Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10583 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.28/04/2017),  n. 10583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16292-2011 proposto da:

BUDMOR S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

83-A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ELPIDIO NATALE, GENNARO

NATALE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ENRICO MITTONI, CARLA D’ALOISIO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 653/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/12/2010 r.g.n. 626/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ELPIDIO NATALE;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 20/12/2010, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto dall’INPS contro la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio con la Budmor s.r.l., ha rigettato l’opposizione proposta dalla società contro la cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento di contributi e somme aggiuntive relativi ad un rapporto di lavoro.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il contratto di associazione in partecipazione intercorso tra la società e la dipendente fosse fittizio, in quanto il rapporto si era svolto con le caratteristiche tipiche della subordinazione.

3. Contro la sentenza, la società propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 421 c.p.c., art. 2549 c.c. e ss., artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè per l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. La ricorrente addebita alla Corte di non aver adeguatamente scrutinato il quadro probatorio – di natura testimoniale e documentale – delineato in prime cure, classificando il rapporto come di natura subordinata sulla base di presunzioni non sostenute da fatti noti. Critica altresì la decisione per aver ritenuto che la prova degli elementi tipici dell’associazione in partecipazione avrebbe dovuto essere offerta da essa appellata, laddove secondo i principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori nelle controversie in esame è onere dell’Inps dimostrare i fatti costitutivi del credito contributivo, ossia l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

2. Con il secondo motivo la parte censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2549, 2553 e 2697 c.c., nonchè per omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione. Rileva l’erroneità della decisione nella parte in cui non ha considerato che, indipendentemente dallo schema negoziale adoperato, il rapporto era caratterizzato da autonomia della prestazione lavorativa. Infine censura la sentenza per non aver disposto la consulenza tecnica d’ufficio necessaria a quantificare il credito contributivo.

3. In via preliminare sono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevate dall’Inps nel suo controricorso. Dagli atti di causa risulta che la sentenza d’appello è stata notificata, su istanza dell’Inps, alla società odierna ricorrente in data 13/4/2011; il ricorso per cassazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 13/6/2011; è stato dunque rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., considerato che il sessantesimo giorno, ossia il 12/6/2011, cadeva di domenica e che pertanto il dies ad quem deve essere spostato al primo giorno successivo non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4.

3.1. Il ricorso è inoltre ammissibile perchè i motivi, quantunque in essi siano cumulate censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 consentono comunque di evidenziare le doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 23/04/2013, n. 9793), sì che ne rimane soddisfatto il requisito della chiarezza del ricorso per cassazione, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

4. Nel merito, i motivi sono fondati.

4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, la causa del primo è ravvisabile nello scambio tra l’apporto dell’associato all’impresa dell’associante ed il vantaggio economico che quest’ultimo si impegna a corrispondere all’associato medesimo. Non costituiscono elementi caratterizzanti del contratto, invece, sia la partecipazione alle perdite, atteso che l’associato che lavori in un’impresa con risultati negativi comunque è soggetto in senso lato ad un rischio economico, sia la mancanza dell’effettività di controllo da parte dell’associato sulla gestione dell’impresa, posto che diversamente si desume dall’art. 2552 c.c., comma 3, sia la circostanza che la partecipazione possa essere commisurata al ricavo dell’impresa anzichè agli utili netti, in quanto l’art. 2553 c.c. consente alle parti di determinare la quantità della partecipazione dell’associato agli utili (Cass. 8/10/2008,n. 24871; Cass. 18/4/2007,n. 9264, seguite da Cass. 18/2/2009, n. 3894; Cass. 27/1/2011, n. 1954; Cass. del 29/01/2015, n. 1692).

4.2. Si è altresì affermato che la riconducibilità del rapporto all’uno o all’altro degli schemi predetti esige un’indagine del giudice del merito, volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti. Tale accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 24871/2008, cit.).

La labilità del confine tra rapporto di lavoro subordinato e associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative impone che l’accertamento sia condotto in modo rigoroso dovendosi rammentare che, con riguardo alle controversie la cui soluzione involge la questione dell’accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, l’elemento decisivo che contraddistingue l’una dall’altra è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale.

4.3. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante v. Cass. 17/4/2009, n. 9256; Cass. 9/3/2009, n. 5645; Cass. 28/9/2006, n. 21028; Cass. 24/2/2006, n. 4171; Cass. 25/10/2004, n. 20669). Si aggiunge, inoltre, che non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale però non ha mai un rilievo assorbente, poichè deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione, occorre dare prevalenza ai secondi (Cass. 21/10/2014, n. 22289; Cass. 27/7/2009, n. 17455; Cass. 23/7/2004, n. 13884).

