Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10574 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10302-2007 proposto da:

M.C. difensore di se’ medesimo, T.A.

M., elettivamente domiciliati in ROMA LARGO IRPINIA 39 presso lo

studio dell’avvocato SIRONI WALTER, rappresentati e difesi

dall’avvocato M.C., giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MARACALAGONIS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 13/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. PARMEGGIANI Carlo;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE per delega avv.

M.C., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO, che ha concluso per l’inammissibilita’.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di Maracalagonis notificava a M.C. e T.A. avvisi di liquidazione relativi alla imposta comunale sugli immobili, per gli anni dal 1993 al 1998, con i quali era recuperata a tassazione la maggiore imposta derivante da nuovo classamento catastale di un immobile di loro proprieta’ sito nel territorio comunale.

I contribuenti impugnavano innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, sia gli avvisi che l’atto di classamento che ne costituiva il presupposto, nei confronti del Comune e della Agenzia del Territorio, asserendo che tale ultimo atto non era mai stato loro comunicato e chiedendo l’annullamento di entrambi.

La Commissione riuniti i ricorsi, accoglieva quello relativo all’anno 1993 e respingeva gli altri.

Appellavano i contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con sentenza n. 4/4/06, pronunciata il 26-1-06 e depositata in data 13-2-06, respingeva il gravame, confermando la impugnata decisione.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti, con tre motivi.

Resiste la Agenzia del Territorio con controricorso.

Il Comune non svolge attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 1, 2, e 3 in relazione all’art. 111 Cost..

Sostengono che ai sensi delle citate disposizioni di legge l’atto di attribuzione della nuova rendita catastale, che comporta un procedimento valutativo che deve essere motivato, doveva essere notificato in forma integrale, unitamente alle motivazioni, onde consentire ai contribuenti il diritto di difesa.

Respingendo tale tesi, la Commissione Regionale era incorsa nella contestata violazione di legge.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Assumono che la Commissione nell’affermare che la rendita era stata portata a conoscenza dei contribuenti contestualmente alla notifica degli avvisi di liquidazione di imposta, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 era incorsa in difetto di motivazione, in quanto gli appellanti lamentavano non la mancanza di notifica dei dati costituenti la rendita, ma la carenza della motivazione alla base del procedimento formativo della rendita.

Asseriscono che l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui la comunicazione della rendita era regolare perche’ i contribuenti erano stati posti in grado di impugnare sia il classamento che l’avviso di liquidazione di imposta era meramente formale e non concludente, in quanto la impugnazione era stata necessitata dalla esigenza di impedire che gli atti divenissero definitivi, ma non era stato consentito ai contribuenti di esercitare una efficace difesa in quanto la mancanza di motivazione li aveva costretti ad una impugnazione “al buio”.

Rilevano inoltre che la Commissione ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, sulla base dei dati oggettivi del classamento (individuazione della categoria (A7) della classe (5^) e della conseguente assegnazione di rendita al fabbricato) senza menzionare il fatto che i documenti giustificativi non erano stati allegati al ricorso ne’ prodotti in giudizio, ove solo in grado di appello la Agenzia aveva formulato una motivazione del nuovo classamento, senza tuttavia produrre alcunche’, incorrendo quindi in vizio di motivazione.

Con il terzo motivo deducono violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, art. 74 in relazione al comma 3 dello stesso articolo ed in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57 e 58, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonche’ dell’art. 111 Cost..

Sostengono che la Commissione non ha considerato che gli avvisi di liquidazione di imposta, con i quali era notificata la rendita catastale ai sensi dell’art. 74 cit., comma 3 dovevano contenere la motivazione dell’atto di classamento in base al quale era stata determinata la rendita; che la motivazione, peraltro non documentata, fornita dalla Agenzia in grado di appello era insufficiente in quanto meramente formale, senza esposizione delle modalita’ di valutazione in concreto, si’ da non consentire ai contribuenti, nemmeno in fase contenziosa, di esercitare un efficace diritto di difesa.

La Agenzia del Territorio nel controricorso contesta la fondatezza dei rilievi dei contribuenti.

Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati insieme, essendo sostanzialmente fondati sulle medesime asserite violazioni di legge.

I motivi non sono fondati.

