Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10582 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona dei Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

A.A., elett.te dom.to presso lo studio della rag. P.

E. CAF Unione Commercianti in Piacenza, strada Bobbiese 2;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/21/06, depositata in data 13.4.06, della

Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22.10.09 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udito il P.G. in persona del Dr. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A., agente di commercio, premesso di aver presentato istanze volte ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di Irap dal 1998 al 2001 presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Piacenza avverso il relativo silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione.

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso sul piano del quantum.

Proponeva appello l’Amministrazione.

La Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna rigettava l’impugnazione.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unica doglianza, svolta dall’Agenzia, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. b), artt. 2082, 2083, 2222 e 2195 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 55), si fonda sulla considerazione che la C.T.R. avrebbe errato in quanto l’attività di agente di commercio costituisce attività imprenditoriale essendo di ausilio a quella di intermediazione nella circolazione dei beni tant’è che è prevista per detti agenti l’iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2195 c.c..

La doglianza non coglie nel segno.

Ed invero, premesso che il presupposto dell’imposta in esame deve essere individuato nella capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista, cioè in quella struttura organizzativa che – al di là dei mezzi indispensabili al mestiere – risulti in grado di realizzare un “incremento potenziale” della produttività derivante dalla mera “auto organizzazione” del lavoro personale (Cass. 7899/07), mette conto di sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, “in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. (Sez. Un., n. 12108, n. 12111/09, n. 8177/07, n. 3677/07).

Ciò premesso, giova sottolineare che nella vicenda in esame il giudice di merito ha escluso la ricorrenza delle condizioni in parola con accertamento congruamente motivato, fondato non solo sull’assenza di dipendenti ma anche sulla carenza di elementi significativi di organizzazione di capitale o lavoro altrui con attrezzature limitate.

Ora, attenendo la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilità per questa Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, il ricorso per cassazione, proposto dall’Agenzia, siccome manifestamente infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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