4.4. Spetta dunque al giudice di merito accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia poi tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti, ovvero se quest’ultimo possa ragionevolmente indurre a ravvisare la formazione di una diversa volontà negoziale (Cass.18/4/2007, n. 9264). Deve aggiungersi che, nel caso in esame, poichè le cartelle emesse riguardano un credito contributivo, è onere dell’Istituto che ne pretende il pagamento fornire la prova degli elementi posti a fondamento del suo assunto, ossia la natura subordinata del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 6/11/2009, n. 23600).

5. La sentenza impugnata non si attiene a questi principi.

5.1. E’ di per sè errata la premessa da cui muove il giudice di merito, osservando che era onere della appellata provare gli elementi costitutivi del contratto di associazione in partecipazione, ossia il compenso pattuito e l’apporto di lavoro contrattato, e che tale prova non era stata offerta e neppure dedotta: la Corte ha così escluso che tra le parti sia intercorsa un’associazione in partecipazione, asserendo che la lavoratrice era pagata “secondo la volontà del datore, la cui obbligazione dipendeva dal suo buon volere (…(…)…), ovvero secondo parametri pattuiti con la lavoratrice, e quindi secondo una clausola dissimulata”, e che la sua attività non era descritta nè determinabile.

Tali affermazioni, oltre che discendere da una premessa errata dal punto di vista dei principi, avendo la Corte territoriale posto l’onere probatorio a carico della società opponente in contrasto con le regole su ricordate, sono comunque smentite dal documento contrattuale sottoscritto dalle parti e trascritto nei suoi punti salienti nel ricorso per cassazione (e depositato unitamente al ricorso), in cui è specificamente indicata la misura del compenso all’associata (nel 5,8%: art. 4 del contratto del 18/2/1997) e stabilito il tipo di apporto, consistente nello svolgimento di “lavoro compreso quello dirigenziale senza alcuna subordinazione e obbligo di orario”.

5.2. La Corte d’appello, pur libera di scegliere le fonti del proprio convincimento, selezionando quelle ritenute più attendibili o maggiormente significative, non solo non ha affatto esaminato il contratto, a cui le parti hanno dato il nome il nomen iuris di associazione in partecipazione e da cui si evincono con chiarezza sia la misura del compenso sia l’apporto lavorativo della dipendente, ma non ha neppure preso in esame le dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, anch’esse debitamente trascritte nel ricorso, in cui vi è la descrizione delle concrete modalità con cui si è svolto il rapporto, le modalità del pagamento (acconti mensili e conguaglio sulla base del conteggio dei corrispettivi quadrimestrali), l’invio periodico del rendiconto, l’autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa (scelte di marketing aziendale, scelta dei campionari, effettuazione degli acquisti, rapporti con fornitori e rappresentanti, allestimento delle vetrine).

5.3. A fronte di queste specifiche circostanze, la Corte territoriale non si è fatta carico di spiegare il perchè ha aderito acriticamente alla opposta prospettazione di attività di lavoro subordinato, apparendo del tutto inadeguato e insufficiente, il ragionamento presuntivo adottato, ricorrendo al “notorio” e a “presunzioni gravi, precise e concordanti”, desunte dalla natura dell’attività lavorativa svolta dalla lavoratrice come addetta alle vendite in un negozio, in mancanza di un qualsivoglia accertamento in ordine alle modalità con le quali si è in concreto attuato il rapporto.

5.4. Più precisamente, il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito non è sostenuto da fatti “noti”, da cui sia possibile desumere il fatto ignoto, ossia la soggezione della lavoratrice al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, sì da qualificare il rapporto nello schema del lavoro subordinato in luogo della associazione in partecipazione voluta dalle parti. E’ pur vero che nel ragionamento presuntivo gli elementi assunti a fonte di presunzione non necessariamente devono essere più di uno, potendo il convincimento del giudice del merito fondarsi anche su un unico elemento; nè è necessario che tra l’unico fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (Cass. 10/1/2006, n. 154; Cass. 29/5/2006, n.12802). Ma tale rapporto di “normalità”, nel senso di connessione verosimile e probabile di accadimenti, non è rintracciabile nel caso in esame, non avendo la Corte indicato elementi di riscontro dell’esistenza di una relazione di coerenza fra convincimento e fonti probatorie, la cui mancanza è stata denunciata in maniera specifica dalla odierna ricorrente.

5.5. Nè possono invocarsi i principi affermati in Cass. 6/09/2007, n. 18692, – secondo cui la prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere, – giacchè nella fattispecie esaminata era stato comunque accertato che il lavoro si era svolto con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato. Accertamento che, invece, è del tutto mancato nel caso in esame.

6. La sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di appello che procederà ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi su affermati e provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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