Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10578 del 20/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10578 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 11960-2015 proposto da:
JONIO FILATI SRL„ in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA RAGUSA 60 presso lo studio dell’avvocato SCOPELLITI
MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO
MANUTI, giusa procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ORIOLO FRANCESCO ANTONIO;
– intimato sulle conclusioni scritte del P.G.

perm-ma del Dott. CARMELO

CELENTANO che visti gli artt. 46, 380 ter cpc, chiede che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di
regolamento di competenza;

Data pubblicazione: 20/05/2016

avverso l’ordinanza n. 474/2013 del TRIBUNALE di ROSSANO,
depositata il 06/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAG ETT A.

Con ricorso per regolamento di competenza la Jonio Filati s.r.l. ha
premesso che: con ricorso depositato il 13 marzo 2013 (iscritto al n.
RG 474/2013) Antonio Francesco Oriiolo aveva adito il giudice del
lavoro del Tribunale di Rossano chiedendo la condanna della
convenuta Jonio Filati s.r.l. al pagamento della somma di 15.352,60
di cui C 9.415,48 a titolo di saldo del t.f.r., t: 5.617,92 a titolo di
differenze retributive e C 319,20 a titolo di indennità di mancato
preavviso; con ricorso depositato in data 17 ottobre 2013 il
medesimo Arcuri aveva chiesto al giudice del lavoro del Tribunale di
Castrovillari l’emissione di decreto ingiuntivo per l’importo di C
9.415,48 a titolo di saldo per t.f.r.; il decreto emesso era stato opposto
da essa società (con ricorso iscritto al n. RG 562/2014) la quale,
eccepita la esistenza di un rapporto di continenza tra i due giudizi,
aveva chiesto al giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari,
successivamente adito, che, previa declaratoria di nullità del decreto
ingiuntivo opposto, dichiarasse la propria incompetenza funzionale
con rimessione della causa al giudice del lavoro del Tribunale di
Rossano; il giudice del Tribunale di Castrovillari aveva rimesso gli atti
al Presidente della sezione Lavoro, il quale, con provvedimento
comunicato in data 12.3.2015, rilevata la connessione dei giudizi,
aveva disposto che entrambi fossero chiamati dinanzi al G.O.T., già
titolare del giudizio iscritto al n. RG 474 /2013.

Ric. 2015 n. 11960 sez. ML – ud. 19-04-2016
-2-

Fatto e diritto

L’istante ha impugnato, quindi, quest’ultimo provvedimento
deducendo che la competenza del giudice dell’opposizione a decreto
ingiuntivo ha natura funzionale e non può subire le deroghe previste
dall’art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, il Tribunale di Castrovillari, quale
giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo — ravvisata la continenza

Rossano, avrebbe dovuto trattenere il processo per dichiarare la
propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo e,
contestualmente, dichiarare la nullità dello stesso; giammai, invece,
avrebbe potuto rimettere il giudizio di opposizione davanti al
Tribunale di Rossano che su di esso non aveva alcuna competenza.
Ha chiesto quindi previo annullamento del provvedimento impugnato
, dichiararsi la competenza inderogabile e funzionale del Tribunale di
Castrovillari a giudicare della causa di opposizione a decreto ingiuntivi
e per l’effetto pronunciare i provvedimenti necessari per la
prosecuzione del processo, con vittoria di spese.
Francesco Antonio Oriolo non ha svolto attività difensiva.
Il PG nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità
del ricorso _
Il Collegio condivide le ragioni alla base della richiesta del P.G.
Si premette che il Tribunale di Rossano risulta soppresso, ed accorpato
al Tribunale di Castrovillari, in virtù della legge 14 settembre 2011 n.
148 — di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011 n.
138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilk.znione finan.ziatia e lo
sviluppo. Delega al Governo per la riorganiunione della distribnione sul
territorio degli uffici giudiziari-, e degli artt. 1, con l’allegata tabella A e 2,
con l’allegato 1, del D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 155 — Nuova
organi -r-za.zione dei tribunali ordinari e degli uffici de/pubblico ministero a norma

kic. 2015 n. 11960 sez. ML – ud. 19-04-2016
-3-

(o connessione) con l’altra causa pendente davanti al Tribunale di

della L. 14settembre 2011 n. 148, art. 1, comma 2, con decorrenza dal 13
settembre 2013.
Alla data in cui il Presidente di Sezione del Tribunale di Castrovillari ha
emesso il provvedimento impugnato, non era quindi configurabile
alcuna questione di continenza o litispendenza fra due procedimenti

astrattamente riconducibile alle fattispecie disciplinate dagli art. 273 o
274 cod. proc. civ., presupponenti la pendenza dei procedimenti
relativi alla stessa causa ( art. 273 cod. proc. civ.) o a cause connesse (
art. 274 cod. proc. civ.) , davanti allo stesso organo giudiziario.
Per costante giurisprudenza di questa Corte,infatti, la ripartizione delle
funzioni fra sezioni ed all’interno di sezioni di un medesimo organo
giudicante è estranea al concetto di competenza ed attiene alla
distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio, venendo in
rilievo, in tali ipotesi, un provvedimento ordinatorio interno a
carattere amministrativo, diretto a promuovere, sulla base dell’esercizio
di poteri di ripartizione degli “affari” all’interno dell’ufficio, una diversa
assegnazione della causa, senza alcun carattere di decisorietà in merito
alla questione della competenza ( v. tra le altre, Cass. n. 9782 del 2004,
n. 14933 del 2005, ss.uu. n. 19512 del 2008).
A tanto consegue la inammissibilità del regolamento di competenza
richiesto dalla Jonio Filati sii., essendo il regolamento di competenza
proponibile solo avverso un provvedimento che abbia ad oggetto una
decisione irretrattabile che presupponga l’affermazione o la negazione
della competenza, emesso da un organo giudiziario dotato di potere
decisorio in relazione alla controversia
Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.

P.Q.M.
Ric. 2015 n. 11960 sez. ML – ud. 19-04-2016
-4-

pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi ma una situazione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 1 15 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .

Roma, camera di consiglio del 19 aprile 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA