Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10584 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/06/2020), n.10584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15949-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAUSI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato CATALANO GIANDOMENICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRASCONA LORELLA;

– controricorrente –

contro

SOCIETA’ FORNACI DEL TRAUSO SRL, in persona dell’amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FIORILLO VINCENZO;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MATANO GIUSEPPE, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D’ALOISIO

CARLA, DE ROSE EMANUELE, SCIPLINO ESTER ADA VITA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 118/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 118 pubblicata il 20.3.2018, ha respinto l’appello proposto da Equitalia Servizi Riscossione s.p.a., confermando la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione della Fornaci del Trauso s.r.l. avverso l’intimazione di pagamento e dichiarato prescritti i crediti contributivi per il decorso del termine quinquennale;

2. la Corte territoriale ha rilevato che, pur tenendo conto degli atti interruttivi posti in essere da Equitalia (notifica del pignoramento presso terzi e comunicazioni di avviso di fermo), tra l’ultimo atto interruttivo e la notifica dell’intimazione di pagamento (22.7.2015) era decorso il termine quinquennale applicabile, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397 del 2016, e doveva quindi ritenersi prescritto il credito contributivo;

3. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi Riscossione s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso la società Fornaci del Trauso s.r.l., l’Inps e l’Inail;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. col primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione della società per mancato rispetto del termine di 40 giorni di cui al citato art. 24; ha sottolineato come i giudizi di merito non risultavano proposti ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e che il termine di 60 giorni ritenuto applicabile dai giudici di merito riguardasse unicamente i ricorsi in materia tributaria;

7. col secondo motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e omessa valutazione di due documenti decisivi ai fini dell’interruzione della prescrizione (prodotti in allegato al ricorso in esame), cioè il secondo atto di pignoramento mediante citazione del terzo e l’istanza di estinzione del processo esecutivo avanzata dalla società il 5.10.16; tale secondo pignoramento sarebbe stato sospeso, per consentire all’Agenzia di promuovere il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, fino alla definizione di quest’ultimo procedimento con sentenza n. 214/2010, divenuta irrevocabile il 19.4.2011;

8. col terzo motivo l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25 e 49 sul rilievo che trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento andava applicato il termine di prescrizione decennale;

9. col quarto motivo l’Agenzia ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, norma speciale in materia di riscossione che stabilisce il termine decennale di prescrizione applicabile a tutte le entrate iscritte a ruolo;

10. la società Fornaci del Trauso s.r.l. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia per carenza di interesse;

11. l’eccezione è infondata poichè nell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione del credito, in tal senso dovendo ritenersi implicitamente qualificata l’azione nella sentenza d’appello, legittimato passivo è proprio l’agente della riscossione;

12. il primo motivo di ricorso è infondato atteso che la sentenza d’appello ha correttamente statuito l’applicabilità del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e del termine perentorio di 40 giorni ivi previsto esclusivamente all’opposizione a cartella esattoriale, laddove nel caso di specie l’opposizione aveva ad oggetto l’intimazione di pagamento;

13. come più volte statuito da questa Corte (Cass. n. 16024 del 2016; n. 2428 del 2019; n. 5446 del 2019), la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza;

14. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per più ragioni; anzitutto perchè l’Agenzia non ha allegato dove e quando i documenti invocati siano stati prodotti in primo grado (il ricorso fa riferimento alla produzione del secondo atto di pignoramento solo in allegato al ricorso in appello) e fatti oggetto di discussione tra le parti, posto che la sentenza ha preso in esame, quali atti interruttivi della prescrizione “per come documentati, la notifica del pignoramento presso terzi dell’anno 2005, le due comunicazioni di preavviso di fermo relative alle cartelle sottese all’atto di intimazione impugnato”, ritenendo in base ad essi comunque decorso il termine quinquennale; inoltre, se fosse denunciato un errore di fatto per la omessa percezione di esistenza negli atti di causa dei citati documenti, la censura sarebbe inammissibile avendo ad oggetto al più un errore revocatorio, senza considerare, peraltro, che l’atto di pignoramento, in caso di estinzione del processo esecutivo (come allegato in tal caso) è idoneo a produrre solo un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2945 c.p.c., comma 3 (cfr. Cass. 12239/19; n. 3741/17); se la censura riguardasse l’erronea valutazione dei documenti ritualmente prodotti, la stessa sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, posto che l’Agenzia ricorrente non ha tempestivamente allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza d’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014) e le allegazioni contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non contengono adeguata trascrizione delle parti rilevanti della sentenza di primo grado;

15. le censure oggetto del terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poichè la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi nuovi per rimeditare la consolidata elaborazione giurisprudenziale (Cass. n. 7155 del 2017);

16. soccorre, in particolare, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale: “La scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’I gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010)”;

17. in linea con il richiamato principio, e con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009)”;

18. allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme del D.Lgs. n. 112 del 1999 nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che questa Corte ha già chiarito essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

19. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

20. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;

21. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, in Euro 6.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore, da distrarre in favore dell’avv. Fiorillo Vincenzo, difensore antistatario della controricorrente società Fornaci del Trauso s.r.l..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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