Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10580 del 20/05/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10580 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA
ORDINANZA
C. U
sul ricorso 13638-2014 proposto da:
SITA SPA, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CERINO ANTONIO;
– intimato –
verso la sentenza n. 6278/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI dellt8/10/2013, depositata il 28/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.
Data pubblicazione: 20/05/2016
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.
Nelle more del giudizio di cassazione la società ricorrente ha
depositato rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di procura
speciale, idonea a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione
2.
Non si provvede sulle spese per essere la controparte rimasta
intimata.
3.
Non sussistono i presupposti, ex art.13,comma 1-quater,
d.P.R.115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato (dovuto in caso
di ricorso da respingersi integralmente o dichiararsi inammissibile),
attesa la predetta definizione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Non sussistono i
presupposti, ex art.13,comma t-quater, d.P.R.115/2002, per il
versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato (dovuto in caso di ricorso da respingersi
integralmente o dichiararsi inammissibile), attesa la predetta
definizione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
DEPOSITATO IN CAMMEI* I
anche in mancanza di accettazione della controparte.