Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10574 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28457-2015 proposto da:

P.C., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FIERRO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, P.I. (OMISSIS), in persona del

Sindaco Metropolitano pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALDO DI FALCO e MAURIZIO

MASSIMO MARSICO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6294/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/09/2015 r.g.n. 1307/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA BIANCO per delega verbale Avvocato

FRANCESCO FIERRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 6294/15, depositata il 22 settembre 2015, pronunciando sull’impugnazione proposta da P.C. nei confronti di Città metropolitana di Napoli, subentrata alla Provincia di Napoli, avverso la sentenza n. 17308/2014 emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli, rigettava l’impugnazione.

2. Il P. aveva proposto ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47, per ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia del licenziamento per giusta causa irrogatogli in data 28 maggio 2013 dalla Provincia di Napoli.

3. Il ricorso era stato rigettato con ordinanza comunicata il 30 maggio 2014, avverso la quale il P. aveva proposto opposizione.

4. Con la sentenza n. 17308 del 2014 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione e confermava il rigetto dell’impugnazione del licenziamento.

5. Avverso tale decisione il P. proponeva reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli.

Rilevava la Corte d’Appello, nel ritenere la tempestività della contestazione, che dalla lettera di contestazione degli addebiti del 26 febbraio 2013, poi integrata da un’ulteriore nota dell’11 aprile 2013, la condotta contestata al P. dalla datrice di lavoro, consistente nell’assenza ingiustificata dal posto di lavoro e nell’alterazione dolosa del sistema aziendale di controllo della presenza, riguardava il periodo (OMISSIS).

Per detto periodo veniva contestato al lavoratore di essersi presentato ogni giorno al cantiere forestale di appartenenza firmando correttamente l’orario di entrata, ma firmando contemporaneamente anche l’orario di uscita delle h. 15,00 ed allontanandosi, dopo poco dal posto di lavoro.

6. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il P. prospettando sei motivi di ricorso.

7. Resiste con controricorso la Città metropolitana di Napoli.

8. In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va rilevato che la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012.

Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Il motivo, per le argomentazioni poste a sostegno del medesimo, prescinde dall’indicazione della argomentazione di diritto o dalla motivazione della statuizione di rigetto dell’appello che si intendono impugnare, limitandosi a prospettare i suddetti vizi attraverso la prospettazione del mancato tener conto delle deduzioni istruttorie (punto 1.1. del motivo) e di un mancato accertamento (punto 1.2. del motivo) che si sostanzia, in particolare, in relazione al verbale dei Carabinieri, nella dedotta incertezza circa l’assenza del lavoratore non solo nella Casina Comunale (ove si recava per la firma e da cui si allontanava) ma nell’Oasi Montenuovo-cantiere (ove aveva assunto di essersi recato).

Si palesa, in tal modo, la richiesta di un nuovo vaglio istruttorio e di avallo ad una propria ricostruzione dei fatti di causa (le richieste istruttorie a cui si fa riferimento richiamando il punto sub A 2 del ricorso per cassazione si sostanziano nell’esposizione, in 32 punti riportati con alcune omissione, del ricorso introduttivo del giudizio, sul cui insieme come si legge, genericamente si chiedeva ammettersi prova testimoniale).

3. Il motivo è, quindi, inammissibile, in quanto l’odierna reiterazione, tout court, delle richieste istruttorie e degli accertamenti che sarebbero stati disattesi, non filtrata da una prospettazione di rilevanza in relazione a quanto argomentato dalla Corte d’Appello, esorbita dal vizio di motivazione, come deducibile nei termini sopra riportati, e non integra compiutamente la deduzione del vizio di violazione di legge, considerato che, come questa Corte ha affermato (Cass., sentenza n. 24434 del 30 novembre 2016) in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

Ciò ancor più laddove si consideri che la Corte d’Appello riteneva non rilevante accertare se il lavoratore uscisse o meno dal cantiere, e quindi dall'(OMISSIS), in quanto ciò che contava era che lo stesso andava via dalla Casina comunale senza attendere le disposizioni che gli dovevano essere impartite, giorno per giorno, dal suo capo squadra.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 112 c.p.c..

