Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10583 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – President – –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consiglie – –

Dott. FERRARA Ettore – Consiglie – –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33359/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 245/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 18/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ufficio delle imposte dirette di Salo’, con appositi avvisi di accertamento del mese di giugno 1998, riprendeva a tassazione, nei confronti di L.E., per i periodi 1990, 1991 e 1992, l’importo annuo di L. 12.000.000 relativo a reddito da fabbricati.

Il medesimo ufficio, con ulteriori avvisi di accertamento notificati a dicembre dello stesso anno 1998, facendo riferimento a nuovi elementi tratti da un p.v.c. della polizia tributaria in data 9.7.1997, e rilevato che il L. svolgeva attivita’ d’impresa, rideterminava il reddito, ai fini Irpef e Ilor, per i medesimi anni.

Contro i suddetti nuovi avvisi il predetto L. proponeva ricorso alla commissione tributaria provinciale di Brescia, eccependo la violazione del disposto D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, comma 3.

il ricorso veniva respinto e la sentenza era impugnata dal contribuente dinanzi alla commissione regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia.

Questa commissione, con sentenza resa pubblica il 18.1.2006, accoglieva l’appello ritenendo non essersi in presenza di una sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, stante che l’accertamento pur sempre aveva trovato fondamento in dati gia’ evidenziati nei primi avvisi relativi al (solo) reddito da fabbricati.

Per la cassazione di questa sentenza, l’agenzia delle entrate propone ricorso sorretto da un motivo articolato in due censure. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’amministrazione, in unico contesto, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Denuncia altresi’ omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Seppure all’esito di una lunga esposizione, il nucleo delle censure si sostanzia nell’affermazione che la commissione regionale, pur avendo riconosciuto che il primo processo verbale di constatazione riguardava un soggetto diverso da L. (l’impresa Covedil), ha immotivatamente concluso non essersi in presenza di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

In tal senso, secondo la ricorrente, la sentenza non ha considerato che, in base all’art. 43, comma 3, cit., costituiscono nuovi elementi tanto i dati conosciuti da altro ufficio fiscale, e ignorati, invece, da quello emittente l’avviso, quanto i dati gia’ acquisiti, ma come attinenti ad altro soggetto fiscale. Ne’ ha considerato, incorrendo anche nel vizio di motivazione, che gli accertamenti integrativi a carico di L. erano stati emessi sulla base di verbali ricevuti in copia integrale, dall’ufficio accertatore, solo in data 1.8.1998 (cosi’ come asseritamente emergente dai documenti allegati ai nn. 4 e 5 del ricorso), e che la prova dell’attribuzione dei redditi a L. era stata acquisita solo a seguito di successivi accertamenti sulle movimentazioni bancarie.

2. – Le due censure, unitariamente considerate in ragione della stretta loro connessione, appaiono fondate nei termini che seguono.

3. – Sulle condizioni legittimanti il c.d. accertamento integrativo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e in particolare sulla nozione di “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”, si e’ formata, nel tempo, un’ampia giurisprudenza, sostanzialmente uniformo quanto ai principi astrattamente rilevanti, ancorche’ non sempre univoca a proposito delle singole specifiche applicazioni di quei principi.

Al di la’ di sfumature di ordine lessicale, puo’ considerarsi sostanzialmente acquisito che sono tali gli elementi non soltanto non conosciuti, ma anche non conoscibili dall’amministrazione al momento del precedente accertamento, essendole inibito di valutare differentemente, in un secondo momento (e salvo il caso della strutturalmente diversa azione in autotutela: v. Cass. n. 2531/2002), dati e documenti gia’ a disposizione (ex multis, Cass. n. 14377/2007;

n. 10526/2006; n. 451/2002; n. 4164/1995; n. 3888/1988).

Le coordinate di siffatto orientamento vanno associate alla ratio della previsione normativa. La quale, secondo la piu’ consapevole opinione anche dottrinale, mira a garantire l’unitarieta’ dell’accertamento, evitando l’inutile proliferazione di atti a mezzo del vincolo dell’amministrazione a utilizzare subito, e nel medesimo contesto, tutti gli elementi a sua disposizione.

