Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10583 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10583 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 7951-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

GAGGERO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA
MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VERANI MASIN PAOLO, giusta procura speciale
a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 07/05/2013

nonchè contro

GAGGERO CLAUDIA, GAGGERO RAFFAELLA quali eredi di
Gaggero Nino e Devoto Anna Maria;
– intimate – ricorrenti incidentali –

Tributaria Centrale di GENOVA del 17.2.2010, depositata
il 25/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale
l’Avvocato Massimiliano De Luca che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione scritta.

avverso la sentenza n. 244/01/2010 della Commissione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 7951/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente e ric. incid.: P. Gaggero

Oggetto: opposizione avviso accertamento,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria centrale, sezione della Liguria, n. 244/01/10, depositata il
25 marzo 2010, con la quale, rigettato quello della medesima contro la decisione dell’altra di secondo grado, l’opposizione dei
coniugi Nino Gaggero e Anna Maria Devoto, genitori ormai defunti
di Raffaella, Paolo e Claudia Gaggero, relativa all’avviso di accertamento inerente all’Irpef, Ilor ed accessori per il 1980, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di terzo grado
osservava che le ragioni addotte dai contribuenti erano da condividere, e che la statuizione dei precedenti giudici circa la non
corrispondenza tra le movimentazioni di conti correnti bancari e
il reddito accertato era coperta da giudicato. Paolo Gaggero resiste con controricorso, svolgendo a sua volta ricorso incidentale
condizionato sulla base di un unico motivo, mentre Raffaella e /
Claudia Gaggero non si sono costituite.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto va rilevato che entrambi i ricorsi vanno riuniti ex 335 cpc., essendo stati proposti avverso la medesima decisione.
A) ricorso incidentale
3. Preliminarmente va rilevato che il controricorso col contestuale ricorso incidentale appare “prima facie” confezionato col
c.d. sistema dell’assemblaggio, mediante la integrale riproduzione
di parecchi atti difensivi nei tre precedenti gradi di merito, con
1

Intimate: Raffaella e Claudia Gaggero

la conseguenza perciò che esso è inammissibile. Invero, com’è noto, in tema di ricorso per cassazione, ovvero di controricorso, ai
fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la
pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo

nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso,
è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione
dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai
motivi di ricorso stesso (Cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5698,/pel
11/04/2012, Sezioni Unite n. 16628 del 2009).
B) Ricorso principale
4. Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente principale deduce vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 132, comma
2, n. 4 e 360, n. 4(?) cpc., in quanto il giudice di merito non
indicava le ragioni, in virtù delle quali riteneva fondate le contestazioni dei contribuenti, col ritenere in particolare che la
statuizione relativa alla non corrispondenza tra le somme depositate nei conti correnti e il reddito fosse coperta da giudicato.
Il motivo è fondato, posto che, com’è noto, il vizio di omessa
motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi
dell’art. 360, coma primo, n. 5, cod. proc. civ., ricorre, nella
duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della decisione, gli elementi da cui ha desunto il proprio
convincimento ovvero, pur individuando i medesimi, tuttavia non
procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale
da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, come nella specie, mentre invece tale vizio non si configura nel caso di
valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da
quello preteso dalla parte ricorrente (V. pure Cass. Sentenze n.
16762 del 21/07/2006, n. 8620 del 2006). Inoltre – allo stato solo
2

affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti

”ad abundantiam” – appare opportuno osservare che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l’utilizzazione
da parte dell’amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti
correnti bancari in disponibilità del contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dell’interessato sulle operazioni

ve dichiarazioni, posto che nessuna norma sancisce l’obbligo
dell’ufficio della preventiva convocazione del contribuente (V.
pure Cass. Sentenze n. 13819 del 13/06/2007, n. 11094 del 1999).
Su tali punti perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.
5. Il secondo motivo, peraltro subordinato, e relativo alla
insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta fondatezza delle
ragioni addotte dai contribuenti e al passaggio in giudicato della
statuizione attinente alla non rilevanza delle movimentazioni bancarie ai fini della determinazione del reddito, rimane assorbito.
6. Ne deriva che il ricorso principale va accolto; l’altro incidentale va dichiarato inammissibile, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo, con rinvio
al giudice di appello, e non invece alla commissione centrale, per
la sua soppressione, per nuovo esame, il quale si uniformerà ai
suindicati principi di diritto.
7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale; dichiara inammissibile l’altro incidentale; cassa la sentenza impugnata in
relazione al primo, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Liguria, per nuovo me.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
zione civile, il 28 febbraio 2013.

bancarie oggetto di verifica e di verbalizzazione delle correlati-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA