Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10584 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8694-2019 proposto da:

COMUNE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. TRIONFALE 129, presso

lo studio dell’avvocato ROCCO ALBERTO CERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIA CORRENTI;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE 129,

presso lo studio dell’avvocato ROCCO ALBERTO CERTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA CORRENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ricorre per la cassazione della sentenza n. 1-2019 della Corte d’Appello di Messina, pubblicata il 7 gennaio 2019, articolando due motivi.

Resiste con controricorso G.A..

Il Comune ricorrente espone che la Corte d’Appello di Messina, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, riformando la decisione di prime cure del Tribunale di Barcellona P.G. del 30 gennaio 2017, aveva dichiarato che il sinistro occorso ad G.A., il 26 settembre 2001, per essere caduta a causa del dissesto del manto stradale, si era verificato per fatto e colpa ascrivibili in egual misura alle parti e lo aveva condannato a pagare Euro 6.237,54 per danno permanente ed Euro 761,80 per danno biologico temporaneo alla danneggiata.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2051 c.c. e art. 132 c.p.c., per avere la sentenza gravata riportato le tesi di appellante ed appellato e optato per una soluzione intermedia ed equitativa, senza riferire delle concrete modalità dei fatti.

2.Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere riconosciuto la ricorrenza di postumi permanenti del 7-8% ed una inabilità temporanea assoluta di giorni 16 e parziale di giorni 20, riferendo solo che la vittima aveva 45 anni, senza precisare l’attività lavorativa, senza indicare se si era avvalsa di una CTU o di una CTP e senza considerare che l’an ed il quantum della richiesta risarcitoria erano stati contestati.

3.Va, innanzitutto, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 formulata dalla controricorrente.

Detta eccezione merita accoglimento, perchè oltre a non contenere una parte specificamente dedicata alla descrizione dei fatti di causa, il ricorso non consente, neppure attraverso la lettura dei motivi, di avere piena contezza del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale conseguitone, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. un., 18/05/2006 n. 11653).

Il Comune sii, limita a riferire che la Corte d’Appello di Messina aveva riformato la decisione di prime cure condannandolo a risarcire la metà dei danni risentiti da G.A., a seguito della caduta in una crepa della carreggiata. Il che impedisce di avere contezza dei fatti sostanziali e processuali, delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti, delle motivazioni della sentenza di prime cure e dei motivi di impugnazione in appello.

La prescrizione del requisito risponde, infatti, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione come da richiesta del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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