Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1058 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.18/01/2017),  n. 1058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9205-2014 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCRFZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentato c

difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA, AGENZIA DELLE

ENTRATE;

– intimate –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PADOVA, emessa il

03/10/2011 e depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA PASQUALE.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con provvedimento del 3.1.2013, il Tribunale di Padova, nel revocare ex tunc l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di R.S., respingeva l’istanza di liquidazione del compenso professionale del ricorrente avv. M.C. per l’opera svolta in favore del R. nel procedimento n. R.G. 4399/2002.

L’avv. M. proponeva ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, comma 1, indirizzandolo al Presidente del Tribunale di Padova.

Il Presidente assegnava il relativo fascicolo a una sezione ordinaria del Tribunale – la seconda sezione – il cui Presidente, a sua volta, designava un Giudice istruttore ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c..

Il Giudice istruttore fissava la prima udienza e concedeva i termini di legge per la notifica, la quale – secondo quanto riportato dal ricorrente – era effettuata ritualmente all’Agenzia delle Entrate; quest’ultima restava contumace nel giudizio.

Il sig. M. lamentava, con il ricorso ex art. 99, che la revoca del patrocinio a spese dello Stato era stata fatta sulla base dell’erroneo presupposto che egli godesse fin dal 2005 di redditi eccedenti Euro 13.000,00 annui.

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, respingeva il ricorso con ordinanza del 21.3.2014, comunicata telematicamente il 25.3.2014, come risulta da timbro apposto dal cancelliere sul relativo atto.

2) Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, notificato con atto spedito per mezzo del servizio postale il 12.4.2014, all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova.

Ha inoltre notificato il ricorso all’Agenzia delle Entrate di Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Entrambe le Agenzie sono rimaste intimate.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Nella relazione preliminare ha proposto il rigetto del primo motivo, relativo al “vizio di costituzione del giudice” costituito dall’esser stata la opposizione decisa da un giudice del tribunale e non dal Presidente del Tribunale.

Ha proposto invece l’accoglimento del secondo motivo, che denuncia la assenza di motivazione, rilevante ex art. 132 c.p.c., per il mancato esame della questione di merito posta, concernente la individuazione del reddito limite, da desumere dall’imponibile IRPEF al netto delle deduzioni di legge e non dal reddito lordo.

3) Il Collegio rileva preliminarmente la errata costituzione del contraddittorio nel giudizio di opposizione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’opposizione al decreto di revoca il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136, comma 2 e il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione devono essere notificati a pena d’inammissibilità al Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio. (SU n. 8516/12; Cass. 4719/16; n. 13135/15; in motivazione 27414/14).

Giova chiarire quindi che, a prescindere dai casi in cui l’Agenzia delle Entrate sia parte necessaria del procedimento – quali quelli in cui la revoca dell’ammissione al patrocino gratuito sia stata chiesta dall’ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare dei redditi dichiarati Cass. n. 21700 del 26/10/2015 -, non può dubitarsi che parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'”erario”, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria.

Il Giudizio di opposizione de quo è stato instaurato senza evocare in giudizio il Ministero della Giustizia, ditalchè, la Corte deve rilevare d’ufficio questo vizio nella formazione del contraddittorio e, pronunciando sul ricorso, cassare l’ordinanza impugnata e rimettere la causa al giudice competente, affinchè proceda a nuovo esame previa completa formazione del contraddittorio (Cass. 21685/13).

Il giudice di rinvio, oltre a pronunciare sul gravame e a regolare le spese di questo giudizio, dovrà infatti provvedere, preliminarmente, a regolarizzare la costituzione del contraddittorio, consentendo la partecipazione al giudizio del Ministro della Giustizia.

PQM

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Padova in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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