Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10584 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20833-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

LA FOLGORE COOP SERVIZI SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHIANA 35 presso lo studio

dell’avvocato CESARANO ILARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

CASABURI GIANFRANCO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2002 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 07/04/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RANUCCI DIANA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

A seguito di indagini penali svolte nei confronti di 5 persone, soci e dipendenti della società La Folgore scrl, all’epoca in bonis, e di una verifica fiscale della Guardia di finanza di Avellino, l’Ufficio II.DD. di quella città notificava, in data 28.11.1997, a quella società 5 avvisi di accertamento ai fini I.R.Pe.G. ed I.LO.R. per gli anni dal 1993 al 1997, determinando maggiori imposte e sanzioni, per omessa giustificazione contabile di numerosi assegni emessi da soci e dipendenti in favore della società sul presupposto che si trattasse di somme versate da clienti sui loro conti correnti bancari per prestazioni in nero e per avere rilevato la presenza di note di credito nei confronti di clienti, anch’esse non documentate;

venivano, inoltre, recuperati costi indeducibili perchè non inerenti o perchè non di competenza.

La società impugnava detti avvisi con distinti ricorsi innanzi alla C.T.P. di quella città, chiedendone l’annullamento, contestando il difetto di motivazione, avendo l’Ufficio solo trascritto sinteticamente il contenuto del p.v.c. della Guardia di finanza, la mancanza di prove dell’accertamento, basato su presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza.

Sosteneva, inoltre, che le note di credito si riferivano a clienti insolventi e che i costi recuperati costituivano spese a fini promozionali (dolci, fiori, ecc.).

Resisteva l’Ufficio sostenendo la legittimità delle riprese eseguite.

La C.T.P., previa riunione dei ricorsi, li rigettava.

Impugnava la società, contestando la motivazione della sentenza e la mancata considerazione delle allegazioni addotte a sostegno dei ricorsi introduttivi, nonchè la difformità della decisione rispetto alle pronunce della stessa C.T.P. di altri ricorsi avanzati in merito ad analoghi accertamenti per gli anni 1991 e 1992 e per l’I.V.A. riguardo agli anni dal 1992 al 1994.

La C.T.R. della Campania accoglieva parzialmente il gravame, affermando che l’onere della prova circa l’omessa contabilizzazione dei ricavi incombeva sull’A.F., che la C.T.P. aveva esaminato solo il ricorso relativo al 1993, decidendo gli altri sulla base di quello, e la carenza di prove in ordine alla sussistenza del nesso logico tra i movimenti bancari dei soci esattori e l’evasione della società, contestava inoltre il fatto di addebitare come ricavi alla società le somme sottratte alla stessa dagli esattori come aveva anche rilevato il perito della causa penale.

Rilevava infine che l’emissione delle note di credito non fosse condizionata dalle esistenza di documentazione.

Avverso detta decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Resiste con controricorso il fallimento della società La Folgore scrl.

Diritto

Con l’unica censura si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 (recte. 32) e art. 39, nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Lamenta sostanzialmente l’A.F. che la C.T.R. abbia ritenuto non provata la pretesa fiscale emersa dagli accertamenti, eseguiti con metodo analitico induttivo, malgrado che la stessa fosse stata basata su indagini bancarie eseguite nei confronti di taluni soci e dipendenti sospettati di avere esatto e distratto somme di spettanza della cooperativa, circostanza ammessa da alcuni di loro e di avere emesso assegni in favore della società, somme non riscontrate nella contabilità, per cui era conseguente la conclusione che si trattasse di compensi di prestazioni in nero.

Nè, peraltro, poteva avere rilievo il fatto che per la sottrazione di parte di tali somme la società potesse essere parte lesa nel procedimento penale.

Quanto alle note di credito prive di qualunque supporto documentale, detta situazione faceva ragionevolmente presumere che esse costituissero documenti di rettifica di corrispettivi incassati, ma non registrati in contabilità e successivamente versati sui conticorrenti personali degli stessi riscossori.

Occorre preliminarmente dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze in quanto lo stesso nel presente procedimento è privo di legittimazione processuale, non essendo stato parte nel giudizio di appello dal quale deve intendersi tacitamente estromesso (Cass. civ. sentt. nn. 9004/2007, 22889/2006), come è dato rilevare anche dall’epigrafe della sentenza impugnata, ove il gravame risulta proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Avellino, in data 10.4.2001.

A seguito della riforma dell’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, sono state istituite le Agenzie fiscali e, pertanto, a partire dal 1^ gennaio 2001 (data d’inizio dell’operatività di detti enti), la legittimazione processuale attiva e passiva nel contenzioso tributario compete a dette istituzioni, dotate di personalità giuridica, e non più al Ministero od agli uffici periferici dello stesso non più esistenti a seguito dell’intervenuta riforma.

Si compensano le relative spese, dato che la costituzione del Ministero non ha aggravato la difesa erariale e che la giurisprudenza citata si è formata in epoca successiva all’introduzione del presente ricorso.