Il ricorrente espone che la Corte d’Appello, pur in presenza di articolato atto di impugnazione, emetteva la decisione senza dare risposta ad ogni singolo motivo e comunque senza offrire adeguata motivazione.

La Corte d’Appello sul motivo di appello n. 2 non forniva alcuna risposta;

sui motivi di appello n. 3, 4 e 5, non forniva alcuna risposta o alla luce dei fatti nel loro reale svolgimento e riportati sub. B, C ed F, non ha fornito risposte e/o ha fornito motivazioni che non trovano riscontro nello stato dei luoghi e negli eventi nel loro svolgimento.

5. Il motivo è inammissibile in quanto la censura non è in alcun modo specificata attraverso la prospettazione di un ragionato confronto tra motivi del reclamo disattesi e la motivazione della sentenza di appello, non potendosi ritenere ciò integrato dal rinvio a quanto riportato nei punti B,C e D del fatto del ricorso per cassazione, che non riportano i motivi del reclamo, che si desume essere stati disattesi, ma contengono, una articolata serie di circostanze di fatto, una articolata serie di valutazione sulle medesime e sul profilo penale della vicenda, il cui vaglio, in mancanza della suddetta specificazione, porterebbe ad un riesame della vicenda nel merito inammissibile in questa sede.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 113, 115, 116 e 345 c.p.c., ed al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis.

La Corte d’Appello riteneva inammissibili le doglianze circa la violazione delle norme procedimentali per pervenire al licenziamento, benchè esso ricorrente avesse dedotto sin dal primo grado la violazione di tutte le norme che regolano la materia, lamentando la irritualità e la tardività della contestazione, intervenuta oltre cinque giorni dalla notizia del fatto, con conseguente decadenza per l’esercizio dell’azione disciplinare.

Una volta che il caposquadra si era accorto che esso lavoratore aveva apposto la firma di entrata e la firma di uscita sul registro presenze e si era allontanato, avrebbe subito dovuto contestare la violazione al dipendente, così determinando una più lieve sanzione. Invece, si era lasciato che l’abuso si protraesse per mesi e poi era stato comminato il licenziamento.

Inoltre, la Corte d’Appello aveva ritenuto giustificato il licenziamento anche in ragione della pervicace protrazione della condotta.

7. Il motivo non è fondato.

In relazione all’art. 55-bis, questa Corte, nella sentenza n. 17153 del 2015, alla quale si è data continuità con la sentenza n. 16900 del 2016, ha affermato che “Per gli illeciti disciplinari di maggiore gravità, imputabili al pubblico impiegato, come quelli che comportano il licenziamento, l’art. 55- bis contiene due previsioni: con la prima (comma 3) è imposto al dirigente della struttura amministrativa in cui presta servizio l’impiegato la trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare “entro cinque giorni dalla notizia del fatto”; con la seconda (comma 4) si prescrive all’ufficio disciplinare la contestazione dell’addebito al dipendente “con l’applicazione di un termine” pari al doppio di quello stabilito nel comma 2 (ossia quaranta giorni). Lo stesso comma 4 dice che la violazione dei termini “di cui al presente comma” comporta per l’amministrazione la decadenza dal potere disciplinare.

La decadenza, pertanto, sanziona soltanto l’inosservanza del termine oggetto della seconda previsione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, con conseguente irrilevanza della censura (non avendo, peraltro, il ricorrente specificato di aver dedotto altri vizi procedimentali di cui alla citata norma), nonchè dell’eccezione della Città metropolitana di Napoli, circa l’inapplicabilità alla fattispecie della suddetta disposizione, in quanto il ricorrente non sarebbe inquadrato nel ruolo dipendenti enti locali ma in quello di altro personale, non alle dipendenze di una pubblica amministrazione, regolato da specifico CCNL.

Quanto a detta ultima eccezione si rileva, peraltro, che il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, 2010, come già in precedenza (CCNL 2006), delimita il proprio ambito di applicazione ai rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di:

sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento;

miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;

difesa del suolo;

valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Pertanto la disciplina contrattuale applicabile alla categoria professionale cui appartiene il ricorrente non condiziona la natura del rapporto di lavoro che può intercorrere, dunque, con un ente pubblico locale, con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, o con altri soggetti di natura pubblica o privata.

