Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10582 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10582 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 3290-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RON1A, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SOUTH SOCKS SRL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE,
PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato
MAURIZIO VILLANI, giusta procura speciale a margine del
controricorso:
– controricorrente —

Data pubblicazione: 20/05/2016

avverso la sentenza n. 223/22/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LECCE
del 28/05/2012, depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. i\L‘RIO CIGNA;

L’Agenzia delle entrate ha notificato alla contribuente un avviso
concernente un credito Iva, ritenuto fittizio perché fondato su fatture
emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.
La società ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla
Commissione tributaria provinciale; la Commissione Tributaria
Regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, osservando, per un verso,
che la pretesa impositiva si basava su accertamenti che sarebbero stati
compiuti dal giudice penale, gli esiti dei quali, tuttavia, non erano stati
documentati; per altro verso, che il processo verbale di contestazione
non riferiva alcuna circostanza utile a comprovare l’inesistenza
oggettiva dell’operazione; operazione che, invece, sembrava emergere
da un successivo verbale del Ministero delle attività produttive.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la
cassazione, che affida a due motivi, al quale la contribuente replica con
controricorso.
Con ordinanze 26-3-205 e 26-11-2015 il giudizio è stato rinviato a
nuovo ruolo per acquisizione fascicolo e deposito documentazione;
fissata per la data odierna la nuova adunanza, la società ha presentato
memorie.
La sollevata preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso per
Cassazione è infondata, mentre è fondata l’eccezione di
inammissibilità.

Ric. 2014 n. 03290 sez. MT
-2-

ud. 16-03-2016

FATTO E DIRITTO

E’ vero, infatti, che “nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non
alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di
cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il
diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327
cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza;

emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo
d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini
del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente
dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve,
deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del
deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al
primo comrna dell’art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve
dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della
improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità” (Cass.
sez. unite 9004/2009).
Nella fattispecie in esame, nella quale il ricorrente ha dichiarato che la
sentenza impugnata non era stata notificata (v. intestazione ricorso
dell’Agenzia, ove si chiede “la cassazione della sentenza 223/22/13
della CTR di Lecce, depositata il 18-11-13 e non notificata”, risulta
invece dagli atti di causa (v. fascicolo ricorso per Cassazione) che
quest’ultima è stata tempestivamente (art. 369 cpc) depositata in copia
autentica con la relativa relata di notifica; ne consegue la procedibilità
del ricorso.
Il ricorso, tuttavia, non è stato tempestivamente proposto nel termine
breve di 60 gg dalla detta relata; a tale ultimo riguardo va, invero
evidenziato che la notifica della impugnata sentenza della CTR risulta
spedita per posta il 27-11-2013 e ricevuta il 28-11-2013; tardivo, in
quanto avvenuto oltre i 60 gg da detta ricezione (art. 149 cpc e 325
Ric. 2014 n. 03290 sei. MT – ud. 16-03-2016
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tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le

cpc), è quindi il ricorso per cassazione, proposto solo in data 28-i2014 (data risultante dalla spedizione per posta, agli atti).
In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi euro 5.000,00, oltre 15% spese forfettarie ed accessori
come per legge.
Così seci.

oma il 16-3-2016
Il Presidente
DottA:larcello cRbeffis

P. Q. M.

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