Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10578 del 28/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 26/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3382-2014 proposto da:

B.L.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI

PANICI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA MATER DEI S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

CASA DI CURA MATER DEI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MARTIRE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

UMBERTO ICOLARI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.L.T. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 10609/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/02/2013 R.G.N. 8651/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito l’Avvocato ANDREA MATRONOLA per delega verbale Avvocato PANICI

PIERLUIGI;

udito l’Avvocato ROBERTO MARTIRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle domande proposte da B.L.T. nei confronti della Casa di Cura Mater Dei s.p.a. condannava detta società al pagamento della somma di Euro 28.690,60 a titolo di ricalcolo del compenso per lavoro straordinario nel T.F.R. e del danno pensionistico, rigettando le ulteriori domande proposte dalla lavoratrice, volte a conseguire il risarcimento del danno biologico e del danno morale derivanti dall’asserito demansionamento subito.

Avverso tale decisione interponevano gravame entrambe le parti innanzi alla Corte d’Appello di Roma che, con sentenza depositata in data 11/2/2013, accoglieva il ricorso interposto dalla Casa di Cura Mater Dei s.p.a. e rigettava integralmente le domande tutte proposte dalla lavoratrice, compensando fra le parti le spese del doppio grado di giudizio; tanto sull’essenziale rilievo della carenza probatoria in ordine allo svolgimento di attività di lavoro straordinario in favore della società datoriale.

La cassazione di tale pronuncia è domandata da B.L.T. sulla scorta di due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la società intimata che spiega ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.. Si duole che il giudice dell’impugnazione abbia denegato riconoscimento agli importi ulteriormente richiesti in appello a titolo di incidenza del lavoro straordinario sul TFR a ciò ostando i dettami di cui al C.C.N.L. 15 dicembre 1987, art. 47, non argomentando in ordine alla riconosciuta incidenza del lavoro straordinario sulla indennità di anzianità, riconosciuta dal giudice di prima istanza nella misura di Euro 5.936,44.

Deduce, quindi, la carenza di motivazione in ordine al rigetto di un capo specifico di domanda, posta in essere in violazione dei dettami di cui all’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c..

2. Il motivo è privo di pregio.

Ed invero, al di là di ogni considerazione in ordine alla ritualità della censura, veicolata mediante la denuncia del vizio di omessa pronuncia, benchè si deduca un vizio concernente la carenza di motivazione (vedi sul punto, ex plurimis, Cass. 4/12/2014, n. 25714, secondo cui la differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.. consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione), va rimarcato che la Corte distrettuale ha motivato in ordine alla carenza di prova tout court dell’espletamento di lavoro straordinario, quindi anche di quello che si assumeva prestato nel periodo anteriore al 1982.

Dopo aver proceduto alla disamina dei dati probatori di natura testimoniale acquisiti, ha infatti argomentato in ordine alla insussistenza di tale prova, il cui onere cedeva a carico della lavoratrice, con la precisazione che detto incombente aveva ad oggetto sia lo svolgimento di attività di lavoro straordinario, sia la circostanza che l’acquisizione di compensi con causale diversa da questa – come le prestazioni occasionali o autonome – celassero in realtà, il pagamento di un corrispettivo reso per attività prestata in favore della Casa di Cura Mater Dei a titolo di lavoro straordinario.

L’esito negativo sortito all’esito dello scrutinio del quadro istruttorio delineato, quanto alla verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al compenso per il titolo descritto, consente di ritenere, che siano state respinte tutte le domande concernenti il computo di detto corrispettivo, anche quelle formulate con riferimento al computo del compenso per lavoro straordinario sulla indennità di anzianità.

Consegue che la doglianza, per quanto sinora detto, non si palesa meritevole di accoglimento.

3. Con la seconda critica è denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si deduce che la Corte di merito, statuendo in ordine al gravame proposto dalla lavoratrice, abbia fatto riferimento alla doglianza relativa ad una omessa pronuncia sul danno pensionistico in realtà mai proposta, negando che fosse stata raggiunta la prova del lavoro straordinario. Si lamenta che la Corte sia pervenuta a tali conclusioni in base ad una non corretta esegesi del materiale probatorio acquisito, recante elementi univoci nel senso dello svolgimento di attività di lavoro straordinario nel periodo controverso, in favore della società convenuta e non della Clinica Paideia, secondo l’assunto patrocinato dalla parte datoriale.

4. Il motivo va disatteso.

In tal senso, si palesano evidenti i profili di inammissibilità che connotano le critiche formulate, tendenti a pervenire ad una rinnovata valutazione degli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, inibita nella presente sede di legittimità anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile ratione temporis, di cui alla novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5), concerne, dunque, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Facendo leva sui dati acquisiti in sede istruttoria, la Corte di merito ha, infatti, diffusamente argomentato in ordine alla carenza di prova in ordine allo svolgimento di attività di lavoro straordinario in favore della Casa di Cura Mater Dei, come già dedotto in relazione al motivo che precede.

Lo specifico iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità, onde la statuizione resiste comunque alla censura all’esame.

4. Con unico motivo la società intimata denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Critica la sentenza impugnata per il governo delle spese inerenti al doppio grado di giudizio, disposto in violazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c., e nella carenza di una adeguata motivazione.

5. Il motivo è infondato.

Ed invero, secondo i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (regime applicabile alla fattispecie, essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 21/1/2004), deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (vedi Cass. 2/12/2010 n. 24531 cui adde Cass. 04/02/2015, n. 1997).

Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (vedi in tali sensi Cass. S.U. 30/7/2008 n. 20598).

Nello specifico la statuizione emessa dal giudice del gravame appare conforme ai principi enunciati giacchè la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, risulta sorretta da congrua motivazione attinente alle obiettive difficoltà di accertamento in fatto, delle ragioni delle parti.

6. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, entrambi i ricorso vanno disattesi.

La situazione di reciproca soccombenza delle partì giustifica, quindi, l’integrale compensazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

Ricorrono, infine, i presupposti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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