Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10579 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10579 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 23857-2010 proposto da:
FERRARI RICCARDO RFFRCR56P16D612J in proprio e
quale legale rappresentante e titolare dell’omonima
ditta individuale denominata Centro Ippico La
Macchia, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
TRIESTE 61, presso lo studio dell’avvocato SGOBBO
2013
1078

TIZIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato
CERCHIAI UMBERTO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 07/05/2013

BARZAGLI IVANA BRZVNI62T64D612D, BARZAGLI SANDRA
BRZSDR65S58D612G, BARZAGLI GILDO BRZGLD42C27E971Q,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO
3, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO,
rappresentati e difesi dall’avvocato DE FABRITIIS

controricorso;
– controricorrentí nonchè contro

LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 859/2010 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE del 27.4.2010, depositata il
25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 07/02/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Marco
Pastacaldi (per delega avv. Saverio Gianni) che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

CESARE, giusta procura speciale in calce al

R.g.n. 23857-10 (ud. 7.2.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Riccardo Ferrari ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Le
Assicurazioni d’Italia e nei confronti di Sandra Barzagli e Gildo ed Ivana Barzagli, in
proprio e nella qualità di soci della Ditta Alba Lamp di Barzagli Sandra, avverso la
sentenza del 25 maggio 2010, con la quale la Corte d’Appello di Firenze, in parziale

dichiarato l’inammissibilità della chiamata in causa della detta società e delle domande che
contro di essa erano state proposte dal Ferrari, il quale, convenuto da Sandra Barzagli per il
risarcimento del danno derivatole da una caduta da cavallo in occasione di una lezione di
equitazione presso il centro ippico da lui gestito, aveva chiamato in causa, quale proprio
assicuratore per la responsabilità civile, Le Assicurazioni d’Italia.
Quest’ultima, costituendosi, aveva eccepito che alla chiamata in causa si era dato
corso alla prima udienza di comparizione, ancorché il convenuto, che pure aveva formulato
la chiamata in causa nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, non avesse
chiesto al Tribunale lo spostamento dell’udienza de qua. In ragione di tale svolgimento
processuale la società assicuratrice aveva sostenuto che si era verificata decadenza dalla
chiamata.
§2. Il Tribunale, dopo che erano intervenuti nel processo in via adesiva autonoma
Gildo e Ivana Barzagli nella duplice detta qualità, facendo valere una pretesa di
risarcimento derivante dalla forzata assenza al lavoro dell’attrice nel periodo di inabilità
conseguito all’infortunio, riteneva la responsabilità del Ferrari e, in accoglimento della
domanda di garanzia del medesimo, condannava l’assicurazione a risarcire il danno subito
dall’attrice e dagli intervenuti.

riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Firenze, ha

§3. La sentenza veniva appellata dalla società assicuratrice, che, per quanto in questa
sede interessa, insisteva nell’eccezione di inammissibilità della sua chiamata.
§4. La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata ha ritenuto fondata
l’eccezione di inammissibilità della chiamata reputando che ai fini della tempestività della
formulazione della sua richiesta e, quindi, per evitare la decadenza, fosse necessaria la
formulazione nella comparsa di risposta anche dell’istanza di spostamento della prima
udienza di comparizione e che, essendosi in mancanza verificata la decadenza, il giudice
istruttore del Tribunale di prime cure, non avrebbe potuto autorizzare la chiamata
tardivamente.
3
Est. C

Raffaele Frasca

R.g.n. 23857-10 (ud. 7.2.2013)

§5. Al ricorso, che propone tre motivi, hanno resistito i Barzagli con un controricorso
adesivo alla prospettazione del ricorrente. Non ha svolto attività difensiva la società
assicuratrice.
Parte ricorrente ha depositato memoria.