Peraltro, la Corte d’Appello ha ritenuto la tempestività della contestazione disciplinare di cui alla lettera del 26 febbraio 2013 come integrata dalla nota dell’11 aprile 2013, in quanto ciò che veniva contestato al lavoratore e che determinava il licenziamento era l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro e l’alterazione dolosa del sistema aziendale di controllo della presenza nel periodo (OMISSIS). In tale periodo, ogni giorno, il lavoratore si era presentato al cantiere forestale di appartenenza firmando correttamente l’orario di entrata, ma firmando contemporaneamente anche l’orario di uscita delle h. 15,00 ed allontanandosi, poco dopo, dal posto di lavoro. Sussisteva, quindi la tempestività della contestazione, non dovendo intervenire la stessa immediatamente dopo il 31 gennaio 2013 (come asserito dal lavoratore), e cioè dopo che tale condotta era stata constatata dal direttore dei lavori operante presso il cantiere forestale e dai Carabinieri. Invero, afferma la Corte d’Appello, il licenziamento oggetto del giudizio non veniva irrogato per l’ipotesi contrattuale di assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni ((OMISSIS)), ma per un più grave e complesso inadempimento contrattuale protrattosi per circa un mese e consistente sia nell’assenza ingiustificata dal posto di lavoro, sia nell’alterazione dolosa del sistema aziendale di controllo della presenza.

Dunque, la Corte d’Appello ha vagliato la tempestività della contestazione ritenendola sussistente in ragione dell’arco temporale della condotta addebitata al lavoratore.

8. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e all’art. 97 Cost.

Viene censurata la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha ritenuto paradossale che il lavoratore avesse lamentato nell’accaduto un concorso di colpa della Provincia.

La Corte d’Appello ha affermato che appariva paradossale prospettare un’ipotesi di colpa della Provincia, laddove proprio la denuncia sporta dal direttore dei lavori nei confronti del P., lo avrebbe indotto a mutare comportamento. Invece, assumeva il giudice di secondo grado, l’ostinata reiterazione di tale condotta, dimostrava la consapevole violazione dei più elementari obblighi incombenti su un lavoratore subordinato.

9. Il motivo non è fondato.

Il ricorrente indica una serie di fatti (apposizione delle due firme insieme per non incontrare altri lavoratori di cui non condivideva l’operato; prestazione lavorativa effettuata individualmente come guardiania e pulizia sottobosco; contestazione intervenuta dopo molte settimane) che non contraddicono la firma dell’uscita insieme a quella dell’entrata, in contrasto con il sistema di controllo dell’effettiva osservanza da parte del lavoratore subordinato dell’orario impostogli dal contratto di lavoro, e il non prestare la propria attività lavorativa nell’ambito della squadra di cui faceva parte, allontanandosi dal luogo ove si trovava anche il caposquadra, di cui dunque non aspettava le disposizioni.

Come rilevato dalla Corte d’Appello, sia la firma di entrata ed uscita dei fogli di presenza nelle modalità previste (non contemporaneamente, ma all’inizio e alla fine dell’orario di lavoro), al fine di rendere effettiva la funzione di quest’ultimi, sia la presenza sul posto di lavoro con l’impiego delle energie lavorative secondo le indicazioni operative del superiore gerarchico, attengono alle obbligazioni del lavoratore subordinato, della cui violazione risponde lo stesso.

10. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 2697 c.c., ed agli artt. 112 e 116 c.p.c..

Assume il ricorrente che era onere della Provincia provare che il ricorrente si era allontanato dal cantiere di lavoro – (OMISSIS), mentre la datrice di lavoro aveva provato, nel periodo di riferimento, che lo stesso si era allontanato solo dalla Casina comunale, che non era il cantiere di lavoro; inoltre non aveva fornito la prova di avere cercato il ricorrente nel cantiere di lavoro, così come avevano fatto i Carabinieri che avevano fatto accertamenti solo nella Casina comunale.

La Corte d’Appello aveva emesso pronuncia su prospettazioni e domande diverse da quelle risultanti dalle parti, e aveva ritenuto sussistente un allontanamento dal cantiere, non motivando in ordine al fatto che si era ritenuto allontanamento dal cantiere quello che era un allontanamento dalla Casina comunale.

