Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10584 del 23/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10584 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio rg 19833-2015
proposto dal Tribunale di Bologna, con ordinanza n.r.g. 11480/2014
del 15/05/2015, depositata il 18/05/2015 nel procedimento pendente
tra:
RONDINELLI ANTONELLA;
COSTRUZIONI EDILI VASILE SRL;
sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERGIO DEL CORE, il quale conclude che per la declaratoria di
competenza del Tribunale di Ravenna a. conoscere la causa incoata
dalle parti in causa, con citazione del giugno 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTO E DIRITTO
1. Antonella Rondinelli nel giugno 2013 conveniva in giudizio, dinanzi
al Tribunale di Ravenna, la Costruzioni Edili Vasile S.r.l., chiedendone

Data pubblicazione: 23/05/2016

la condanna ad eliminare vizi e a corrispondere, in suo favore, somme
a vario titolo in relazione all’esecuzione di un contratto di appalto di
lavori di ampliamento e ristrutturazione di un immobile in cui risiedeva
e domiciliava l’attrice, sito in quel circondario.
2. Con sentenza del 3 aprile 2014 il Tribunale adito dichiarava la

ricorso per decreto ingiuntivo dalla predetta società presso il Tribunale
di Bologna per il pagamento del corrispettivo residuo ad essa spettante
in virtù del contratto sopra richiamato.
2. Il Tribunale di Bologna, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha
sollevato conflitto negativo di competenza.
3. Le parti non hanno depositato scritture difensive né documenti.
4. Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di
Ravenna a conoscere la causa introdotta con citazione del giugno 2013
da Antonella Rondinelli nei confronti della Costruzioni Edili Vasile
S.r.l..
5. Alla causa proposta dalla Rondinelli dinanzi al Tribunale di Ravenna
si applica il foro del consumatore, essendo stato il contratto di appalto
stipulato il 5 dicembre 2011 tra persona fisica ed impresa edile
appaltatrice e dovendo ritenersi la clausola (art. 28) del medesimo
contratto, con la quale è stata prevista come sede del foro competente
una località (Imola) diversa da quella di residenza dell’attrice,
vessatoria, ai sensi dell’art. 33, corru -na 2, lett. u) del D.Lgs. 6 settembre
2005, n. 206.
Si evidenzia al riguardo che il foro del consumatore secondo
l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è
esclusivo e speciale e, nella specie, è incontestato in atti che il contratto
è stato unilateralmente predisposto dall’impresa appaltatrice e non è
stata offerta la prova— il cui onere incombeva sul professionista — che
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continenza della causa con altra preventivamente introdotta con

la già ricordata clausola derogatoria della competenza sia stata oggetto
di specifiche trattative e che essa non determina a carico della
consumatrice un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
Risulta inoltre (v. ordinanza del Tribunale di Bologna depositata il 18

pendente dinanzi al Tribunale felsineo, l’opponente Rondinelli ha
sollevato eccezione di incompetenza per la sussistenza del foro del
consumatore solo all’udienza di trattazione del 15 maggio 2014 né
risulta (v. anche ordinanza appena richiamata) che il Tribunale abbia
rilevato la propria incompetenza, in base al criterio in parola, in
relazione alla causa preventivamente introdotta.
6. Tanto precisato, si evidenzia che le Sezioni Unite di questa Corte,
componendo un contrasto registratosi in materia, con ordinanza n.
15905, del 13 luglio 2006, hanno affermato che, ai sensi dell’art. 39,
secondo comma, c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una
causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un
giudice diverso deve verificare la competenza (per materia, territorio,
derogabile e inderogabile, e valore) di quest’ultimo in relazione non
soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già
pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza.
7. Il giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Bologna è stato
instaurato dopo il 4 luglio 2009, trattandosi di opposizione a decreto
ingiuntivo richiesto nel giugno 2013, sicché allo stesso va applicato
l’art. 38 c.p.c, nella sua formulazione introdotta dall’art. 45 della legge
18 giugno 2009, n. 69; pertanto, qualora l’opponente a decreto
ingiuntivo sollevi — come nel caso all’esame — l’eccezione
d’incompetenza in ragione del foro del consumatore all’udienza di
prima comparizione e trattazione, anziché nell’atto di citazione in
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maggio 2015) che nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, già

opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere ufficioso di rilevazione
della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa
udienza, altrimenti la competenza si radica presso il giudice adito
(Cass., ord., 20/05/2014, n. 11128). Nel caso all’esame tale potere non
risulta essere stato esercitato.

