Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10580 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’improcedibilità, per

l’inammissibilità in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 29/28/2005, ha respinto l’appello dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma del 20.11.2002.

Questa sentenza aveva invero accolto il gravame della s.r.l. var (in liquidazione) contro una cartella di pagamento per irpeg e ilor dell’anno 1990; ed era stata impugnata sul rilievo che, trattandosi appunto di cartella esattoriale, si sarebbe dovuto chiamare in giudizio anche il servizio riscossione tributi.

A simile motivo di appello, la commissione regionale, dopo aver prioritariamente osservato che la cartella esattoriale era stata notificata a persona ormai estranea alla vita della società, ha risposto dicendo esser “prive di pregio le argomentazioni portate dall’ufficio sulla mancata chiamata del servizio riscossione tributi”.

L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione articolando tre motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente deduce nell’ordine:

(a) omessa motivazione in ordine al punto decisivo della corretta instaurazione del contraddittorio, stante che nessuna valutazione verrebbe espressa nella sentenza al riguardo, risolvendosi, la motivazione, praticamente nel suo dispositivo;

(b) violazione dell’art. 102 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, stante che la necessità di previa convocazione del servizio riscossione tributi sarebbe risultata nella specie evidente dal fatto che trattavasi di controversia sulla presunta irregolarità della notifica della cartella esattoriale;

(c) omessa motivazione sul punto decisivo dell’avvenuta notifica dell’atto impugnato, stante che la decisione della irregolarità della notificazione sarebbe stata assunta senza avere a disposizione la relata corrispondente e senza specificazione della relativa consistenza.

2. – I primi due motivi, che, per stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Il punto controverso attiene alla necessità di stabilire se, in caso di impugnazione di una cartella esattoriale, sussista o meno litisconsorzio necessario tra l’ente impositore e il concessionario alla riscossione laddove, come nella specie, siano dedotti a motivo del gravame errori di notifica della cartella medesima.

Al quesito occorre dare risposta negativa, nel solco di quanto affermato delle sezioni unite di questa Corte sul tema dell’impugnazione dell’avviso di mora (v. sez. un. n. 16412/2007).

Anche l’impugnazione di una cartella di pagamento, cioè, può essere promossa dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, non realizzandosi tra i due soggetti un’ipotesi di litisconsorzio necessario ed essendo rimessa semmai alla volontà del concessionario, ove questi soltanto sia evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente impositore al fine di renderlo partecipe della responsabilità nella gestione del processo (cfr. da ultimo Cass. n. 21315/2010).

Trattasi di soluzione legittimata da un percorso argomentativo che si dipana dalla considerazione del disposto D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, recante il riordino del servizio nazionale di riscossione, e che trova riscontro anche nel diritto comune, per ciò che attiene all’omologa questione della legittimazione passiva del concessionario nei giudizi dinanzi al giudice civile. Per i quali, nel caso di riscossione di entrate patrimoniali degli enti locali a mezzo dei ruoli del servizio riscossione, notoriamente si assume che legittimato passivo, nei giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, sia sempre l’ente creditore, dovendosi il concessionario considerare alla stregua di mero destinatario del pagamento (v. Cass. n. 11746/2004).

Può considerarsi in tal guisa superato l’orientamento pure rinvenibile in taluni arresti di questa Corte, secondo cui, invece, il concessionario alla riscossione è l’unico legittimato a contraddire ove si deduca che la cartella o l’avviso di mora siano viziati per errori a lui imputabili (come la compilazione o intestazione della cartella ovvero, appunto, la notifica della stessa) (in tal senso Cass. n. 3242/2007; n. 14669/2005). Anche in tal caso, invero, pur sempre rilevano i medesimi criteri sopra esposti, non avendo la lite un oggetto processuale limitato alla validità di atti esecutivi.

3. – Il terzo motivo è inammissibile, siccome attinente a profilo non consegnato alle censure a suo tempo fatte valere con l’appello.

Dalla sentenza risulta che l’appello venne sorretto dalla sola censura in punto di litisconsorzio.

Del resto, giustappunto in base a quanto detto in ordine all’ambito della devoluzione, lo stesso rilievo della commissione regionale in ordine alle modalità di notifica della cartella non appare aver costituito autonoma ratio decidendi.

Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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