11. Il motivo è inammissibile in quanto non censura la ratio decidendi della sentenza di appello impugnata.

Come si è già sopra rilevato, la Corte d’Appello ha ritenuto non rilevante accertare se il lavoratore, allontanatosi dopo aver apposto le firme dalla Casina comunale, lasciasse o meno il cantiere (OMISSIS), in quanto ciò che contava era che lo stesso fosse andato via dalla Casina comunale senza attendere le disposizioni che gli dovevano essere impartite, giorno per giorno, dal superiore gerarchico caposquadra.

12. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c..

Assume il ricorrente che nella specie non era ravvisabile un’alterazione dolosa del sistema di controllo trattandosi di registro a vista, per cui nessun intento fraudolento veniva in rilievo, mettendosi in atto una violazione meramente formale subito a conoscenza del datore di lavoro (che avrebbe dovuto tempestivamente contestarla). Proprio dalla mancata tempestiva contestazione da parte del datore di lavoro, derivava la protrazione della condotta, ritenuta pervicace.

La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ricondotta, dunque, al non avere la Corte d’Appello ammesso la prova articolata dal ricorrente, e all’aver male letto le risultanze documentali come esposte nei punti sub B e C, del fatto del ricorso per cassazione.

Dopo avere, quindi, riportato quasi per intero la motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente deduce, premettendo che si trattava di ambiente di lavoro in cui erano presenti persone che non leggevano e scrivevano in modo compiuto:

che doveva essere affisso il codice disciplinare;

che l’apposizione insieme della firma di entrata ed uscita era una leggerezza connessa alla mancata percezione del disvalore del fatto;

che esso lavoratore lasciava la Casina comunale, dove stazionavano gli altri lavoratori, ma non il cantiere ove si recava ad impegnare le proprie energie lavorative anche senza le indicazioni del caposquadra;

che spettava alla datrice di lavoro verificare perchè la squadra rimaneva nella Casina e il lavoratore si distaccava da tale condotta.

Concludeva, quindi, assumendo che la giurisprudenza richiede che la sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità del fatto, con valutazione in concreto, tenendo conto anche del curriculum del dipendente.

Nella specie, la Corte d’Appello aveva precluso la possibilità di acquisire la prova di fatti che avrebbero indotto il giudice ad una diversa valutazione.

13. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, peraltro, ripropone alcune doglianze già esposte nei precedenti motivi di impugnazione e ritenute inammissibili o non fondate in base ad argomentazione che si richiamano.

Va ribadito, in particolare, quanto già affermato nell’esaminare il primo ed il secondo motivo di ricorso in relazione al richiamo effettuato a quanto esposto nel fatto del ricorso per cassazione con riguardo a prove che non sarebbero state ammesse o non correttamente valutate, atteso che anche nell’esposizione del presente motivo la mancata precisazione delle stesse non consente di apprezzarne la rilevanza e pone in evidenza, invece, l’istanza di un avallo alla propria interpretazione delle risultanze istruttorie,in dissenso con quella della Corte d’Appello, inammissibile in sede di legittimità.

La Corte d’Appello, dopo aver ritenuto provata la condotta contestata al lavoratore come sopra si è già esposto, riteneva sussistere un grave inadempimento contrattuale, da cui l’irrilevanza dell’affissione del codice disciplinare, nonchè della relativa censura in merito, ed effettuava il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza ritenendo che la condotta del P., dipendente della Provincia da decenni, e quindi, in ragione di ciò, consapevole degli obblighi su di lui incombenti, dimostrava il consapevole dispregio dei basilari obblighi inerenti il rapporto di lavoro subordinato e non consentiva alla propria datrice di lavoro di fare affidamento sul futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa.

Tale motivazione pone in evidenza la mancanza di rilevanza delle censure formulate nel complesso nel motivo in esame, che vertono sulla mancanza di dolo, sul difetto di istruzione, sul luogo ove si trovavano gli altri lavoratori, sull’eventuale presenza, secondo un proprio autonomo progetto di lavoro non indicato dal caposquadra, del lavoratore nel cantiere, ma, come si è già osservato, non contrastano le condotte che determinavano la sanzione espulsiva.

14. Il ricorso deve essere rigettato.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro duecento per esborsi, Euro tremilacinquecento per compensi professionali, spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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