opposizione a decreto ingiuntivo è ormai definitivamente preclusa sia
al potere di eccezione delle parti che al potere di rilevazione del
Giudice ex officio (v. anche Cass., ord., 14/02/2014, n. 3537), con la
conseguenza che la competenza della causa in parola si è ormai
radicata davanti al giudice adito.
8. Il Tribunale di Bologna risulta invece non essere competente in
relazione alla causa rimessagli dal Tribunale di Ravenna, con la
sentenza dichiarativa della continenza.
Ed invero il Tribunale da ultimo indicato non ha considerato che il
Tribunale felsineo, rimasto competente per la causa già pendente
presso di esso, non era però competente per la causa iniziata
successivamente perché soggetta al foro del consumatore.
9. Questa Corte, ribadendo che, ai sensi dell’art. 39, secondo comma,
c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed
altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso, deve
verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e
inderogabile, e valore) di quest’ultimo in relazione non soltanto alla
causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con
indagine estesa a tutti i criteri di competenza, ha precisato che, da ciò
consegue che il giudice diverso, ove la causa venga davanti a lui
riassunta, non potrà contestare il rapporto di continenza – facoltà
concessa, invece, alla parte – ma potrà solo, ai sensi degli artt. 44 e 45
c.p.c., chiedere d’ufficio il regolamento di competenza ove ritenga la
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Pertanto, ogni questione sulla competenza in relazione alla causa di

propria incompetenza per materia o per territorio inderogabile (Cass.,
ord., 18/12/2008, n. 29570) con riferimento ad almeno una delle due
cause.
10. Stante l’inerzia delle parti, il Tribunale di Bologna ha proposto
regolamento di competenza, così impedendo la incontestabilità

competenza in relazione alle due cause connesse.
11. Alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene questa Corte che il
Tribunale di Ravenna ha erroneamente indicato il Tribunale di
Bologna quale giudice competente in relazione ad entrambe le cause di
cui si discute e che, pertanto, il Tribunale da ultimo adito non ha
correttamente attivato lo spostamento di competenza per continenza,
in difetto del requisito della duplice competenza

del giudice

preventivamente adito, sicché il giudizio promosso da Rondinelli
Antonella deve proseguire dinanzi al Tribunale di Ravenna mentre il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve proseguire dinanzi al
Tribunale di Bologna.
12. Per completezza si evidenzia che le Sezioni Unite, con la ricordata
ordinanza n. 15905 del 2006, hanno affermato che nel caso in cui
nessuno dei due giudici sia competente per entrambi i giudizi, e quindi,
non possa soddisfarsi la ratto dell’economia processuale (prima ratio
della continenza), nonostante la sussistenza della continenza, non
potendo effettuarsi la

transkitio iudicii,

opererà l’istituto della

sospensione necessaria, di cui all’art. 295 c.p.c., con la sospensione,
appunto, necessaria di quella causa che trovi nella decisione dell’altra
una situazione di pregiudizialità.
13. L’istanza di regolamento di competenza di ufficio, va, pertanto
accolta e va dichiarata la competenza territoriale inderogabile del
Tribunale di Ravenna in relazione alla causa già iniziata dinanzi al
Ric. 2015 n. 19833 sez. M3 – ud. 10-03-2016
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dell’incompetenza del Tribunale di Ravenna e, quindi, della sua

predetto Tribunale da Rondinelli Antonella nei confronti di
Costruzioni Edili Vasile S.r.l..
14. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento
di competenza richiesto d’ufficio.
P.Q.M.

proposta e dichiara la competenza territoriale inderogabile del
Tribunale di Ravenna in relazione alla causa già iniziata dinanzi al
predetto Tribunale da Rondinelli Antonella nei confronti di
Costruzioni Edili Vasile S.r.l..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 marzo 2016.

La Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio

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