Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10582 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2871-2019 proposto da:

V.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMILIANO CASAGRANDE;

– ricorrente –

contro

F.R.N., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2757/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 797/2010, liquidava a favore di V.G., l’odierno ricorrente, ritenuto corresponsabile, nella misura dell’80%, dell’incidente stradale a causa del quale, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, aveva riportato un danno biologico stimato dal CTU nella misura del 40-45%, la somma di Euro 104.697,69, pari al 20% della liquidazione spettantegli per i danni riportati, ponendola a carico di F.R.N. e di Assitalia Le Assicurazioni d’Italia SPA, convenuti in giudizio.

La Corte d’Appello di Bologna, investita del gravame dall’odierno ricorrente, il quale rilevava prevalentemente la mancata ed errata valutazione delle istanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, con particolare riferimento a quanto dichiarato dal testimone oculare che affermava di non aver visto l’urto a causa di un camion che gli ostruiva la visuale, con la sentenza n. 2757/2018, pubblicata il 31 ottobre 2018, oggetto dell’odierno ricorso, confermava la sentenza di prime cure e regolava le spese di lite.

V.G. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, formulando un solo motivo.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 360, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente, conseguente a contraddittorietà e conflittualità delle argomentazioni dedotte nel corredo motivazionale e illogicità delle stesse, palese incongruità nei passaggi logici, tali da non consentire l’individuazione delle ragioni su cui il Giudice ha fondato il proprio convincimento; dando espressamente atto nel corredo motivazionale (p. 4 della sentenza d’appello – all. 1) di una risultanza istruttoria decisiva e dirimente ai fini del percorso logico (…Io non vidi l’urto…), per poi disattenderne completamente il significato, non valutandola criticamente, nel corredo motivazionale”.

Oggetto di censura è, specificamente, la statuizione con cui il Giudice a quo, utilizzando la dichiarazione dell’unico testimone oculare dell’incidente stradale, aveva ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054 c.c., giudicando avventata la sua condotta di guida, nonostante il testimone avesse riferito in giudizio di non aver visto l’urto a causa di un camion che gli impediva la visuale e solo nelle affermazioni rese ai carabinieri nell’immediatezza del fatto, ritenute dal ricorrente frutto di una ricostruzione valutativa ex post e non della descrizione della realtà stoica cui aveva assistito, avesse dichiarato “il motociclista non riusciva a rientrare e collideva con lo spigolo anteriore sx dell’auto in questione”.

1.1. Il motivo è inammissibile. Esso si sostanzia in una inaccoglibile richiesta di una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, sulla base delle quali sia il giudice di prime cure sia quello di appello hanno ricostruito la dinamica del sinistro.

La tesi sostenuta dal ricorrente – oltre a basarsi su una lettura parziale della deposizione del testimone oculare, il quale non si era limitato a riferire di non aver visto il momento dell’urto, ma aveva affermato di essere stato sorpassato dal motociclista insieme con la fila di macchine che lo precedevano e di averlo visto volare in aria, come già aveva dichiarato ai carabinieri nell’immediatezza del fatto – non si confronta con la particolareggiata motivazione con cui la Corte d’Appello ha dato rilievo a tutte le emergenze istruttorie: assenza di tracce di frenata, elevata velocità tenuta nella conduzione della moto, deducibile dal fatto che dopo l’urto il conducente era stato sbalzato ad un’altezza superiore rispetto al veicolo pesante che era intento a superare, e non adeguata allo stato dei luoghi, la presenza di una colonna di auto e di veicoli pesanti che lasciava presumere che l’auto condotta da F.R.N. fosse ferma in attesa di eseguire la svolta a sinistra, sia pure occupando, con lo spigolo anteriore sinistro, uno spazio ridotto dell’opposta corsia di marcia.

Se ne deve concludere che non solo la Corte d’Appello ha soddisfatto l’obbligo di motivare la propria decisione, ma che la sentenza impugnata si basa su un ragionamento logico e pienamente coerente con tutto il corredo probatorio, utilizzato per corroborare ogni singolo passaggio dell’iter motivazionale.

2. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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