Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10576 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CERVETERI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio

dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati TIEGHI ROBERTO, BELLI CONTARINI EDOARDO,

GIULIANI FRANCESCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2003 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 24/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione risulta notificato a norma dell’art. 140 c.p.c., e non risulta depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa all’adempimento previsto dall’ultima parte della disposizione.

Al riguardo, deve essere ribadito il principio di diritto affermato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 360 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. 10 aprile 2008 n. 9342; Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627; nonchè, proprio riguardo a notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., Cass. 2 ottobre 2009 n. 21132).

Nel caso di specie, non avendo il ricorrente depositato l’avviso di ricevimento mancante della raccomandata inviata alla parte sopra indicata e non avendo neppure dedotto, a mezzo del difensore delegato, di avere richiesto il duplicato di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, dall’amministrazione postale, manca la prova del tempestivo adempimento dell’onere specificamente posto a carico del ricorrente per dimostrare di avere tempestivamente tentato di rinnovare le notificazioni alle parti non evocate in causa con il ricorso per cassazione, che quindi deve dichiararsi inammissibile.

Nulla per le spese del presente grado, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA