Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10577 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10577 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

sul ricorso per regolamento di competenza 11935-2015 proposto da:
_IONIO FILATI SRL, in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA RAGUSA 60, presso lo studio dell’avvocato MARIA
SCOPELLITI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
PAOLO MANUTI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ARCURI VINCENZO;
– intimato sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CARMELO
CELENTANO che visti gli artt. 46, 380 ter cpc chiede che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di
regolamento di competenza;

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Data pubblicazione: 20/05/2016

avverso il provvedimento n. 563/2014 R.G. del TRIBUNALE di
CASTROVILLARI, depositato il 06/03/2015;
udita la. relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.

Con ricorso per regolamento di competenza la Jonio Filati s.r.l. ha
premesso che: con ricorso depositato il 13 marzo 2013 (iscritto al n.
RG 486/2013) Vincenzo Arcuri aveva adito il giudice del lavoro del
Tribunale di Rossano chiedendo la condanna della convenuta Jonio
Filati s.r.l. al pagamento della somma di 11.181,08 di cui C 4.603, 00 a
titolo di saldo del t.f.r., € 5.906,56 a titolo di differenze retributive e C
671,20 a titolo di indennità di mancato preavviso; con ricorso
depositato in data 17 ottobre 2013 il medesimo Arcuri aveva chiesto
al giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari l’emissione di
decreto ingiuntivo per l’importo di C 4.603,32 a titolo di saldo per t.f.r.;
il decreto emesso era stato opposto da essa società (con ricorso iscritto
al n. RG 563/2014) la quale, eccepita la esistenza di un rapporto di
continenza tra i due giudizi, aveva chiesto al giudice del lavoro del
Tribunale di Castrovillari, successivamente adito, che, previa
declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto, dichiarasse la
propria incompetenza funzionale con rimessione della causa al giudice
del lavoro del Tribunale di Rossano; il giudice del Tribunale di
Castrovillari aveva rimesso gli atti al Presidente della sezione Lavoro, il
quale, con provvedimento comunicato in data 12.3.2015, rilevata la
connessione dei giudizi, aveva disposto che entrambi fossero chiamati
dinanzi al G.O.T., già titolare del giudizio iscritto al n. RG 486 /2013.
L’istante ha impugnato, quindi, quest’ultimo provvedimento
deducendo che la competenza del giudice dell’opposizione a decreto
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Fatto e diritto

ingiuntivo ha natura funzionale e non può subire le deroghe previste
dall’art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, il Tribunale di Castrovillari, quale
giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo — ravvisata la continenza
(o connessione) con l’altra causa pendente davanti al Tribunale di
Rossano, avrebbe dovuto trattenere il processo per dichiarare la

contestualmente, dichiarare la nullità dello stesso; giammai, invece,
avrebbe potuto rimettere il giudizio di opposizione davanti al
Tribunale di Rossano che su di esso non aveva alcuna competenza.
Ha chiesto quindi previo annullamento del provvedimento impugnato
, dichiararsi la competenza inderogabile e funzionale del Tribunale di
Castrovillari a giudicare della causa di opposizione a decreto ingiuntivi
e per l’effetto pronunciare i provvedimenti necessari per la
prosecuzione del processo, con vittoria di spese.
Vincenzo Arcuri non ha svolto attività difensiva.
Il PG nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità
del ricorso.
Il Collegio condivide le ragioni alla base della richiesta del P.G.
Si premette che il Tribunale di Rossano risulta soppresso, ed accorpato
al Tribunale di Castrovillari, in virtù della legge 14 settembre 2011 n.
148 — di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011 n.
138, recante ulteriori misure urgenti per la stabiliz.znione finanziaria e lo

sviluppo. Delega al Governo per la riorganiz.za.zione della distribnione sul
territorio degli uffd giudiziari , e degli artt. 1, con l’allegata tabella A e 2,

con l’allegato 1, del D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 155 —

Nuova

organiza.zione dei tribunali ordinari e degli uffid de/pubblico ministero a norma
della L 14settembre 2011 n. 148, art. 1, comma 2, con decorrenza dal 13
settembre 2013.

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propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo e,

Alla data in cui il Presidente di Sezione del Tribunale di Castrovillari ha
emesso il provvedimento impugnato, non era quindi configurabile
alcuna questione di continenza o litispendenza fra due procedimenti
pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi ma una situazione
astrattamente riconducibile alle fattispecie disciplinate dagli art. 273 o

relativi alla stessa causa ( art. 273 cod. proc. civ.) o a cause connesse (
art. 274 cod. proc. civ.) , davanti allo stesso organo giudiziario.
Per costante giurisprudenza di questa Corte,infatti, la ripartizione delle
funzioni fra sezioni ed all’interno di sezioni di un medesimo organo
giudicante è estranea al concetto di competenza ed attiene alla
distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio, venendo in
rilievo, in tali ipotesi, un provvedimento ordinatorio interno a
carattere amministrativo, diretto a promuovere, sulla base dell’esercizio
di poteri di ripartizione degli “affari” all’interno dell’ufficio, una diversa
assegnazione della causa, senza alcun carattere di decisorietà in merito
alla questione della competenza ( v. tra le altre, Cass. n. 9782 del 2004,
n. 14933 del 2005, ss.uu. n. 19512 del 2008).
A tanto consegue la inammissibilità del regolamento di competenza
richiesto dalla jonio Filati sii, essendo il regolamento di competenza
proponibile solo avverso un provvedimento che abbia ad oggetto una
decisione irretrattabile che presupponga l’affermazione o la negazione
della competenza, emesso da un organo giudiziario dotato di potere
decisorio in relazione alla controversia
Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

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274 cod. proc. civ., presupponenti la pendenza dei procedimenti

Ai sensi dell’art. 13 comma l quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Roma, camera di consiglio del 19 aprile 2016

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