Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10578 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. un., 04/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16736/2018 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO

47, presso lo studio dell’avvocato SILVIA MASTRAPASQUA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO LABRIOLA;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO, RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO

presso la Corte dei Conti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 506/2017 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE PRIMA

GIURISDIZIONALE CENTRALE – ROMA, depositata il 29/11/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Renato Labriola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del febbraio 2013 la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania evocava in giudizio, fra gli altri, l’odierno ricorrente – G.F. – chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per un ammontare complessivo di Euro 381.334,32.

Il danno per cui è causa traeva la propria origine dalla ritenuta violazione, grave e colposa, della disciplina normativa inerente la concessione di premio di produttività.

Detto premio fu accordato, a detrimento dell’interesse pubblico, in base ad accordo sindacale sottoscritto in nome di società pubblica, fra gli altri, dal medesimo G..

Nella concreta fattispecie per cui è controversia era stato sostituito il premio annuale di produzione aziendale dei dipendenti di società operante nel settore del trasporto pubblico locale di Caserta con buoni pasto ed un tiket aggiuntivo che si sostanziavano in una erogazione generalizzata di premio risolventesi in un bonus stipendiale automatico non preceduto da verifica di produttività.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania, con sentenza n. 632/2015, condannava – per quanto oggi rileva – l’odierno ricorrente, riconosciuta la responsabilità dell’addebito contestatogli, al risarcimento del danno, come ridotto con uso del potere riduttivo ed in favore della Curatela fallimentare della Società A.C.M.S. S.p.a. già

esercente il suddetto pubblico trasporto, con pagamento della somma di Euro 45.987,00.

L’odierno ricorrente interponeva appello avverso la suddetta decisione della Corte di prima istanza fra l’altro deducendo, per quanto oggi rileva, la carenza assoluta di giurisdizione contabile e la titolarità in capo al curatore fallimentare di ogni azione di responsabilità.

La detta eccezione era disattesa, con sentenza n. 506/2007, dalla Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, che rigettava il proposto appello.

G.F. ricorre, quindi, innanzi a questa Corte con atto affidato ad un unico articolato motivo per la cassazione della suddetta decisione di appello, della quale chiede la cassazione.

Resiste con controricorso la Procura Generale della Corte dei Conti ribadendo l’esattezza di quanto affermato dai Giudici contabili in ordine alla natura della società, all’inesistenza di carenza di giurisdizione ed alla responsabilità del medesimo G.. Quest’ultimo ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8 e art. 362 c.p.c., si insiste nell’anzidetta, già sollevata e respinta eccezione di difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei Conti con conseguente violazione dell’art. 103 Cost..

Il motivo si articola, più specificamente, sotto due profili ovvero: a) l’inesistenza, nell’ipotesi per cui è giudizio, dei requisiti in base ai quali vi era possibilità di configurare una società pubblica in house e, quindi, una ipotesi di responsabilità contabile;

b) il difetto di legittimazione ad agire del P.M. contabile e della relativa giurisdizione sui presupposto che la società già esercitante il servizio di trasporto pubblico era fallita e, quindi, le azioni a tutela della stessa spettavano al solo curatore fallimentare.

Il motivo, sotto entrambi gli esposti profili, è del tutto infondato e va respinto.

La società de qua, esercente pubblico servizio di trasporto, era innanzitutto – una società concessionaria.

Al riguardo deve richiamarsi il noto precedente con cui si è affermato che, per fattispecie analoga a quella in esame, sussiste in capo alla Corte dei conti la giurisdizione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti di una società concessionaria con connotati pubblicistici, atteso la mera adozione di una formula organizzativa corrispondente a quella della società azionaria on comort a di peer sè il venir meno della detta giurisidizone (Cass. S.U. 9 luglio 2014, n. 15594).

Per di più la stessa società concessionaria di tarsporti, della quale il G. era organo, rientrava fra quelle che – per ricorrenza dei parametri di legge – sostanziano proprio il modello della società in house, con ricorrenza contemporanea dei prescritti requisiti e, quindi, con configurabilità di giurisdizione contabile.

Peraltro, ancora, la pretesa inestistenza della giurisidizone contabile on può in nulla fondarsi (come postulato in ricorso) sulla circostanza che era intervenuto il fallimento della detta medesima società concessionaria di trasporto pubblico.

L’azione civilistica fallimentare e quella contabile sono, infatti, fra di esse parallele ed hanno natura, fini ed effetti autonomi.

2.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

3.- Nulla deve statuirsi quanto alle spese del giudizio stante la natura di parte solo in senso formale dell’intimata Procura Generale della Cote dei Conti.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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