§1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 166 —
167, 106 e 269 c.p.c., e degli art. 156 e 157 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Dopo aver premesso che nella citazione introduttiva del giudizio era stata indicata
l’udienza di prima comparizione del 25 giugno 1998 e che la comparsa di risposta recante
la proposizione della domanda di chiamata in causa delle Assicurazioni Generali era stata
depositata il 29 maggio 1998 e, quindi tempestivamente ai sensi dell’art. 167 c.p.c., si
riferisce che la prima udienza di comparizione si tenne effettivamente il 30 settembre 1998
e che in essa, sulla richiesta del ricorrente, il giudice monocratico del Tribunale autorizzò
la chiamata per l’udienza del 3 febbraio 1999, al fine di consentire la citazione della terza
chiamata.
Si sostiene, quindi, che il Tribunale, prima con ordinanza resa in detta udienza e,
quindi, nella sentenza, bene aveva disatteso l’eccezione di decadenza dalla chiamata
formulata dalla terza chiamata nel suo atto di costituzione e si critica la motivazione
enunciata dal Tribunale adducendosi che ad evitare la decadenza dalla chiamata non fosse
necessaria alcuna formulazione rituale, bensì soltanto l’inequivoca manifestazione di voler
chiamare il terzo. Si argomenta, poi, che nella specie la terza chiamata aveva comunque
beneficiato dei termini a comparire in relazione al differimento dell’udienza e che,

MOTIVI DELLA DECISIONE

pertanto, l’interesse a garantire quei termini al terzo chiamato, cui è finalizzato lo
spostamento dell’udienza di comparizione fissata nella citazione era stato assicurato. Si
prospetta, inoltre, che l’art. 269 c.p.c. prescriverebbe a pena di decadenza solo la
dichiarazione di voler chiamare in causa il terzo.
§2. Il motivo è fondato per ragioni che questa Corte rileva nell’esercizio dei poteri di
individuazione dell’esatto diritto applicabile in relazione alla questione proposta dal
motivo.
Va considerato che l’esegesi del combinato disposto delle norme degli art. 167, terzo
comma, c.p.c. e 269, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile alla controversia,
introdotto dalla riforma di cui alla 1. n. 353 del 1990 e tuttora vigente, non avendo i due
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Est. Cons.affae1e Frasca

R.g.n. 23857-10 (ud. 7.2.2013)

commi subito modifiche dalle riforme successive, non lascia dubbi sull’entità degli oneri
cui il convenuto nel rito ordinario di cognizione è tenuto ai fini della introduzione nel
processo di una domanda di chiamata di un terzo in causa. Il contenuto di questi oneri non
è direttamente fissato dal terzo comma dell’art. 167, che rinvia per relationem a quanto
prevede l’altra norma. Quest’ultima, là dove prevede che <>, correla una previsione di decadenza dal potere ad un adempimento di carattere
contenutistico del convenuto nel redigere la comparsa di risposta, che è duplice. Il
convenuto deve nella comparsa formulare la domanda di chiamata del terzo in causa, la
quale, all’evidenza, deve individuare i termini soggettivi ed oggettivi della chiamata. Ma
deve, altresì, in aggiunta a tale attività assertiva, proporre nella comparsa, in conseguenza
di essa, un’istanza rivolta al giudice istruttore di spostamento dell’udienza al fine di
garantire al terzo, una volta che abbia luogo la sua citazione, i termini a comparire. Ciò,
evidentemente, nella supposizione da parte del legislatore che essi, tenuto conto del
termine per la costituzione che ha il convenuto a norma dell’art. 167 c.p.c., potrebbero, in
relazione al momento del deposito della comparsa di risposta, non risultare più osservabili.
In relazione alla previsione deve, pertanto, ritenersi che, ai fini dell’evitare la
decadenza dal potere di chiamata del terzo occorra sia la formulazione della chiamata
sia l’istanza di spostamento della prima udienza e che, pertanto, un convenuto che
nella comparsa formuli solo la prima e non la seconda incorra nella decadenza.
Potrebbe, peraltro verificarsi il caso che il convenuto si costituisca, in relazione
all’udienza indicata dall’attore in un momento tale che il giudice istruttore, investito

di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima

dell’istanza di spostamento dell’udienza, ravvisi l’inutilità di tale spostamento, indicando
al convenuto la possibilità di notificare per quella originariamente fissata, in quanto vi sia
ampio margine per notificare la chiamata nel rispetto dei termini a comparire. Ma trattasi
di una mera eventualità, in riferimento alla quale l’operare del giudice non si pone in
conflitto con le previsioni normative, ma ne preserva lo scopo.
§2.1. Ora, nella specie, non avendo il Ferrari formulato la chiamata con entrambi i
contenuti richiesti dal combinato disposto normativo sopra ricordato, egli era certamente
incorso nella decadenza dal potere di dar corso alla chiamata.
Tale decadenza, essendo il rapporto processuale pendente soltanto fra lui e l’attrice
originaria, era certamente eccepibile da Sandra Barzagli, che, tuttavia, non se ne dolse,
5
Est. Cons. taffae1e Frasca

R.g.n. 23857-10 (ud. 7.2.2013)

com’è pacifico nel momento in cui nella prima udienza, peraltro spostata rispetto a quella
indicata nella citazione, il Ferrari chiese di dar corso alla chiamata e, quindi, instò
tardivamente, dato che aveva perso quel potere, per la fissazione di un’udienza, ed a
seguito di tale istanza il giudice istruttore concesse lo spostamento.
La Barzagli neppure ebbe a dolersi dell’accoglimento dell’istanza.
La detta decadenza sarebbe stata, d’altro canto, rilevabile d’ufficio dal giudice

ritenersi che <> (Cass. n. 11318 del 2005; si veda anche Cass.
n. 6532 del 2006).
Ne consegue che il giudice istruttore certamente, nel non rilevare la decadenza del
Ferrari dal potere di chiamata per la sua incompleta formulazione, si astenne
illegittimamente dall’esercitare il doveroso potere di ufficio, che nella specie sarebbe stato
funzionale non solo ad assicurare l’esigenza di celere svolgimento del processo a favore
dell’attrice, che così avrebbe evitato la lungaggine di un differimento dell’udienza per la
chiamata del terzo (interesse, però, del quale Essa non si preoccupò), ma anche a tutela
dell’interesse pubblico, cui pure è funzionale la previsione di una decadenza processuale,
ad assicurare che lo svolgimento processuale abbia un ordine certo, interesse che è
dell’intero sistema processuale civile e che nella specie si configurava in funzione

istruttore, posto che, conforme a quanto ha sempre ritenuto la migliore dottrina, deve

dell’evitare che l’udienza, cui la causa era stata chiamata ai sensi dell’art. 180 c.p.c. nel
testo in allora vigente, andasse sprecata per il doversi fissarne un’altra per la citazione della
terza chiamata.
La nullità verificatasi per l’omesso esercizio del potere di rilevazione d’ufficio della
decadenza, in relazione alla pendenza del rapporto processuale soltanto fra l’attrice ed il
convenuto, in quanto era stata seguita dall’accoglimento dell’istanza di differimento
formulata dal Ferrari, avrebbe potuto rilevarsi certamente dalla Barzagli. E ciò, è da
credere, ancorché essa, prima della istanza di differimento formulata all’udienza dal
Ferrari, non avesse eccepito la decadenza a sua volta. Invero, l’emanazione del
provvedimento di differimento dell’udienza si concretò in un atto processuale nuovo ed
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Est. Cons Raffaele Frasca

R.g.n. 23857-10 (ud. 7.2.2013)

ulteriore rispetto alla proposizione della chiamata senza istanza di differimento e, pertanto,
contro di esso la Barzagli poteva reagire.
La Barzagli, come sì è già detto ed è pacifico non rilevò, però, la nuova nullità così
determinatasi, la quale, dunque, rimase sanata con riferimento alla sua posizione
processuale, ai sensi del secondo comma dell’art. 157, c.p.c., verificandosi la preclusione
del relativo potere di rilevazione.

