Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10581 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. III, 21/04/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 21/04/2021), n.10581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35567-2018 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE 8,

presso lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCELLO TOMASSETTI;

– ricorrente-

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TAURINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO HAZAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3717/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/2/2021 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/7/2018 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Milano n. 3181/2016, ha respinto la domanda nei confronti della medesima originariamente proposta dai sigg. C., R. e R.G. di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati iure proprio e iure successionis in conseguenza del decesso della sig. P.E. (rispettivamente, moglie e madre) all’esito del sinistro avvenuto il (OMISSIS), allorquando era trasportata nell’autovettura condotta dal marito (proprietario) C., che andava ad urtare contro un guard-rail.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il R.C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso la società Unipolsai Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1, il 2 e il 4 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. in caso di sinistro come nella specie “verificatosi con il coinvolgimento di veicolo non identificato, ponendosi in contrasto con recente giurisprudenza della Corte di legittimità (ord. n. 16477/2017)”.

Lamenta che la corte di merito ha erroneamente “espresso un giudizio sulla condotta di guida del conducente del veicolo nel sinistro che è pacificamente escluso dalla fattispecie disciplinata dall’art. 141 C.d.A.”.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1227,2054 e 2055 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia accolto l’eccezione di controparte di “riduzione ex art. 1227 c.c., comma 2, … per il concorso del fato del trasportato privo di cinture”, laddove l'”eccezione di riduzione ex art. 1227 c.c., comma 1, non poteva essergli rivolta (nè rilevata d’ufficio) oltre che per la diretta preclusione derivante dall’art. 141 C.d.A., che prescinde dall’accertamento della colpa, perchè l’art. 1227 c.c., comma 1 … si applica al solo rapporto obbligatorio ex delicto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido”, e nella specie (‘”operatività dell’art. 1227 c.c. è… esclusa perchè l’assicurazione non ha esercitato l’azione di rivalsa/regresso verso il conducente coobbligato solidale”.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto inapplicabile in suo favore l’azione diretta, erroneamente ritenendolo responsabile, laddove D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, trova applicazione a prescindere da ogni valutazione di colpevolezza, che rileva solo in caso di azione di rivalsa/regresso verso il conducente coobbligato solidale, nella specie non proposta.

Va pregiudizialmente osservato che la vicenda pone la questione di se la persona trasportata possa avvalersi dell’azione diretta D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ex art. 141, nei confronti dell’impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo sul quale viaggiava nel caso di sinistro senza il coinvolgimento di altro veicolo.

Il Collegio, osservato che trattasi di questione di rilievo nomofilattico, ravvisa l’opportunità della relativa disamina in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.M..

La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

 

 

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