Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10575 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2939-2005 proposto da:

M.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PISANELLI 2 presso lo studio dell’avvocato ANGELETTI ALBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASCIARO CARLO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LEQUILE;

– intimato –

sul ricorso 4082-2005 proposto da:

COMUNE DI LEQUILE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PIETRO ARETINO 101 presso lo studio

dell’avvocato GRASSI LUIGI NAZZARENO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LOFARI CORRADO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ric. inc. –

contro

M.C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANGELETTI ALBERTO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento di quello incidentale.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’impugnativa proposta dal contribuente sopra indicato avverso l’avviso di accertamento per ICI relativa a fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili di sua proprietà per il periodo d’imposta 2000.

La C.T.P. respingeva il ricorso. Accogliendo parzialmente l’appello del contribuente, la C.T.R., ha ritenuto che i terreni diversi da quelli edificatori non fossero utilizzati per l’attività agricola e, pertanto, dovevano ritenersi oggettivamente esclusi dal campo d’applicazione dell’ICI; confermava nel resto la sentenza di primo grado, reputando generici e non documentati i motivi addotti dal M. a sostegno dell’incongruità del valore accertato per i suoli edificatori; mentre la congruità dello stesso era desumibile dal fatto che si trattasse di fondi con indice di fabbricabilità tra i più alti del Comune e stimati in base a regolamento con un valore ben al di sotto di quello accertato dai funzionari per vendite di beni similari.

Avverso tale decisione, il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Col primo motivo, il contribuente, deducendo violazione di norme di diritto e vizio di motivazione su punto decisivo lamenta che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, sarebbe generico il riferimento ad un Piano regolatore del 1974, avente valenza del tutto f diversa rispetto al documento allegato in atti relativo alla cessione di circa m. 1.000 dello stesso terreno intervenuto tra il M. e il Comune ad un prezzo di Euro 3,61 al mq., di molto inferiore a quello di Euro 51,64 indicato dal Regolamento comunale e ritenuto congruo dai giudici di appello, non tenendo conto l’indicato atto dei valori effettivi di mercato dei terreni in questione.

Col secondo motivo, lamenta ulteriore violazione di legge e vizio di motivazione su punto decisivo, per non avere la C.T.R. tenuto conto che – come da raffronto tra le planimetrie del 1974 e quelle del periodo in contestazione offerte in prova dal contribuente – l’estensione del terreno, definito edificatorio, avrebbe perso nel tempo la sua specifica connotazione in gran parte della sua estensione, trattandosi di piccolissime porzioni di terreno ormai intercluse, sicchè su 5000 mq. complessivi, solo 1000 sarebbero destinabili a scopo edificatile.

Col terzo motivo, lamenta ulteriore errore di diritto e vizio di motivazione su punto decisivo, perchè la disamina dei documenti in atti avrebbe dovuto obbligare, a fronte dell’autocertificazione di V. a M.A. circa la conduzione diretta dei fondi da sempre, ad escludere anche i terreni in questione dal novero di quelli per cui poteva imporsi l’ICI, con conseguente legittimazione passiva di detti coltivatori e non dell’odierno ricorrente.

Il Comune, con controricorso, chiede rigettarsi il ricorso e formula ricorso incidentale, denunziando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. c, per avere la C.T.R. erroneamente ed illogicamente ritenuto totalmente esenti dal tributo i terreni non edificabili anche allorchè l’attività agricola non sia svolta da un coltivatore diretto nè da un imprenditore agricolo a titolo principale; mentre avrebbe dovuto ritenersi il pacifico ^ totale assoggettamento ad ICI dei terreni, come quelli del ricorrente, con onere della prova dell’asserita mancata utilizzazione e coltivazione a carico del contribuente, avendo questi invocato la parziale esenzione e senza che possa affermarsi che il medesimo venga ad essere onerato di provare il fatto negativo del mancato esercizio di detta attività; risulterebbe inoltre in atti, per ammissione dello stesso contribuente, “mero” proprietario, la destinazione ad attività agricola (concessione a titolo di comodato precario al fratello per la coltivazione di prodotti agricoli) con conseguente debenza del tributo e riforma della sentenza impugnata sul punto.

Vanno riuniti i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Il ricorso principale è privo di pregio in ogni sua articolazione.

Anzitutto, difetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., n. 3 il quale postula che il ricorso per cassazione – pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia – offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (Cass. n. 4403/06; 7392/04; 1959/04; 8154/03). Pertanto, si rivela inammissibile il ricorso in cui, come nella specie, risultino omesse la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto qualche generico e sintetico rimando, ai motivi di rigetto delle proprie censure in appello. Ciò impedisce al giudice di legittimità una diretta e completa cognizione dell’oggetto delle doglianze; nè al principio di autosufficienza si può ottemperare per relatlonem, mediante il generico richiamo – avvenuto peraltro solo per cenni nei motivi di ricorso – alle deduzioni presentate nei precedenti gradi (Cass. 13.12.2006 n. 26693; 17.5.2006 n. 11501).

