Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10581 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24591-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,

ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S. C.F. (OMISSIS), T.M. C.F. (OMISSIS),

M.A., (OMISSIS), P.R. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO DE CESARE, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MARINO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/2010 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 11/10/2010 76/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito l’Avvocato GIULIO DE CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, per quel che qui rileva, ha respinto l’appello del Ministero della Giustizia avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato l’appellante a corrispondere a G.S., T.M., M.A. e P.R. il compenso di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, n. 2, maturato negli anni 2000 e 2001, nella stessa misura di quello erogato in relazione al 1997, detratte le somme eventualmente percepite dagli appellati per gli stessi titoli e con applicazione dei soli interessi legali.

2. La Corte territoriale ha escluso la applicabilità alla fattispecie del C.C.N.L. 24 aprile 2002, perchè sottoscritto in data successiva all’epoca di maturazione dei compensi oggetto di causa, e ha evidenziato che la impossibilità di determinare le somme spettanti agli ufficiali giudiziari era stata implicitamente confermata dallo stesso Ministero che, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, aveva liquidato una somma forfetaria, accettata solo da alcuni degli originari ricorrenti. Ha, quindi, ritenuto corretto il ricorso alla liquidazione equitativa e ha sottolineato la irrilevanza dei principi affermati da altra Corte territoriale, poichè in quel giudizio la amministrazione aveva sostenuto di avere già corrisposto per intero l’importo dovuto ai sensi dell’art. 122 del richiamato D.P.R..

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo. I litisconsorti indicati in epigrafe hanno resistito con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di gravame il Ministero denuncia “violazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 122, 138, 139 e 140; della L. n. 11 del 2001, art. 1; dell’art. 14 delle preleggi; dell’art. 432 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenzia il ricorrente che il fatto dal quale discende il diritto azionato dai controricorrenti è la avvenuta riscossione da parte dell’erario delle somme sulle quali calcolare la percentuale spettante agli ufficiali giudiziari. Detto fatto costitutivo, quindi, doveva essere provato da questi ultimi e i giudici del merito, in assenza di qualsiasi riscontro probatorio, non potevano fare ricorso alla liquidazione equitativa.

2. Il ricorso è infondato, perchè la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, ha ritenuto di dovere disattendere gli argomenti qui riproposti dal Ministero della Giustizia.

In particolare con le sentenze n. 11673, dell’11.7.2012, n. 4047 del 19.2.2013 e con la ordinanza n. 23713 del 6.11.2014 è stato ritenuto corretto il ricorso alla liquidazione equitativa, perchè i giudici di merito avevano accertato, come nel caso che ci occupa, che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, recante “modifiche alla disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari” si crearono disfunzioni e difficoltà tali da indurre il legislatore ad emanare la L. 13 febbraio 2001, n. 11, con la quale si dispose che per gli anni 1998 e 1999 il pagamento della percentuale del 15% di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, venisse effettuato “nella misura già corrisposta per il medesimo titolo per l’anno 1997”. Detta situazione di incertezza non era venuta meno negli anni successivi, tanto che il Ministero aveva proceduto a “pagamenti parziali eseguiti in base a quanto si era riusciti a valutare sulla scorta di alcune (inadeguate) indicazioni delle società di riscossione in relazione a sistemi di imputazione contabile che nel frattempo si erano resi più complessi e diversificati”.

2.1. Anche nel presente giudizio la Corte territoriale ha ritenuto che fosse provato l’an del diritto vantato e che fosse impossibile la determinazione del quantum, tanto che lo stesso Ministero solo in pendenza di giudizio aveva liquidato una somma forfetaria, non accettata dagli attuali controricorrenti.

In continuità con l’orientamento sopra richiamato va, quindi, ritenuto corretto il ricorso alla liquidazione equitativa ed anche logico e non arbitrario il criterio utilizzato ai fini della quantificazione, effettuata utilizzando il medesimo parametro previsto dal legislatore con la richiamata L. n. 11 del 2001.

3. Si deve aggiungere che dette conclusioni non contrastano con il principio di diritto affermato da Cass. 15.3.2010 n. 6205, secondo cui grava sull’ufficiale giudiziario l’onere di dimostrare che siano state riscosse dall’erario le somme su cui calcolare la prevista percentuale, perchè in quel giudizio il Ministero aveva quantificato, benchè in ritardo, gli importi dovuti e aveva indicato le percentuali spettanti negli anni in discussione, avendo provveduto a determinare la sorte capitale ” sulla scorta delle dichiarazioni provenienti dai dirigenti di cancelleria dei rispettivi uffici” e considerando “tutte le voci in relazione alle quali la percentuale era dovuta”.

Nella fattispecie, al contrario, lo stesso Ministero non è stato in grado di quantificare l’importo dovuto e in corso di causa ha liquidato una somma forfetaria, circostanze, queste, che la Corte territoriale ha valorizzato per ritenere certo l’an e impossibile la determinazione esatta del quantum.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Giulio De Cesare e Giuseppe Marino.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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