In primo luogo, la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, il quale per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31-12-1999 attribuisce alla notificazione dell’atto impositivo del Comune che su tale rendita si fonda valore di notificazione della rendita medesima, non impone al Comune di notificare unitamente all’avviso di accertamento e liquidazione della imposta, anche l’atto di classamento dell’immobile effettuato dalla Agenzia del Territorio, essendo il Comune estraneo alla attivita’ di determinazione censuaria e tenuto, al pari del contribuente, a rispettarne l’esito, ovvero la attribuzione della rendita.

Tale norma deve essere coordinata con il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis,. introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, il quale, pur confermando in via generale l’obbligo di allegazione dell’atto presupposto sconosciuto, lo ha escluso quando l’atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato. (v. Cass. n. 8932 del 2005).

Sotto tale profilo, in tema di attribuzione di rendita, occorre operare una distinzione tra la ipotesi, come la presente, in cui si verte in ipotesi di semplice variazione di classamento, da quella relativa ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, per cui e’ necessaria la stima diretta dell’immobile da parte della Agenzia.

E’ chiaro quindi che, mentre per tale ultima categoria di immobili la motivazione sui presupposti e sui criteri di stima appare essenziale, per cui una esposizione della stessa se pure in forma sintetica deve essere riportata nel primo atto impositivo notificato al contribuente, tale necessita’ non sussiste nel primo caso, in cui si tratta di applicare all’immobile valori determinati per legge o per regolamento in relazione al tipo ed alla consistenza del fabbricato.

Risulta quindi sufficiente che l’atto di liquidazione riporti i dati di classificazione dell’immobile con la classe, la consistenza e la rendita attribuita in relazione a tali elementi, allo scopo di porre il contribuente, che individui un errore di classificazione concernente il proprio immobile, o che ritenga non sussistere i requisiti per la variazione catastale, di effettuare la impugnazione della rendita, aprendo un contenzioso specifico con la Agenzia del Territorio anche sulla base del semplice raffronto di tali dati con quelli su cui in precedenza era stata applicata la imposta.

Devono quindi essere respinti i rilevi di nullita’ degli atti di liquidazione dell’imposta sotto il profilo della carenza di motivazione in relazione ai presupposti ed alle modalita’ del calcolo della rendita, con conseguente reiezione delle censure fondata su tale punto.

Anche il secondo motivo non e’ fondato.

La decisione della controversia in tema di attribuzione di rendita si risolve nella soluzione di una questione di fatto in ordine alla sussistenza dei presupposti della variazione catastale e della correttezza dell’operato dell’Ufficio, da dirimersi sulla base della valutazione delle emergenze probatorie in applicazione delle regole di cui all’art. 2697 c.c..

Nel caso in questione non sussiste alcuna delle insufficienze motivazionali lamentate dai ricorrenti.

La Commissione infatti ha applicato alla questione della asserita nullita’ degli atti per difetto di motivazione in ordine alla modalita’ di determinazione della nuova rendita principi conformi a quanto esposto sopra, esponendoli in modo chiaro e comprensibile; ha preso atto che nella fase contenziosa la Agenzia del Territorio aveva spiegato i presupposti della variazione di rendita, che si era resa necessaria a causa della soppressione della classe in cui era compreso l’immobile dei ricorrenti, con la inserzione in suo luogo di tre sottoclassi.

Ha altresi’ ritenuto la correttezza della inserzione del fabbricato nella sottoclasse indicata dalla Agenzia (in sostanza l’unico punto del procedimento che prevedeva una valutazione discrezionale da parte dell’Ufficio) sulla base dell’esame della documentazione prodotta dalla Agenzia in merito, ovvero “gli elenchi degli immobili con le stesse caratteristiche portati in comparazione dall’Ufficio”.

Deve quindi concludersi che il giudice di merito ha ritenuto con valutazione congruamente motivata, e quindi non censurabile in questa sede, che la Agenzia avesse ottemperato all’onere probatorio che le competeva laddove i contribuenti nulla avevano validamente eccepito ai sensi del comma 2 della stessa disposizione di legge.

Deve in particolare osservarsi che non risulta corretta la asserzione che la Commissione non avesse rilevato la carenza di prova documentale delle giustificazioni della Agenzia, risultando testualmente dalla sentenza impugnata la produzione da parte dell’Ufficio dei documenti sopra menzionati, la cui rilevanza specifica non puo’ porsi in dubbio, nonche’ la sottoposizione degli stessi al vaglio critico del giudice di merito.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

In relazione alla soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese a favore della Agenzia del Territorio, liquidate come in dispositivo, laddove nulla deve pronunciarsi relativamente al Comune, che non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i contribuenti alla rifusione delle spese a favore della Agenzia del Territorio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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