Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10579 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10579 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 13636-2014 proposto da:
SITA SPA, in persona dell’Institore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CASABURO VINCENZO;

– intimato avverso la sentenza n. 6050/2013 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI dell’1/10/82013, depositata il 28/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Data pubblicazione: 20/05/2016

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

Nelle more del giudizio di cassazione la società ricorrente ha

depositato rinuncia, sottoscritta dal difensore munito di procura
speciale, idonea a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione

2.

Non si provvede sulle spese per essere la controparte rimasta

intimata.
3.

Non sussistono i presupposti, ex art.13,comma 1-quater,

d.P.R.115/2002, per il versamento, a carico della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato (dovuto in caso
di ricorso da respingersi integralmente o dichiararsi iirammissibile),
attesa la predetta definizione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Non sussistono i
presupposti, ex art.13,comma 1-quater, d.P.R.115/2002, per il
versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato (dovuto in caso di ricorso da respingersi
integralmente o dichiararsi inammissibile), attesa la predetta
definizione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
DEPOSITATO IN CANCELMEA

anche in mancanza di accettazione della controparte.

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