Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10581 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – President – –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consiglie – –

Dott. FERRARA Ettore – Consiglie – –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26985/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

MECTHERM SPA;

– intimato –

sul ricorso 30899/2006 proposto da:

RAG ALL SPA quale avente causa a titolo universale della MECTHERM SPA

incorporata dalla resistente, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204

presso lo studio dell’avvocato BOZZA VENTURI ALESSANDRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALDELLA PAOLO, giusta

delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incid. cond. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2005 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilita’, in subordine il rigetto

dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Mectherm propose ricorso contro un avviso di accertamento con il quale l’ufficio distrettuale delle imposte dirette di Recanati aveva contestato, quanto all’anno 1992, l’omesso assoggettamento a ritenuta d’acconto di compensi non registrati per lavoro autonomo e per lavoro dipendente.

L’avviso aveva tratto origine da un p.v.c. della polizia tributaria basato sul rinvenimento di documentazione extracontabile in casa di soggetti terzi rispetto alla (amministrazione della) societa’.

Il ricorso venne accolto dalla commissione tributaria provinciale solo in ordine all’ammontare delle sanzioni. La commissione tributaria regionale delle Marche, invece, accolse in toto l’appello della societa’, motivando – per quanto in effetti rileva – nel senso che, seppure utilizzabili dall’amministrazione finanziaria, i documenti rinvenuti presso il terzo erano consistiti in “tabulati” non suscettibili, di per se’ soli, di fornire elementi di presunzione certi “in ordine ai compensi liquidati al personale”; giacche’ – aggiunse – “non esiste prova che i pagamenti contestati siano stati realmente effettuati ne’ si fa riferimento ad una fonte di approvvigionamento delle somme erogate”.

Per la cassazione di questa sentenza, resa pubblica il 28.6.2005 e non notificata, ricorre l’agenzia delle entrate articolando un motivo.

L’intimata resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione “dell’art. 2927 c.c.”. Richiama il consolidato orientamento di questa Corte sulla rilevanza del rinvenimento di documentazione extracontabile al fine di legittimare il potere di accertamento dell’ufficio. Sostiene che, diversamente da quanto dalla commissione ritenuto, il p.v.c. aveva fatto emergere l’attitudine della documentazione rinvenuta a costituire prova della non ufficialita’ degli emolumenti corrisposti.

Il motivo – seppure emendato dell’errore del riferimento normativo (l’art. 2927 c.c., e’ norma attinente alla evizione della cosa assegnata nel procedimento di vendita forzosa) – e’ inammissibile in quanto non modellato, per un verso, sul tenore della decisione di secondo grado, e supponente, per altro verso, censure di merito irricevibili in questa sede. La commissione non ha affermato, in dissonanza dall’insegnamento di questa Corte, che la documentazione extracontabile non e’ in se’ sufficiente a legittimare l’esercizio del potere di accertamento, ovvero che la medesima non costituisce in generale valido elemento presuntivo, ma ne ha offerto una interpretazione di tipo contenutistico, giungendo a ritenere quella specifica documentazione (rinvenuta nel caso in esame) non idonea in concreto a giustificare la conclusione assunta dall’ufficio accertatore.

In tal modo il giudice tributario ha svolto un apprezzamento di fatto, non sindacabile in questa sede se non per incongruita’ della motivazione.

Invero e’ del tutto certo che, finanche nel caso di rinvenimento di documentazione extracontabile, resta sempre impregiudicata la verifica in sede contenziosa della concreta riscontrabilita’, nella cennata documentazione, dei requisiti suscettibili di configurare i presupposti per l’esercizio del potere di accertamento (v. tra le tante Cass. n. 1575/2007; n. 2217/2006).

Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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