Si rivelano, inoltre, inammissibili le generiche deduzioni di violazione di legge, formulate all’inizio di ciascuna censura perchè, in realtà, esse non hanno ad oggetto l’interpretazione e applicazione, da parte della CTR, di norme, tra l’altro neanche indicate, bensi la mancata o inadeguata considerazione, da parte della stessa, di documenti e/o di circostanze di fatto (cessione dal contribuente al Comune di altri 1000 mq. dello stesso a prezzo di molto inferiore a quello indicato dal Regolamento; assunta perdita del carattere edificatorio del fondo per sopravenuti mutamenti dello stato dei luoghi; dichiarazione di M.V. e A. sulla coltivazione diretta dei terreni considerati invece edificatori), asseritameli te emergenti da documenti non indicati, dei quali non si specifica quando e come siano stati dedotti nei precedenti gradi, non consentendo a questa Corte di considerarne il contenuto, nè di apprezzarne la decisività, con la conseguenza che non possono considerarsi adeguatamente censurati – stante la non autosufficienza dei mezzi – i relativi accertamenti in fatto della C.T.R in questa sede neanche sotto il pur dedotto vizio di motivazione. Deve ribadirsi, infatti che, ove venga dedotto vizio di motivazione, per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (come nel caso di quelle innanzi riferite), è imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso (non solo con la generica indicazione di risultanza che sarebbero contrarie o più pregnanti rispetto a quelle puntualmente rilevate nell’impugnata sentenza) – le risultanze che asserisce decisive o insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. 31 maggio 2006 n. 12984; Cass. 18 aprile 2007 n. 9245; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952, secondo cui il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto; in ordine all’omesso esame di documenti, tra le molte, v. anche Cass. 25 agosto 2006 n. 18506). Senza contare che, avverso il congruo apprezzamento delle risultanze di causa, immune da vizi logici e giuridici, emergente dalle sopra riportate affermazioni della sentenza della C.T.R., la ricorrente si è limitata a fornire una diversa ricostruzione di alcuni degli elementi di fatto, chiedendo, in sostanza un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 17486/02/ 7021/99; 3723/96). Invero, il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l’art. 360 c.p.c., primo 1, n. 5) non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’analisi e la valutazione fatte dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, in proposito, valutare le risultanze processuali, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. 4770/06; 14304/05). Quindi, la censura non coglie nel segno, anche perchè la parte in sede di legittimità non può limitarsi a riproporre le sue tesi difensive, operando una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa nella sentenza impugnata, ma deve evidenziare la intrinseca contraddittorietà del ragionamento e delle argomentazioni logiche e tecniche seguite per giungere al rigetto della domanda (Cass. n. 17402/03; 11098/00).

Si rivela, invece, fondato il ricorso incidentale, in quanto la C.T.R. ha erroneamente ritenuto il Comune gravato dall’onere di provare che i terreni, per essere assoggettati al tributo, dovessero essere utilizzati dal soggetto passivo per l’esercizio dell’attività agricola.

Infatti, anche riguardo all’ICI, deve ribadirsi il principio secondo cui, in tema di accertamento dei tributi, spetta all’ente impositore – nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova – dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria azionata, fornendo la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggior reddito, mentre il contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano (Cass. n. 13509/09; 19187/06; 3106/06; 17841/04)e 10802/02). Nella specie, il Comune ha contestato l’omessa denuncia e l’omesso pagamento dell’imposta su, tra l’altro, sette terreni agricoli; l’atto impositivo è stato ritenuto sufficientemente motivato con l’indicazione degli elementi identificativi del bene e della maggiore imposta dovuta, con statuizione della CTP non impugnata quanto ai terreni agricoli. Ne consegue che gravava sul contribuente l’onere di provare il fatto estintivo della pretesa tributaria, che assumeva consistere nella mancata destinazione dei terreni alla coltivazione (circostanza ritenuta non supportata da nessun elemento di prova in primo grado).

Respinto, pertanto, il ricorso principale ed accolto quello incidentale, la sentenza va annullata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (vertendosi solo in ordine alle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere probatorio e non in ordine alla valutazione di altre specifiche circostanze), può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente anche in ordine ai terreni agricoli. Ricorrono le condizioni di cui all’art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente anche in ordine ai terreni agricoli. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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