Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10575 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. III, 21/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 21/04/2021), n.10575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29671-2019 proposto da:

H.M.A., elettivamente domiciliato in Messina, via Caldara

Polidoro 4, presso lo studio dell’avv. GIOVANNI VILLARI, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

PALERMO;

– intimata –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il

19/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

H.M.A., cittadino della Tunisia, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 18.9.2019, articolato in due motivi, avverso il decreto n. 11633/2019 del Tribunale di Messina con il quale il tribunale gli ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.

Della propria vicenda personale e processuale, nella parte del ricorso dedicata alla esposizione sommaria, narra di aver lasciato il suo paese di origine nel 2018, ancora minorenne, a causa delle gravi condizioni economiche in cui versava la sua famiglia e di essere partito con l’obiettivo di studiare e lavorare in Italia, ma di aver dovuto abbandonare gli studi perchè il padre aveva subito un grave incidente. Il tribunale rigettava il ricorso ritenendo che lo stesso afferisse ad una vicenda meramente privata e che la situazione della Tunisia non fosse minimamente tale da costituire un pericolo diffuso per i suoi abitanti.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27; sostiene che il collegio avrebbe omesso di indagare le ragioni per le quali in caso di un suo rientro in Tunisia, il ricorrente sarebbe esposto al rischio di un danno grave.

Il motivo è inammissibile essendo formulato in modo assolutamente generico, non individua neppure i presupposti della lett. B) in relazione ai quali lamenta l’omessa indagine.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione della richiesta protezione umanitaria.

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto totalmente generico, si limita ad asserire che il tribunale non avrebbe tenuto conto della situazione effettiva del paese di origine nè della vulnerabilità del ricorrente, senza alcun riferimento nè alla decisione e neppure alla sua stessa vicenda personale o al suo percorso di integrazione.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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