parte non determinò la sopravvenuta irrilevanza della decadenza in cui era incorso il
Ferrari.
Invero, l’ordinanza del giudice istruttore che concesse al Ferrari il differimento
dell’udienza avrebbe potuto essere revocata dal giudice istruttore ai sensi del primo comma
dell’art. 177 c.p.c. e ciò tanto più perché essa era stata pronunciata in violazione di un
potere di rilevazione esercitabile d’ufficio.
L’esistenza del potere di revoca del giudice, invece, non avrebbe potuto anche
giustificare che la stessa Barzagli eccepisse la nullità dell’ordinanza per tutto il corso del
processo di primo grado.
Nessun potere di revoca venne, peraltro, esercitato dal giudice di primo grado.
La questione della decadenza del Ferrari venne, però, eccepita dalla chiamata in
causa, una volta che essa venne citata a comparire.
Diventa decisivo chiarire se la terza chiamata aveva il potere di formulare
l’eccezione.
Orbene, quando un terzo è chiamato in causa nel giudizio introdotto fra altri, egli è
certamente legittimato specie se viene chiamato, come nella specie, come garante, a
svolgere contestazioni quanto al rapporto sostanziale dedotto fra le parti originarie, posto
che la decisione su rapporto di garanzia risente della decisione sul rapporto garantito e,
quindi, il terzo deve poter svolgere il contraddittorio anche su quest’ultimo.
Riguardo al rapporto processuale fra dette parti il terzo parimenti può svolgere
contestazioni che, se accolte comporterebbero la definizione in rito del giudizio originario
e, quindi, il rigetto della domanda per ragioni di rito nei confronti del contenuto, con la
conseguenza che automaticamente, almeno di norma, la domanda rivolta dal convenuto nei
suoi riguardi non dovrebbe essere esaminata, per carenza di interesse del convenuto che
l’aveva proposta, atteso che non v’è decisione pregiudizievole, da cui egli debba essere
garantito.

Est. Cons.

faele Frasca

§2.2. Ciò premesso, può concedersi che il mancato rilievo della nullità ad istanza di

R.g.n. 23857-10 (ud. 7.2.2013)

Le contestazioni potrebbero riguardare anche questioni relative al rapporto
processuale, che, se non risolte, impediscono la decisione sulla domanda principale (si
pensi alla nullità per vizi relativi alla editio actionis della domanda principale).
Viceversa, eventuali contestazioni che ineriscono la stessa ritualità della propria
chiamata ma solo con riguardo al rapporto processuale originario, come è quella di cui si
discorre, poiché esse riguardano il rapporto processuale altrui ma non sono suscettibili di
altrimenti in quel rapporto sarebbe stato precluso, il terzo non è ammesso a svolgerle
perché egli non vi ha interesse, giacché ineriscono soltanto il rapporto processuale
originario e non coinvolgono il suo se non nel senso che è l’irritualità che ha determinato la
sua entrata nel processo altrui.
Tale entrata non è, però, di per sé un pregiudizio, se considerata rispetto al rapporto
di garanzia: è solo espressione del potere di azione del convenuto, che esisteva nei suoi
confronti a prescindere dalle modalità con cui avrebbe dovuto esercitarsi nell’ambito del
processo originario e che, dunque, non può essere censurato quanto ad irritualità del suo
esercizio nell’ambito di quel rapporto.
Si deve, dunque, concludere che <>.

\

Est. Cons. RaffeIe Frasca

8

R.g.n. 23857-10 (ud. 7.2.2013)

Nella specie, dunque, la compagnia assicuratrice non avrebbe potuto dolersi del fatto
che la chiamata in causa era avvenuta in violazione della decadenza in cui era incorso il
Ferrari.
§2.3. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Firenze, comunque in diversa composizione.
§3. I restanti due motivi restano assorbiti

P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione. Dichiara assorbiti
gli altri. Rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte
d’Appello di Firenze, comunque in diversa composizione.
Ce .’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 7
febbrai f,2013.
Cons. Est.

11 Funzionari

Il Presidente

ziario

lo TALARICO

DEPOSITATO I% HCELLEFI1A

MAG 2013

Roma, ……

r ……………………. ………

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Al giudice del rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di cassazione

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