Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10580 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10580 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

C. U

sul ricorso 13638-2014 proposto da:
SITA SPA, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

CERINO ANTONIO;
– intimato –

verso la sentenza n. 6278/2013 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI dellt8/10/2013, depositata il 28/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Data pubblicazione: 20/05/2016

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

Nelle more del giudizio di cassazione la società ricorrente ha

depositato rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di procura
speciale, idonea a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione

2.

Non si provvede sulle spese per essere la controparte rimasta

intimata.
3.

Non sussistono i presupposti, ex art.13,comma 1-quater,

d.P.R.115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato (dovuto in caso
di ricorso da respingersi integralmente o dichiararsi inammissibile),
attesa la predetta definizione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Non sussistono i
presupposti, ex art.13,comma t-quater, d.P.R.115/2002, per il
versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato (dovuto in caso di ricorso da respingersi
integralmente o dichiararsi inammissibile), attesa la predetta
definizione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016

DEPOSITATO IN CAMMEI* I

anche in mancanza di accettazione della controparte.

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