Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1058 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1058 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 970-2011 proposto da:
BARCI ANTONIO BRCNTN56L12E475U in qualità di titolare
dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
CANONACO, rappresentato e difeso dall’avvocato CATALANO
GIULIETTA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 20/01/2014

ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO,
giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente avverso la sentenza n. 181/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il resistente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv.
Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 00970 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

CATANZARO del 28.1.2010, depositata 1’11/02/2010;

970.11 r.g.

La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello e confermato il
rigetto del ricorso, dando atto del contenuto del verbale ispettivo e
valutando le circostanze accertate in tale verbale nel senso che l’attività
svolta era propria degli studi di ingegneria, con la conseguente necessità di
iscrizione nel relativo albo professionale e pagamento dei relativi
contributi.
Il Barci propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.
L’INPS non ha svolto attività difensiva.
Il collegio ritiene di condividere quanto prospettato nella relazione.
Con il primo motivo il Barci denunzia violazione degli artt. 2697 c.c. e 115
c.p.c.
Nello stesso motivo si dà atto che nel verbale si elencano le attività svolte
dal ricorrente e se ne censura il contenuto per il fatto che i verbalizzanti
non indicano il criterio distintivo tra l’attività di artigiano e quella di
ingegnere.
Si assume poi che la Corte avrebbe errato nel non ammettere i mezzi
istruttori chiesti in primo grado e richiesti ulteriormente in secondo grado,
nonché la documentazione offerta dal ricorrente.
Il motivo è generico con riferimento a quest’ultima censura perché non
spiega quali mezzi istruttori erano stati richiesti, né illustra il contenuto dei
documenti e il perché lo stesso avrebbe dovuto indurre ad una diversa
valutazione.

La controversia concerne un ricorso contro il verbale ispettivo dell’INPS
del 6 maggio 2004 con il quale era stata accertata la irregolarità della
iscrizione del ricorrente Barci nell’albo degli artigiani, mentre egli
svolgeva in realtà attività propria degli studi professionali di ingegneria.

Con il secondo motivo si denunzia vizio di omessa o insufficiente
motivazione.
Anche questa censura è infondata. La lettura della motivazione della
sentenza mostra che la stessa, in primo luogo, è presente nella sentenza e
quindi non può dirsi omessa.
In secondo luogo, non può dirsi neanche insufficiente. Le ragioni a tal fine
per le ragioni prospettate dal ricorrente si risolvono nella riproposizione
delle censure del primo motivo, concernenti la omessa disposizione della
prova testimoniale e la documentazione prodotta dal ricorrente, rimanendo
però nel medesimo livello di genericità. Per il resto i rilievi non
concernono l’adeguatezza logica della motivazione, ma il merito del
giudizio in essa espresso e si collocano, pertanto, al di fuori dall’ambito
del giudizio di legittimità.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. Nulla spese perché
l’INPS non ha sostanzialmente svolto nessuna attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Roma, 24 ottobre 2013.
Il presidente
Maura La Terza

Con riferimento alla prima censura è infondato perché la valutazione dei
fatti accertati e documentati nel verbale e la qualificazione giuridica del
tipo di attività è di competenza del giudice. E la Corte ha effettuato tale
valutazione ed ha motivato la ragione della stessa.

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