Deve, inoltre, essere dichiarata anche l’inammissibilità del controricorso proposto dalla società per tardività; infatti il ricorso dell’A.F. è stato notificato a mezzo del servizio postale e dall’avviso di ricevimento si evince che è stato consegnato alla società intimata il 25.7.2005, mentre il controricorso risulta spedito ai ricorrenti in data 14.1.2007, e, quindi, ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c..

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è fondato.

Occorre premettere, in fatto, che il presupposto sul quale è basata la sentenza impugnata è errato.

La C.T.R. mentre da prima giustamente rileva che nel rapporto tributario la pretesa fiscale j deve essere provata dall’A.F., successivamente non tiene, invece, conto che, nella fattispecie trattandosi di accertamento induttivo, pienamente legittimo e giustificato, l’Amministrazione può procedere utilizzando anche soltanto i dati emergenti dai movimenti dei conti correnti bancari.

Infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi d’impresa, è legittima, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell’avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente e degli eventuali soci, che costituiscono valida prova presuntiva, anche senza l’indicazione analitica delle singole annotazioni utilizzate per la ricostruzione dell’imponibile, fermo restando che l’onere della prova liberatoria, per il contribuente, si commisura alla natura ed alla consistenza degli elementi indiziari contrari impiegati dall’amministrazione (v., ex multis. cass. civ. sentt. nn. 22853 del 2006, 1739 e 13818 del 2007).

Conseguentemente incombeva sulla contribuente e non sull’Ufficio l’onere di dimostrare quali operazioni non fossero espressione di attività imponibile, come erroneamente ritenuto dalla C.T.R.; onere che la società non ha assolto, atteso che non risulta che sia stata data una plausibile giustificazione sulla movimentazione bancaria nei conti correnti della stessa, dei rappresentanti legali e dei soci.

Peraltro, invece, è incontestato tra le parti, risultando anche dall’impugnata sentenza, che “alcuni soci, incaricati della riscossione presso clienti (circa 5000 nella provincia di Avellino) dei corrispettivi del servizio di vigilanza affidato alla Soc. La Folgore, invece di provvedere al sollecito trasferimento delle somme riscosse sul conto corrente della predetta facevano transitare gli incassi attraverso i loro conti correnti ove rimanevano depositati per lungo tempo” e non sempre venivano riversati nella loro interezza sul contocorrente della società, nè di queste somme si trova riscontro nelle scritture contabili, per cui appare ben fondata la presunzione che le differenze costituivano ricavi in nero sottratti all’imposizione.

Per confutare la tesi della C.T.R., inoltre, basta ricordare che questa Corte ha più volte ritenuto che “nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti. la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. (cfr. Cass. civ. sentt. nn. 51 del 1999, 6465 e 9884 del 2002, 15299 del 2005 e 16993 del 2007).

Considerate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 si deve ritenere, dunque, che la prova in parola deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, dimostrando che ciascuna delle operazioni effettuate fosse estranea a fatti imponibili.

Nella sentenza impugnata invece si fa solo generico riferimento a tali operazioni, accollando addirittura all’Ufficio l’onere della prova, evidenziando anche il fatto che non fossero state eseguite ulteriori indagini al fine di riscontrare se i versamenti sui conticorrenti dei soci costituissero o meno proventi della società.

Occorre, infine, anche rilevare l’erroneità della considerazione della C.T.R. secondo la quale poichè dalla perizia eseguita in sede di procedimento penale a carico del rappresentante legale, del l’amministratore della società e di alcuni soci si evince che quegli esattori si sarebbero indebitamente appropriati di somme della società, che, pertanto, assume la connotazione di parte lesa, la stessa non dovrebbe rispondere fiscalmente di tali introiti.

Detta considerazione può avere importanza solo in sede penale, mentre risulta del tutto irrilevante in sede di rapporto tributario, ove ad ogni introito, costituente reddito, deve corrispondere l’adempimento dell’obbligo fiscale e comunque tale circostanza dimostra inequivocabilmente il collegamento dei movimenti bancari dei terzi con la società.

Occorre infine anche affermare l’erroneità e l’apoditticità dell’affermazione della C.T.R. in relazione alle c.d. note di credito ritenute relative a crediti non assolti, per le quali non ha ritenuto necessaria la presenza di una qualunque documentazione che asseverasse la mancata riscossione di tali somme, in contrasto con la logica che in materia tributaria, mentre l’A.F. deve provare il fondamento della pretesa fiscale, il contribuente, a sua volta, ha l’onere di provare la ragione per cui ha diritto ad usufruire di un’esenzione o riduzione d’imposta o la non debenza della stessa.

Conclusivamente, dichiarata assorbita ogni altra eventuale censura, in applicazione di questi principi il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata che ha fatto riferimento ad una regola iuris diversa ed errata, sostenendo che la presunzione stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 doveva essere supportata da prove il cui onere era a carico dell’Ufficio accertatore, deve essere cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della C.T.R. della Campania che provvedere ad un nuovo esame sulla scorta del sopra enunciati principi.

La stessa C.T.R. provvederà al governo delle spese anche con riferimento a questa fase di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, compensando le relative spese;

accoglie quello dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione tributaria, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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