Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10584 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA

PINCIANA 6 presso lo studio dell’avvocato DATO ENRICA, rappresentato

e difeso dall’avvocato BATTIATO GIOVANNI, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 26/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 143 in data 26.7.2005 la Commissione tributaria regionale di Palermo sez. staccata di Catania, accogliendo l’appello proposto dal contribuente G.C. ed in riforma della decisione della sez. 3″ della CTP di Catania in data 9.11.2000 n. 657, annullava le cartelle di pagamento emesse dall’Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Acireale aventi ad oggetto maggiori importi accertati a titolo di IRPEF ed ILOR, rispettivamente, per gli anni 1989 (L. 69.035.500) e 1990 (L. 53.746.130).

La CTR fondava la propria decisione sulla rilevata nullità della notifica degli atti di accertamento presupposti, eseguita dal messo notificatore “in evidente difetto degli adempimenti” prescritti dall’art. 140 c.p.c. in quanto: 1 – la raccomandata informativa era stata spedita anteriormente al deposito dell’atto presso la Casa comunale 2 – trattandosi di avvisi distinti “dovevano essere spedite due distinte raccomandate AR e non una sola come è stato fatto”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo due motivi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e n. 3).

Resiste con controricorso l’intimato eccependo la inammissibilità nonchè la infondatezza dei motivi di ricorso del quale ha altresì chiesto il rigetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. La sentenza impugnata affida la decisione a due autonome “rationes decidendo”, corrispondenti ad altrettanti vizi di nullità della notifica degli avvisi di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e che si riassumono:

a) nella inversione delle operazioni previste per il perfezionamento della notifica (la raccomandata informativa sarebbe stata spedita anteriormente al deposito dell’atto notificando presso la Casa comunale) b) nella spedizione di un’unica raccomandata informativa per entrambi gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1989 e 1990.

p. 2. La Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza di appello deducendo:

1) omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Dalla stringata e non perspicua esposizione del motivo sembra doversi intendere che i Giudici di appello non avrebbero considerato l’effetto sanante dei vizi di nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. degli avvisi di accertamento, prodotto dalla proposizione del ricorso in primo grado del contribuente che avrebbe investito gli avvisi anche in relazione al merito dell’accertamento, e conseguentemente avrebbero omesso di rilevare il difetto di interesse del contribuente a dedurre il vizio di notifica degli avvisi in sede di impugnazione degli atti esecutivi (cartelle di pagamento).

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente adduce che l’alterazione della sequenza procedimentale delle operazioni del messo notificatore determina una mera irregolarità e non un vizio di nullità della notifica; richiama il precedente di questa Corte SS.UU. 13.1.2005 n. 458 e, sostenendo che la raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale era pervenuta al contribuente che aveva sottoscritto la cartolina AR in data 30.12.1998, argomenta che la inversione cronologica tra spedizione dell’avviso e deposito dell’atto nella Casa comunale non avrebbe pregiudicato il principio di effettività del contraddittorio.

p. 3. La parte resistente ha eccepito la inammissibilità per difetto del requisito di autosufficienza di entrambi i motivi controdeduccndo anche in ordine alla infondatezza dei medesimi.

p. 4. Il primo motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Se corretto può ritenersi il mezzo di censura prospettato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in quanto nella interpretazione degli atti processuali (quale nella specie il ricorso introduttivo del contribuente) “l’errore del giudice non si configura come “error in procedendo”, ma attiene esclusivamente al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, pertanto detto errore può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all’art. 350 cod. proc. civ., n. 5, giacchè la ricostruzione del contenuto di tali atti è compito istituzionale del giudice del merito” (cfr. Corte cass. Sez. lav. 22.6.2004 n. 11639; 1 sez. 17.11.2006 n. 24495), la parte ricorrente non ha assolto, tuttavia, ai requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6).

La Agenzia delle Entrate, infatti, sostiene che il Giudice di appello avrebbe omesso di considerare -ai fini della verifica della intervenuta sanatoria della nullità della notifica dell’avviso- che “le difese svolte in primo grado dal contribuente forniscono la prova che questi ha ritirato gli avvisi di accertamento” con conseguente realizzazione dello scopo cui la notifica era preordinata.

Orbene il documento che il Giudice territoriale avrebbe omesso di valutare viene identificato nell’atto introduttivo di primo grado (ricorso) del quale la ricorrente omette del tutto di riferire il contenuto (dal ricorso, pag. 1 e 2, emerge che l’unico motivo di opposizione alle cartelle di pagamento, formulato dal contribuente, consisteva nella eccezione di nullità della iscrizione a ruolo -e delle cartelle- per difetto di notifica dell’atto di accertamento presupposto) impedendo in tal modo a questa Corte di verificare -non essendo consentito l’acceso diretto agli atti dei giudizi di merito in considerazione dello specifico vizio di legittimità denunciato- se il contribuente abbia impugnato gli avvisi anche per motivi attinenti il merito, così da poter valutare la ammissibilità del motivo di ricorso, sotto il profilo della decisività, in relazione alla avuta piena conoscenza da parte del contribuente del contenuto degli atti di accertamento (e dunque alla intervenuta sanatoria del vizio di nullità della notifica degli avvisi ex art. 156 c.p.c., comma 3).

Tale formulazione del motivo di ricorso contrasta, pertanto, con il consolidato principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui “il ricorso per cassazione – in ragione del principio di “autosufficienza ” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità, l’insufficienza o contraddittorietà della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti e di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso -e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, inclusa la sentenza impugnata- di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti” (cfr. Corte cass. 3^ sez. 24.5.2006 n. 12362 ; id. 3^ sez. 28.6.2006 n. 14973 ; id. 1^ sez. 17.7.2007 n. 15952; id. sez. lav. 27.2.2009 n. 4849 ; id 2^ sez. 14.10.2010 n. 21224).

p. 5. Anche il secondo motivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile, per difetto di interesse, in quanto la censura investe una soltanto delle “rationes decidendi” poste a fondamento della decisione impugnata (relativa al vizio di nullità della notifica per alterazione della sequenza procedimentale delle operazioni compiute dal messo notificatore), con la conseguenza che l’accoglimento del motivo in questione non priverebbe comunque la sentenza impugnata del necessario supporto motivazionale fondata sull’altra ratio decidendi (relativa al vizio di nullità della notifica per aver omesso l’Ufficio di procedere a distinte notifiche e dunque a distinte spedizioni di raccomandate informative per ciascun avviso di accertamento).

E’ infatti principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr. Corte cass. 3^ sez. 18.3.1971 n. 777 ; id. 23.4.2002 n. 5902; id. 3^ sez. 27.1.2005 n. 1658; id. 1^ sez. 18.9.2006 n. 20118; id. 3^ sez. 11.1.2007 n. 389;

id. 3^ sez. 5.6.2007 n. 13070).

p. 6. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato ed in applicazione del principio della soccombenza la parte ricorrente va condannata alla rifusione in favore del resistente delle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.700,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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