4. – Sennonche’, reputa al riguardo il collegio di dover ulteriormente precisare che i suddetti gia’ acquisiti elementi, per escludere la legittimita’ dell’accertamento integrativo, debbono in ogni caso risultare sufficienti a sorreggere la valutazione in ordine al profilo attinente alla attribuzione soggettiva degli elementi di redditivita’. Nel senso che l’integrazione dell’accertamento e’ comunque consentita, sul presupposto della successiva conoscenza di nuovi elementi, nel caso in cui da questi soltanto possa dirsi legittimata l’inferenza in ordine all’attribuibilita’ al contribuente, e non ad altri, degli elementi di redditivita’ gia’ eventualmente riscontrati. Questo perche’ – come detto -la rat io della previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, poggia sulla necessita’ di evitare che il privato sia soggetto a una inutile proliferazione di atti, in quanto solo l’inutilita’ suppone potersi annettere all’azione accertatrice la natura di azione indiscriminata e vessatoria.

5. – In rapporto al superiore principio l’impugnata sentenza non appare correttamente e sufficientemente motivata.

L’accertamento in fatto della commissione regionale si dipana invero da tre sostanziali affermazioni: (a) quella secondo cui gia’ i primi avvisi contro L. – in rettifica del solo reddito da fabbricati – vennero emessi a seguito del p.v.c. che aveva evidenziato la posizione dello stesso L. quale “effettivo amministratore e gestore dell’intera attivita’ imprenditoriale” svolta sotto la denominazione “Covedil di Pieroni Pierino”; (b) quella secondo cui negli stessi primi avvisi venne ricostruito anche l’ammontare dei ricavi ottenuti, anno per anno, dall’impresa in questione; (c) e infine quella per cui i successivi avvisi, di cui qui si controverte, contestativi a L. del reddito d’impresa oltre che del reddito da fabbricati, ebbero a richiamare ancora il p.v.c. in questione.

Un simile trittico, se consente di avvalorare l’asserto di una gia’ individuata (fin dal primo avviso) interessenza tra il L. e l’impresa Covedil (id est, tra il L. e il P., quale apparente titolare di quella impresa), non fornisce, in quanto tale, spiegazione del perche’ gia’ in forza delle medesime risultanze si potesse inferire che la titolarita’ della detta impresa (e il conseguente intero reddito ottenuto negli anni de quibus) fosse in verita’ di L.. Non fornisce una simile spiegazione soprattutto se si considera il tenore di quanto a suo tempo opposto dall’amministrazione, a petto dell’avverso gravame contro la sentenza di primo grado: che cioe’ il delineare con precisione la figura di L. quale “titolare unico” della suddetta impresa fu possibile soltanto in virtu’ dei successivi accertamenti bancari eseguiti dalla polizia tributaria. In particolare non e’ sufficientemente motivata l’impugnata sentenza nella misura in cui desume nei modi appena sopra evidenziati – evocativi di una gia’ emersa posizione di L. quale “effettivo amministratore e gestore dell’intera attivita’ imprenditoriale”, in termini comunque ancora compatibili con l’esercizio di una mera funzione gestoria per conto di un terzo ( P.) – la possibilita’ di attribuire al medesimo L., fin dai primi eseguiti accertamenti, la titolarita’ dell’impresa in se’, quantunque formalmente ascritta a P.P., – condicio sine qua non – codesta effettiva titolarita’ – per la conseguente attribuzione subiettiva dei gia’ riscontrati elementi di redditivita’, in simil guisa la sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima commissione regionale lombarda, la quale, in diversa composizione, provvedere a riconsiderare gli elementi acquisiti dando conto in motivazione dell’accertamento che in effetti si richiedeva.

Tale essendo, come chiarito, quello attinente al profilo se gli elementi desunti dal p.v.c. elevato nei confronti della ditta Covedil fossero o meno bastevoli – indipendentemente da ogni necessita’ di riscontro aliunde acquisibile (in particolare a mezzo di verifiche sui conti correnti bancari) – per la attribuzione a L. della posizione di titolare effettivo dell’impresa e del consequenziale suo intero reddito.

La medesima commissione provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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