Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10581 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10581 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza. d’ufficio proposto dal Tribunale di
:Messina

con

ordinanza n. RG. 6122/2014 depositata il 6/10/2015 nel

procedimento pendente tra:
SCHIAVONE NIICHAELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
P.ZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO BERSANI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIORGIO SCISCA giusta procura a margine degli scritti difensivi;
– ricorrenti –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PAOLA
NIASTROBERARDINO che visto l’art. 380 ter cpc chiede che la

Data pubblicazione: 20/05/2016

Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, dichiari la
competenza del Tribunale di Patti in funzione di giudice del lavoro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.

In esito a ordinanza con la quale il Tribunale di Patti aveva dichiarato
la propria incompetenza per territorio, Michaela Schiavone riassumeva
dinanzi al Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro il
ricorso in opposizione avverso l’intimazione di pagamento di
contributi INPS – Gestione Artigiani, relativi all’anno 2000, richiesti
con cartella esattoriale n. 29520129038778553.
Con ordinanza in data 6 ottobre 2015, il Tribunale di Messina,
premesso che, in caso di controversia avente ad oggetto il pagamento
di contributi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo il
giudice competente per territorio deve essere individuato in
applicazione del criterio di cui all’art. 444, comma primo, cod. proc.
civ. che fa riferimento al Tribunale nella cui circoscrizione si trova la
residenza dell’attore, rilevato che Micaela Schiavone era residente in
Capo d’Orlando per cui sussisteva la competenza per territorio del
Tribunale di Patti, ha formulato d’ufficio richiesta di regolamento di
competenza.
Michaela Schiavone ha depositato scritti difensivi ai sensi dell’art. 47
comma 5 , cod. proc. civ. , dichiarando di aderire alla richiesta di
declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Patti.
Il PG nella requisitoria scritta ha concluso per la declaratoria di
competenza per territorio del Tribunale di Patti.
Ritiene il Collegio che sussista la competenza per territorio del
Tribunale di Patti in funzione di giudice del lavoro.
Ric. 2015 n. 23835 sez. ML ud. 20-04-2016
-2-

Fatto e diritto

Invero, la controversia in esame pur traendo origine dall’opposizione
ad un atto della società delegata alla riscossione, ha per oggetto la
debenza di somme pretese a titolo di contributi dovuti alla Gestione
Artigiani dell’INPS e quindi la contribuzione posta a carico della
Schiavone per attività di lavoro autonomo.

In relazione a tale ipotesi la giurisprudenza di questa Corte è ormai
consolidata nel ritenere che la competenza per territorio si determina
sulla base del luogo di residenza dell’attore, dovendosi ritenere che la
disposizione di cui all’art. 444, comma tre, cod. proc. civ., secondo la
quale per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro è
competente il Tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente, non
sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica al di fuori dei
casi espressamente contemplata introducendo un’eccezione al
principio generale di cui al primo comma. (Cass. n.23141

dei

7/11/2011; Càss. m 21317 dei 09/11/2004; Càss. m 11646 de/
22/06/2004; Cass. n. 18013 de/ 25/11/2003 tra le varie).
Ne consegue che la competenza per territorio a decidere la presente
causa, avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo contributivo a
carico della Schiavone quale lavoratrice autonoma spetta al Tribunale
di Patti in funzione di giudice del lavoro, nel cui circondario ricade il
comune di Capo d’Orlando, luogo di residenza della Schiavone
Nulla per le spese in ragione del fatto che il regolamento di
competenza è stato richiesto d’ufficio.

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Patti, in funzione di
giudice del lavoro. Nulla per le spese.

Roma, 20 aprile. 2016

Funzion

L Er.:A

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