Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1058 del 18/01/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 18/01/2011), n.1058
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28396-2009 proposto da:
COMUNIONE DELLA CENTRALE TERMICA degli EDIFICI CONDOMINIALI di VIA
(OMISSIS) in persona
del suo amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato
BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GODINO ANDREA, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
A.R.S., O.S., elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avv.
PANARITI BENITO, che le rappresenta e difende, giusta procura
speciale alla lite a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
D.S.M.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avv. PAOLO PANARITI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avv. STEFANO BETTI,
giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 804/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
2.7.09, depositata il 28/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito per la controricorrente ( D.S.M.A.)
l’Avvocato Benito Panariti (per delega avv. Paolo Panariti) che si
riporta agli scritti. E’ presente il Procuratore Generale in persona
del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla
relazione scritta.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione la Comunione della Centrale Termica degli edifici condominiali di via (OMISSIS).
Hanno resistito con separati controricorsi, da un lato, S. M.A.D., dall’altro lato, S.A.R. A. e S.O., eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso atteso che, per effetto dello scioglimento della Comunione, l’amministratore non era legittimato ad impugnare conferendo la relativa procura al difensore nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. ritenendo che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile o, nel merito, da rigettare per manifesta infondatezza.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
OSSERVA:
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso atteso che, per effetto della dismissione dell’impianto di riscaldamento e lo scioglimento della Comunione deliberata dall’assemblea con efficacia dal 21-5- 2007, deve ritenersi la carenza di legittimazione dell’amministratore a proporre il ricorso per cassazione con la conseguente nullità della procura conferita al difensore.
Al riguardo, va ricordato il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 18331 del 2010 secondo cui, tenuto conto che le decisioni in materia di azioni processuali spettano all’assemblea alla quale è conferito il potere gestorio del condominio, l’amministratore di condominio deve essere autorizzato a stare in giudizio dall’assemblea e potrà anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza preventiva autorizzazione ma in tal caso dovrà ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione o di gravame. Orbene, nella specie in cui era stato addirittura deliberato lo scioglimento della Comunione da parte dell’assemblea, l’amministratore – che non era stato autorizzato dai comproprietari a proporre il presente ricorso per cassazione – non era legittimato a impugnare la sentenza sfavorevole in virtù del mandato che a suo tempo era stato conferito dall’assemblea a maggioranza per iniziare il giudizio di primo grado, non essendo intervenuto, nè potendo evidentemente intervenire alcuna ratifica del suo operato da parte dell’assemblea che, per quel che si è detto, era ormai venuta a cessare.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative alla presente fase che liquida in favore di: a) D.S.M. A., in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge; b) S.A.R. e S.O. in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011