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, rilevando che le cartelle, quali atti prodromici su cui si fonda l’iscrizione ipotecaria, erano specificamente richiamate nella comunicazione opposta, senza che vi fosse necessità di allegazione delle stesse; ha rilevato come non fosse stata contestata la rituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, di cui il G. aveva quindi materiale disponibilità, sicchè nessuna violazione del diritto di difesa era ipotizzabile;

4. la Corte di merito ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata indicazione nelle cartelle di pagamento del dettaglio di calcolo degli interessi addebitati ed ha rilevato che, decorso il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, fosse preclusa la contestazione della pretesa contributiva e dei relativi accessori;

5. ha affermato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, nel testo applicabile ratione temporis, non precludesse l’iscrizione ipotecaria per un credito complessivo inferiore a 120.000,00 Euro, ma unicamente l’espropriazione immobiliare; ha escluso la violazione del limite (pari a 20.000,00 Euro) fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1-bis sul rilievo che dovessero considerarsi tutti i crediti iscritti a ruolo a cui si riferisce l’iscrizione ipotecaria (nel caso di specie per l’importo complessivo di Euro 43.700,28), senza alcuna distinzione tra crediti di natura previdenziale, tributaria o di altra natura;

6. avverso tale sentenza G.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

8. col primo motivo di ricorso G.R. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto per illegittimità della notifica diretta dell’agente di riscossione ed illegittima assenza della relata di notifica;

9. ha richiamato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 1, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c), sostenendo come a far data dall’1.7.1999 l’esattore non fosse più abilitato alla notifica mediante invio diretto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

10. col secondo motivo di ricorso il G. ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errata applicazione dell’art. 7, L. n. 212 del 2000 per mancato rilievo del vizio di allegazione degli atti tributari richiamati per relationem;

11. col terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2; ha sostenuto che la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale rendesse nulla la cartella esattoriale e gli atti equiparati, tra cui l’iscrizione ipotecaria;

12. col quarto motivo di ricorso il G. ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973,artt. 76 e 77; ha affermato che l’iscrizione ipotecaria, in quanto strumento preordinato all’esecuzione forzata, soggiace ai limiti stabiliti per quest’ultima dall’art. 76 cit. e dunque non può essere iscritta se l’importo del credito non consente di procedere all’espropriazione;

13. il primo motivo è inammissibile;

14. costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a cui si intende dare continuità, quello in forza del quale “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 19270/18; sez. 6 n. 8423/19; cfr. anche Cass. n. 14834/17 e n. 14327/09 relativa a cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative; Cass. n. 29710/18; n. 17248/17; n. 6395/14 in tema di riscossione delle imposte);

15. neppure il secondo motivo può trovare accoglimento; questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. sez. 6 n. 8423/19; cfr. anche Cass. n. 22018/17 con riferimento al fermo amministrativo) che il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato;

16. anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto costituisce indirizzo consolidato di questa Corte quello secondo cui le questioni sul merito della pretesa contributiva, tra cui rientrano i criteri di calcolo degli interessi, devono farsi valere in sede di opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 (cfr. Cass. n. 25757/08; n. 25208/09);

17. il quarto motivo è infondato;

18. questa Corte ha statuito che in tema d’iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ottomila Euro, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1972, artt. 76 e 77 (nella formulazione “ratione temporis” vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari, e specificamente quelli previdenziali (cfr. Cass. n. 18550/17; n. 20055/15; n. 2190/14); deve quindi escludersi la violazione del citato art. 77, tenuto conto dell’importo del credito complessivo per cui è stata iscritta l’ipoteca (Euro 43.700,28);

19. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

20. non luogo a provvedere sulle spese posto che l’Agenzia delle entrate Riscossione è rimasta intimata;

21. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA