Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10581 del 07/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10581 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 14822-2010 proposto da:
STANISCIA FLORINDO STNFRN30L19E435J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
2013

POGNANI MASSIMO nella qualità di Presidente della
.;
Coop.
Edilizia
Colle
delle
Magnolie
dn
Liquidazione;

intimwtó –

avverso la sentenza n. 23374/2009 del TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 07/05/2013

ROMA del 7.10.09, depositata il 13/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 07/02/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Nicola Staniscia

scritti, depositando note ex art. 37 c.p.c.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

(per delega avv. Gina Tralicci) che si riporta agli

R.g.n. 14822-10 (c.c. 7.2.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Florindo Staniscia ha proposto ricorso per cassazione contro Massimo Pognani,
nella qualità di Presidente della Cooperativa Edilizia Colle delle Magnolie a r.l. in
liquidazione, avverso la sentenza del 13 novembre 2009, con la quale il Tribunale di Roma
ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del 2 febbraio 2006, con cui il
Giudice di Pace di Roma, decidendo sull’opposizione della Cooperativa avverso il decreto

389 c.p.c., ad una sentenza della Corte di cassazione dispositiva della cassazione con
rinvio, aveva accolto l’opposizione e dichiarato nullo il decreto ingiuntivo, in quanto
emesso da giudice funzionalmente incompetente, in quanto la competenza spettava al
giudice del rinvio, cioè alla Corte d’Appello di Roma, davanti alla quale il giudizio che
aveva dato luogo alla pretesa restitutoria era stato riassunto due anni prima della
proposizione del ricorso monitorio.
§1.1. Al ricorso, che è stato notificato al Pognai nella detta qualità presso un luogo
indicato come suo domicilio, non v’è stata resistenza dell’intimato.
§2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis
c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato del
ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
§3. Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti
considerazioni:
<<[.. ..] §2.1. Preliminarmente dev'essere rilevato che avverso la sentenza impugnata il mezzo di impugnazione esperibile sarebbe stato il regolamento di competenza, in quanto ingiuntivo ottenuto da esso ricorrente a titolo di restituzioni conseguenti, ai sensi dell'art. la pronuncia del giudice del Tribunale di Roma, confermando la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace (che non era sottoponibile a regolamento, giusta l'art. 46 c.p.c., ma appellabile), rivestiva i caratteri di sentenza soltanto sulla competenza e, quindi, impugnabile con il detto mezzo ai sensi dell'art. 42 c.p.c. §2.2. Il ricorso, tuttavia, si presta ad essere convertito in regolamento di competenza ammissibile, in quanto di questo presenta la sostanza ed inoltre, avendo allegato il ricorrente che la sentenza non gli venne comunicata, come tale si presenta tempestivo, perché esercitato nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile al regolamento — invece di quello di cui al secondo comma dell'art. 47 c.p.c. - allorquando del provvedimento sulla competenza non sia stata data comunicazione. Est. & 3 rRaffaete Frasca R.g.n. 14822-10 (c.c. 7.2.2013) §2.3. Il ricorso, pur correttamente qualificato, si presenta inammissibile, perché svolto nei confronti di un soggetto che non figura nella sentenza impugnata come parte. Invero la sentenza risulta pronunciata nei confronti della Colle delle Magnolie Società Cooperativa Edilizia a r.l. in liquidazione e lo stesso ricorso nell'esposizione del fatto così individua la controparte del ricorrente nel giudizio di merito. Ora, tanto l'intestazione, quanto la notificazione del ricorso sono indirizzate a identificativa della legittimazione passiva all'impugnazione individua la stessa nella persona del Pognani, con la sola precisazione che lo si evoca per la qualità indicata, la quale assume, pertanto, non già il valore di giustificazione di un potere di rappresentanza riferibile a quella persona fisica (come sarebbe stato se si fosse fatto riferimento alla Cooperativa, rappresentata dalla persona fisica), bensì soltanto di ragione giustificativa di una legittimazione passiva alla stessa impugnazione, cioè della individuazione come parte. Né può ritenersi che il ricorso sia stato proposto contro la Società ai sensi del terzo comma dell'art. 145 c.p.c., dato non è stato in alcun modo detto nella relata (il che avrebbe consentito in ipotesi di interpretare conseguentemente l'indicazione come parte intimata figurante nel ricorso) che la notifica avveniva presso il domicilio del Pognani per essere stati esperiti inutilmente tentativi di notificazione ai sensi del primo comma dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 140 c.p.c. presso la sede della società §2.4. In via gradata, il ricorso — se il Collegio dovesse superare la valutazione di inammissibilità - sarebbe manifestamente infondato (alla stregua della giurisprudenza di questa Corte e ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., per come interpretato da Cass. sez. un. n. 19051 del 2010), atteso che correttamente il Tribunale ha evocato Cass. (ord.) n. 21901 del 2008, che rappresenta l'approdo della giurisprudenza della Corte, nella quale non si Massimo Pognani, nella qualità di Presidente della detta Cooperativa e tale formulazione rinviene ormai alcuna incertezza che possa giustificare soluzione diversa circa la "competenza" sulle restituzioni ai sensi dell'art. 389 c.p.c. Se il ricorso fosse scrutinabile nel merito dovrebbe, dunque, dichiararsi la competenza della Corte d'Appello di Roma, davanti al quale le parti dovrebbero essere rimesse, a nulla rilevando che il giudizio di rinvio si sia concluso, giacché tale eventualità non incide sulla competenza. Ciò, sempre che la mancata richiesta, per il caso di conferma della competenza ravvisata dal Tribunale, di rimessione alla Corte d'Appello non debba reputarsi ostativa per difetto di interesse del ricorrente, che non si è doluto che il Tribunale non l'abbia fissata.». 4 Est. Cinsflaffae1e Frasca R.g.n. 14822-10 (c.c. 7.2.2013) §2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione in punto di inammissibilità del ricorso Gli argomenti della memoria circa il rilievo di inammissibilità ignorano dette argomentazioni e non si preoccupano di dire perché esse non sarebbero condivisibili. Ci si limita, infatti, a pretendere che la notificazione e prima ancora la proposizione del ricorso sarebbero state ben fatte perché il Pognani sarebbe il liquidatore della s.c.a.r.l. parte della peraltro, irritualmente ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., perché non se ne è notificato l'elenco alla controparte (che aveva diritto alla notifica, nonostante non si sia costituita: Cass. n. 4248 del 2000). Nel merito, poi, si evoca un inesistente contrasto della giurisprudenza della Corte, richiamando Cass. sez. un. n. 12190 del 2004 e sollecitandone una rimessione proprio alle Sezioni Unite. Il contrasto è inesistente e della particolarità della decisione delle sezioni Unite (che riguardava restituzioni dopo sentenza sulla giurisdizione, problema sul quale ora, introdotta la translatio dopo decisione declinatoria sulla giurisdizione, si veda ora Cass. sez. un. n. 10174 del 2011) si era già fatta carico Cass. n. 21901 del 2008. Le sentenze di sezioni semplici citate sono risalenti ad appartengono ad epoca bene antecedente al formarsi dell'orientamento richiamato della relazione. Il ricorso è dichiarato conclusivamente inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. P. Q. M. La Corte rigetta 49~110), il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 7 febbraio 2013. sentenza impugnata. Ed all'uopo si deposita visura presso la C.C.I.A. di Roma, ma,

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